Decreto — n. 31609/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16531/2023 R.G. proposto da : LONDEI GRAZIELLA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del dell’avvocato FISCHIONI PATRICIA MARIA CRISTINA (FSCPRC71E41H501I), rappresentato e difeso dagli avvocati FISCHIONI PATRICIA MARIA CRISTINA (FSCPRC71E41H501I) e FISCHIONI GIUSEPPE (FSCGPP39T01D560J) -ricorrente- contro PETILLO ANTONIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PADRONI MARIA BIANCA (PDRMBN70T44H501Z) -controricorrente- avverso SENTENZA del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA n.470/2023 depositata il 03/05/2023;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 31609/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : LONDEI GRAZIELLA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del dell’avvocato FISCHIONI PATRICIA MARIA CRISTINA (FSCPRC71E41H501I), rappresentato e difeso dagli avvocati FISCHIONI PATRICIA MARIA CRISTINA (FSCPRC71E41H501I) e FISCHIONI GIUSEPPE (FSCGPP39T01D560J) -ricorrente- contro PETILLO ANTONIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PADRONI MARIA BIANCA (PDRMBN70T44H501Z) -controricorrente- avverso SENTENZA del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA n.470/2023 depositata il 03/05/2023;
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16531/2023 R.G. proposto da : LONDEI GRAZIELLA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del dell’avvocato FISCHIONI PATRICIA MARIA CRISTINA (FSCPRC71E41H501I), rappresentato e difeso dagli avvocati FISCHIONI PATRICIA MARIA CRISTINA (FSCPRC71E41H501I) e FISCHIONI GIUSEPPE (FSCGPP39T01D560J) -ricorrente- contro PETILLO ANTONIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PADRONI MARIA BIANCA (PDRMBN70T44H501Z) -controricorrente- avverso SENTENZA del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA n.470/2023 depositata il 03/05/2023;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 3/10/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 22/10/2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo e con distrazione al difensore del controricorrente, a seguito della dichiarazione di fattone anticipo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna laricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso