Cassation court dismisses appeal against appellate court ruling that annulment of one judgment voids dependent enforcement titles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Overmach S.p.A.'s appeal against the Bologna Court of Appeal's decision to order restitution of funds paid as indemnity. Overmach argued that the original enforcement title (a first-instance judgment) remained valid despite the annulment of the appellate judgment, while the opposing party contended that the annulment automatically invalidated all dependent acts. The court ruled that the annulment of the appellate judgment, which served as the current enforcement title, necessarily voids the dependent enforcement instruments, thereby requiring the return of the indemnity payments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336, comma 2, c.p.c.; Art. 336, comma 2, c.p.c.: The annulment of a judgment of appeal extends automatically to invalidate dependent enforcement titles and acts, rendering any payments made under those titles subject to restitution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3821/2023 R.G. proposto da OVERMACH S.P.A., rappresentata e difes a dall ’ a vv. Alberto Scotti , con domicilio digitalegiovannimazzitelli@ordineavvocatiroma.org -ricorrente - contro ZEUS COSTRUZIONI MECCANICHE DI BONFIGLIO ARMANDO E C. S.A.S. IN LIQUIDAZIONE, rappresentatae difesa dall ’ a vv. Paolo Trezzi , con domicilio digitale paolo.trezzi@milano.pecavvocati.it -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA n. 2054 del 14/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere Dott.
GIOVANNI FANTICINI; lette le memorie delle parti;RILEVATO CHE - il Tribunale di Parma, con la sentenza n. 241/2005,revocava il decreto ingiuntivo ottenuto da Overmach S.p.A. nei confronti di Alberici S.r.l. ein favore di quest’ultimacondannava l’odierna ricorrente al pagamento di Euro 15.803,58 (oltre ad accessori e spese); inoltre, dichiarava la Zeus Costruzioni Meccaniche di Bonfiglio Armando e C. S.a.s. (chiamata in causa) obbligata a tenere indenne la Overmach; - la Zeus Costruzioni Meccaniche proponeva appello, poi respinto dalla Corte d’appello di Bologna con la sentenza n. 1151/2012; - nel frattempo, la Overmach aveva provveduto a pagare alla Alberici la somma sopra indicata e ottenuto, nei confronti di Zeus Costruzioni Meccaniche e dei suoi soci, l’ingiunzione di pagamento n. 2490/2005; gli intimati avevano proposto opposizione, la quale era stata rigettata dal Tribunale di Parma con la sentenza n. 1553/2009, passata in giudicato; - avverso la suddetta sentenza n. 1151/2012 la Zeus Costruzioni Meccaniche proponeva ricorso per cassazione e questa Corte, con la sentenza n. 6583/2017 cassava con rinvio la decisione impugnata; - la Corte di rinvio, con la sentenza n. 1092/2019, così provvedeva:
«… in accoglimento dell’appello di Zeus Costruzioni Meccaniche di Bonfiglio Armando C. sas (già Zeus Costruzioni Meccaniche di Bonfiglio Armando C. snc) e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 241/2005 del Tribunale di Parma, rigetta la domanda di garanzia e manleva formulata da Overmach spa nei confronti di Zeus Costruzioni Meccaniche di Bonfiglio Armando C. sas (già Zeus Costruzioni Meccaniche di Bonfiglio Armando C. snc), ferma per il resto la sentenza di prime cure; … condanna Overmach spa alla restituzione in favore di Zeus Costruzioni Meccaniche di Bonfiglio Armando C. sas delle somme pagate in forza delle sentenze n. 241/2005 del Tribunale di Parma e n. 1151/2012 della Corte d ’ Appello di Bologna, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo; condanna Overmach spa alla refusione in favore di Zeus Costruzioni Meccaniche di Bonfiglio Armando C. sas delle spese di lite …»;- avverso la sentenza n. 1092/2019 la Overmach proponeva ricorso per cassazione, recentemente deciso da questa Corte con l’ordinanza n. 23234 del 28/08/2024; - la Overmach provvedeva a pagare spontaneamente (fatta salva la ripetizione) le spese di lite individuate nella sentenza menzionata, ritenendo così di aver ottemperato alla decisione, poiché la Zeus Costruzioni Meccaniche non aveva versato importi in forza delle citate sentenze n. 241/2005 del Tribunale di Parma e n. 1151/2012; - la Zeus Costruzioni Meccaniche, di contro, notificava alla Overmach atto di precetto, fondato sulla sentenza n. 1092/2019, rispetto al quale l’intimata proponeva opposizione exart. 615, comma 1, c.p.c.; - con la sentenza n. 523/2021 il Tribunale di Parma accoglieva l’opposizione e dichiarava insussistente il diritto di Zeus di procedere ad esecuzione forzata sulla base del precetto notificato l’11/6/2019; - la Corte d’appello di Bologna, adita dalla Zeus Costruzioni Meccaniche, con la sentenza n. n. 2054 del 14/10/2022, riformava la pronuncia di primo grado e rigettava l’opposizione della Overmach; - per quanto qui rileva, la Corte territoriale così spiegava la propria decisione:
«… nel caso di specie non siamo di fronte a due crediti diversi ma ad un unico credito che, riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Parma n. 241/2005, ha legittimato all’epoca anche l’emissione del decreto ingiuntivo. La condanna alla restituzione in sede di rinvio è un mero effetto del mancato riconoscimento del medesimo credito. La cassazione della sentenza della Corte d’Appello n. 1151/2012, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma n. 241/2005, estende quindi automaticamente i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza cassata ai sensi dell’art. 336 II comma c.p.c..
