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Ordinanza — n. 31445/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for nullity due to complete omission of a constituted party's name and defenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31445/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Court of Appeal's judgment because it completely omitted the name and defenses of Red Sea SPV S.R.L., a party ritually constituted in the proceedings. Although the lower court had addressed the case, the final decision lacked any reference to this creditor, creating absolute uncertainty regarding the subject to whom the ruling applied. The Court ruled that such an omission constitutes a nullity under Articles 132 and 156 of the Code of Civil Procedure, ordering the case to be remitted to the Court of Appeal for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 132, Art. 156 c.p.c.; The omission of a party's name in the judgment's heading and throughout the text, when not deducible from the proceedings or reasoning, renders the judgment null due to absolute uncertainty regarding the subject of the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
nullity of judgment omission of party name ritual constitution certainty of subject Code of Civil Procedure remittal to appellate court procedural nullity

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.c.
Art. 156 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 101 c.p.c.
civ., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identità di tutte le parti; comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 cod.
Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
art. 101 cod. proc. civ
civ., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identità di tutte le parti; comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16535 del 28/09/2012
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8242 del 24/05/2003
civ., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce»(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8242 del 24/05/2003, Rv.
Cass., Sez. L, Sentenza n. 7343 del 26/03/2010
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22275 del 25/09/2017
612799-01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22275 del 25/09/2017, Rv.
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19437 del 18/07/2019
645781-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19437 del 18/07/2019, Rv.
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14106 del 23/05/2023
654451-01, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14106 del 23/05/2023, Rv.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3963/2023 R.G. proposto da PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A., nella qualità di mandataria di RED SEA SPV S.R.L., rappresentata e difes a dall ’ a vv. Ferruccio Saletti e dall’avv. Giorgio Egidio Arnaboldi, con domicilio digitale ferrucciougoettore.saletti@milano.pecavvocati.it e giorgio.arnaboldi@milano.pecavvocati.it -ricorrente - contro BANCO BPM S.P.A., rappresentata e difes a dall’ a vv. Donato Palmieri , con domicilio digitale donatopalmieri@avvocatinapoli.legalmail.it -controricorrente e ricorrente incidentale - e contro GIUSEPPE DONNARUMMA MARGHERITA NUNZIATA FONDO S. PIO UNITÀSOCIALE DOMESTICO PREVIDENZIALE -intimati - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI n. 3878 del 20/9/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI; lette le memorie delle parti; RILEVATO CHE - Giuseppe Donnarumma e Margherita Nunziata proponevano opposizione all’atto di precetto loro notificato in data 7/7/2011 dalla Banca Popolare di Novara, la quale intimava il pagamento di Euro 247.717,07, in forza di titolo esecutivo costituito dall’atto pubblico di riconoscimento di debito e concessione di ipoteca volontaria del 28/2/2006 a rogito (rep. 218963) del notaio Claudio De Vivo: gli opponenti contestavano la natura di titolo esecutivo dell’atto di ricognizione di debito e, comunque, il diritto della banca di procedere in executivisper le somme precettate; - si costituiva nel giudizio la creditrice opposta, la quale chiedeva il rigetto dell’opposizione; - in data 19/1/2017, interveniva nel processo il Fondo S.Pio Unità Sociale Domestico Previdenziale, acquirente degli immobili ipotecati, che aderiva all’opposizione; - il Tribunale di Nola, svolta l’istruttoria, con la sentenza n. 761 del 5/4/2017, respingeva l’opposizione, affermando che gli opponenti non avevano provato l’inesistenza del credito precettato, onere probatorio che su di loro incombeva exart. 1988 c.c. ; - gli opponenti impugnavano la decisione; si costituiva in appello Banco BPM S.p.A., società succeduta a Banca Popolare di Novara, mentre restava contumace il Fondo S.Pio; - con comparsa di risposta del 21/5/2019 si costituiva nel processo di secondo grado la Red Sea SPV S.r.l., quale cessionaria del credito precettato ed avente causa, exart. 111 c.p.c., di Banco BPM S.p.A.; concludeva per il rigetto dell’appello;- la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 3878 del 20/9/2022, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’opposizione, dichiarava il difetto, in capo a Banco BPM, successore universale della Banca Popolare di Novara S.p.A., del diritto di procedere ad esecuzione forzata e condannava la banca a rifondere agli opponenti le spese di lite; - avverso tale decisione la Prelios Credit Servicing S.p.A., nella qualità di mandataria di Red Sea SPV S.r.l., proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi; - con controricorso aderiva alle difese della ricorrente la Banco BPM S.p.A., la quale impugnava la decisione con ricorso incidentale affidato ad un unico motivo; - non svolgevano difese nel giudizio di legittimità né Giuseppe Donnarumma e Margherita Nunziata, né Fondo S.Pio Unità Sociale Domestico Previdenziale; - le ricorrenti depositavano memorieex art. 380 - bis .1, comma 1 , c.p.c. ; - all’esito della camera di consiglio del 15/10/2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;

CONSIDERATO CHE - con l’unico motivo d’impugnazione, la ricorrente Prelios Credit Servicing S.p.A., nella qualità di mandataria di Red Sea SPV S.r.l. deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., « Nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c., per non avere l’impugnata sentenza pronunciato nei confronti di tutte le parti ritualmente costituite in giudizio e, in particolare, dell’odierna ricorrente Red Sea»; lamenta la ricorrente che l’intera sentenza (intestazione, ricostruzione del fatto, motivazione, dispositivo) manca di qualsivoglia riferimento alla Red Sea e alle sue difese, sicché la pronuncia è invalida perché «sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce»;- la censura è fondata; - come rilevato dalla ricorrente, la sentenza impugnata è priva –in ogni sua parte (intestazione, ricostruzione del fatto, motivazione, dispositivo) – di qualsivoglia riferimento alla Red Sea e alle sue difese; - secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, «L’omessa indicazione nell’epigrafe della sentenza del nome di una delle parti rende nulla la sentenza quando né dallo “svolgimento del processo”, né dai “motivi della decisione”, sia dato desumere la sua effettiva partecipazione al giudizio, con conseguente incertezza assoluta nell’individuazione del soggetto nei cui confronti la sentenza è destinata a produrre i suoi effetti» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16535 del 28/09/2012, Rv. 623755-01) e «L’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identità di tutte le parti; comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 cod. proc. civ., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce»(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8242 del 24/05/2003, Rv. 563529-01, Cass., Sez.

L, Sentenza n. 7343 del 26/03/2010, Rv. 612799-01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22275 del 25/09/2017, Rv. 645781-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19437 del 18/07/2019, Rv. 654451-01, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14106 del 23/05/2023, Rv. 667920-01); - in accoglimento del motivo d’impugnazione , perciò, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esamee anche per la regolazione delle spese del giudizio, incluse quelle di legittimità; - restano assorbiti dalla cassazione della pronuncia di merito sia il secondo motivo del ricorso principale, sia l’unica censura del ricorso incidentale;p. q. m. la Corte accoglie il primo motivo del ricorsoprincipale; dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composi