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Ordinanza — n. 31527/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming omitted ruling on false light portrayal and damages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31527/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by Igino Mazzola S.p.A. against a lower court judgment that rejected claims for non-pecuniary and pecuniary damages regarding a shareholder's speech at a company meeting. The appellant argued the appellate court omitted a ruling on whether the speech constituted a 'false light' portrayal, while the lower court found the speech protected as legitimate criticism. The court held that the appellate court's decision was not omitted but explicitly addressed the lack of a false light claim, rendering the appellant's arguments irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 2043, 2059 c.c.: The court must examine all claims presented; if a specific legal ground like 'false light' is absent from the plaintiff's request, the court may reject the claim based on legitimate criticism without omitting a decision on that specific ground.

Parole chiave

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false light portrayal legitimate criticism non-pecuniary damages shareholder rights omitted decision responsabilità dell'azionista diritti sociali indennità per menomazione dell'integrità

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
Art. 360 nn. 3 c.p.c.
Art. 2043 c.c.
Art. 2059 c.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012

Giurisprudenza citata

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S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21789/2022 R.G. proposto da : IGINO MAZZOLA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA SARDEGNA, 38, presso lo studio dell’avvocato NICASTRO LUCIO (NCSLCU68P04C933I) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati RUFFINO FRANCESCO (RFFFNC65P28G273S), GALLUZZO FRANCESCO (GLLFNC78S03F152M), domiciliazione telematica come in atti -ricorrente- contro MAZZOLA GIULIANA e GUALCO MATTEO , rappresentati e difesi dall’avvocato D'ANGELO ANDREA (DNGNDR46C29B354H), domiciliazione telematica come in atti -controricorrenti- nonchécontro MAZZOLA IGINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA PATRIZI 13, presso lo studio dell’avvocato GEMMA ANDREA (GMMNDR73E10H501D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PITTALUGA CRISTINA (PTTCST68L68B282K), domiciliazione telematica come in atti -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 125/2022 depositata il 7/2/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/11/2024dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:

FATTI DI CAUSA Igino Mazzola S.p.A., con atto di citazione del 17 aprile 2015, conveniva davanti al Tribunale di Genova Matteo Gualco – commercialista - e Giuliana Mazzola - proprietaria del 20,8% delle azioni dell’attrice - per ottenerne il risarcimento dei danni che sarebbero derivati dal contenuto, lesivo dell’immagine della società, dell’intervento del Gualco, per conto della Mazzola, all’assemblea ordinaria della società stessa del 28 aprile 2014 convocata per approvare il bilancio e rinnovare il consiglio di amministrazione. Il danno da risarcire sarebbe stato non patrimoniale - precisamente come danno all’immagine - per un importo di euro 1.000.000, 00, nonché patrimoniale, inclusa la perdita di chance, per un uguale importo.

I convenuti si costituivano, resistendo e ottenendo di chiamare in causa Igino Mazzola, presidente dell’assemblea, per il suo onere di curarne il verbale; pure questi si costituiva, resistendo. Il Tribunale, con sentenza n. 235/2019, rigettava le domande risarcitorie, ritenendo che per entrambi i convenuti sussistessero i presupposti del legittimo esercizio del diritto di critica spettante al socio e ritenendo altresì insussistente il danno non patrimoniale; dichiarava poi non luogo a provvedere sulla domanda nei confronti del chiamato. Igino Mazzola S.p.A. proponeva appello principale e Matteo Gualco e Giuliana Mazzola proponevano appello incidentale; si costituiva Igino Mazzola, chiedendo il rigetto dell’appello presentato da questi ultimi.

La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 125/2022, rigettava entrambi i gravami. Igino Mazzola S.p.A. ha presentato ricorso, composto di tre motivi; si sono difesi con controricorso Matteo Gualco e Giuliana Mazzola; si è difeso con controricorso anche Igino Mazzola. Igino Mazzola S.p.A. e Igino Mazzola hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo è rubricato come violazione degli articoli 360 n.4 e 112 c.p.c. per error in procedendo, con conseguente nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda della ricorrente in termini di “prospettazione sotto falsa luce”. 1.1 La Corte d’appello, condividendo la decisione del Tribunale, ha ritenuto che “la domanda svolta costituisce una domanda di danno all’immagine e non una domanda di prospettazione sotto falsa luce”, quest’ultima configurazione essendo stata introdotta solo per “paralizzare le eccezioni” dei convenuti riguardanti l’esercizio di critica spettante al socio; e la stessa società ricorrente avrebbe “ricondotto la prospettazione sotto falsa luce al danno all’immagine ”, che il Tribunale avrebbe esaminato.

Pertanto “l’intervenuta indagine intorno al petitum azionato dall’attrice” avrebbe assorbito “l’esame dell’illecito lamentato”, reputa la Corte d’appello. Obietta la ricorrente che ciò sarebbe smentito “dagli atti processuali” e che dunque “la scelta della Corte d’Appello di non esprimersi in tema di prospettazione sotto falsa luce si risolve … in un’omessa decisione”. Segue un’ampia illustrazione (ricorso, pagine 35-43) su quel che sarebbe stato il contenuto della presentata “prospettazione sotto falsa luce”, inserendo pure giurisprudenza di questa Suprema Corte. 1.2 Il motivo è manifestamente infondato: la decisione non è stata omessa, proprio per quanto illustrato anche nella introduzione del motivo, che corrisponde al contenuto della sentenza.

Le argomentazioni sul contenuto appunto della domanda che secondo la ricorrente non sarebbe stata considerata risultano quindi irrilevanti. 2.1 Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo “360 nn. 3” (sic) c.p.c., per avere il giudice d’appello ritenuto il diritto di critica idoneo a scriminare l’illecito da “prospettazione sotto falsa luce” anche in caso di “critica sorretta da argomenti sapientemente e suggestivamente giustapposti”. 2.2 Il rigetto del primo motivo assorbe il secondo: la domanda fondata su “prospettazione sotto falsa luce” in realtà non è stata proposta, ritiene il giudice d’appello; pertanto non vi è luogo a esaminare il diritto di critica come strumento per scriminare un’attività sussumibile in detta domanda. 3.1 Il terzo motivo viene rubricato come violazione degli articoli “360 nn.4)” (sic) c.p.c., 2043 e 2059 c.c., per avere il giudice d’appello “escluso la configurabilità di un danno non patrimoniale quale conseguenza della diffusione della prospettazione sotto falsa luce lamentata”. 3.2 Anche per questa ultima censura vale quanto detto per il secondo motivo.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Tra la società Igino Mazzola e Igino Mazzola non vi è in effetti contrapposizione, per cui si stima equo compensare le spese del presente giudizio di legittimità; per soccombenza invece la società deve rifonderle ai controricorrenti Giuliana Mazzola e Matteo Gualco, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti Giuliana Mazzola e Matteo Gualco le spese processuali, liquidate in un totale di € 10.000, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge; compensa le spese tra la ricorrente e il controricorrente Igino Mazzola. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contrib