Per la Suprema Corte l’effetto espansivo esterno del giudicato, previsto dall’art. 336 c.p.c. comma 2 opera infatti anche nel caso in cui il diritto posto a base di un decreto ingiuntivo sia stato negato a seguito della riforma o cassazione della sentenza che l’aveva accertato e travolge gli effetti anche esecutivi del decreto stesso (Cass.13492/2014 e Cass. 22864/2019). La sentenza di riforma resa in grado d’appello si sostituisce sin dalla pubblicazione alla pronuncia riformata, privando quest’ultima della idoneità a legittimare l’instaurazione o la prosecuzione della procedura esecutiva, senza che sia necessario attenderne il suo passaggio in giudicato, come conferma la modifica apportata all’art. 336, secondo comma, c.p.c. , che ha eliminato il collegamento necessario tra l’effetto rescindente della sentenza di riforma e il suo passaggio in giudicato (Cass. sez. 3 n. 13229/2014).
L’ordine di restituzione delle somme contenuto nella sentenza Corte d’Appello n. 1092/2019 è quindi immediatamente esecutivo e, nel caso di specie, travolge gli effetti esecutivi del decreto ingiuntivo Tribunale di Parma 2490/2005 ottenuto proprio sulla base della sentenza Tribunale di Parma 241/2005 poi caducata dalla sentenza Cassazione n. 6583/2017 con principi recepiti dalla Corte d’Appello con sentenza n. 1092/2019. La successiva impugnazione di quest’ultima sentenza non esclude l’immediata esecutività dell’ordine di restituzione in esso contenuto.
Il pagamento effettuato in virtù della sentenza posta a base del decreto ingiuntivo, sentenza successivamente caducata in relazione all’obbligo di manleva a carico di Zeus s.a.s., legittima il precetto di Zeus s.a.s. per l’esecuzione dell’ordine di restituzione e induce in questa sede al rigetto dell’opposizione a precetto proposta da Overmach s.p.a..»; - la OvermachS.p.A. impugnava la menzionata sentenza con ricorso per cassazione, basato su due motivi; - resisteva con controricorso la ZEUS Costruzioni Meccaniche di Bonfiglio Armando C.
S.a.s. in liquidazione; - le parti depositavano memorie exart. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.; - all’esito della camera di consiglio del 15/10/2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; CONSIDERATO CHE - col primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,«violazione dell’art. 336 II° comma c.p.c. e dell’art. 5 2909 c.c. nonché dell’art. 112 c.p.c.», per avere la Corte d’appello – nell’affermare la sussistenza di un unico credito –pronunciato oltre i limiti della domanda e, cioè, dei motivi individuati dall’appellante, la quale aveva affermato la prevalenza della sentenza successiva sul giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo; la ricorrente sostiene che la sentenza posta a fondamento del precetto non contiene statuizioni esecutive (tranne le spese di soccombenza) e non può travolgere il definitivo rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo, passato in giudicato per mancanza di impugnazione dell’avversaria (la quale aveva anche invocato – ma l ’ istanza era stata respinta – la sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia sul diritto di manleva); - col secondo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., «violazione dell’art. 474 c.p.c.», in quanto «la Corte d’Appello non ha speso neppure una parola circa l’altro sia pure residuale profilo dedotto a supporto della opposizione a precetto de qua cioè a dire che con il pagamento, salvo ripetizione all’esito del contenzioso, delle spese così e come liquidate nella sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1092/2019 oggetto del ricorso per Cassazione tuttora pendente, si erano esaurite comunque la portata e l’efficacia esecutiva della stessa»; - i profili di inammissibilità dei motivi (che mancano di illustrare le ragioni dell’opposizione exart. 615 c.p.c. proposta dalla Overmach) possono essere superati in ragione dell’infondatezza delle censure, le quali vanno esaminate congiuntamente perché tra loro connesse; - contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, infatti, la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte d’appello di Bologna è pertinente; - più volte questa Corte ha affermato il principio secondo cui «L’effetto espansivo esterno del giudicato, previsto dall’art. 336, comma 2, c.p.c., opera anche nel caso in cui il diritto posto alla base di un decreto ingiuntivo – ottenuto in base ad una sentenza immediatamente esecutiva sull ’ an debeatur – sia stato negato a seguito della riforma o cassazione della sentenza che l’aveva accertato e travolge gli effetti anche esecutivi del decreto stesso.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22864 del 13/09/2019, Rv. 655091-01, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3979 del 12/02/2019, non massimata, Cass., Sez.
L, Sentenza n. 13492 del 13/06/2014, Rv. 631655- 01), analogo a quello, espresso in altre pronunce, secondo cui «Con riferimento all’ipotesi in cui il creditore agisca separatamente, prima per l’accertamento dell’an debeatur e successivamente per la determinazione del quantum e la condanna del debitore, dando così vita a due distinti processi, in forza del disposto di cui all’art. 336 secondo comma c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza concernente l’accertamento del diritto pone nel nulla la sentenza che abbia deciso sul quantum, ancorché su quest’ultima si sia formato il giudicato formale per mancata tempestiva impugnazione, trattandosi di giudicato soltanto apparente, in quanto necessariamente condizionato alla mancata riforma o cassazione della sentenza sull’an debeaturche ne costituisce il presupposto» (Cass., Sez.
L, Sentenza n. 12364 del 22/08/2003, Rv. 566180-01, Cass., Sez. L, Sentenza n. 3724 del 29/04/1997, Rv. 503977-01, Cass., Sez. L, Sentenza n. 2188 del 23/02/1993, Rv. 481046-01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5633 del 09/06/1990, Rv. 467625-01); - nel caso di specie, l’andel preteso credito della Overmach era stato accertato con la sentenza n. 241/2005 del Tribunale di Parma, confermata dalla Corte d’appello di Bologna con la sentenza n. 1151/2012; il quantum, invece, era stato oggetto del decreto ingiuntivo n. 2490/2005, confermato dalla sentenza n. 1553/2009 del Tribunale di Parma con la sentenza, formalmente passata in giudicato; - la cassazione della sentenza n. 1151/2012 (decisione di Cass.6583/2017) e l’emissione della sentenza n. 1092/2019 – che ha inequivocabilmente escluso la sussistenza del credito della Overmach e, anzi, l’ha condannata a restituire alla Zeus Costruzioni Meccaniche le somme riscosse in forza delle succitate sentenze n. 241/2005 e n. 1151/2012 – ha determinato il venir meno dell ’ accertamento sull ’ an debeatur, ma ha anche travolto il giudicato –soltanto apparente e formale –sul quantum;- conseguentemente, deve confermarsi la decisione impugnata che, interpretando correttamente il titolo esecutivo (sentenza n. 1092/2019 della Corte d’appello di Bologna), ha riconosciuto il diritto della Zeus Costruzioni Meccaniche ad ottenere la restituzione delle somme versate in forza delle succitate sentenze n. 241/2005 e n. 1151/2012, che costituiscono presupposti del decreto ingiuntivo in virtù del quale è stato eseguito il pagamento dell’indebito; - dà indiretta conferma della corretta interpretazione del titolo esecutivo anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 23234 del 28/08/2024, che ha respinto l’impugnazione della Overmach avverso la sentenza n. 1092/2019 della Corte d’appello di Bologna (determinando così il giudicato sulle statuizioni di detta pronuncia); - difatti, questa Corte – proprio in relazione alla doglianza con cui la ricorrente Overmach aveva sostenuto «che i richiamati versamenti effettuati da Zeus ad Overmach siano stati erroneamente ricondotti all’esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado annullate, mentre – precisa la ricorrente –essi seguono all’esecuzione dell’unico titolo azionato, rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 2490/2005 opposto, dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di opposizione, passato in giudicato per mancata impugnazione della sentenza di rigetto dell’opposizione resa dal Tribunale di Parma.
Del resto – conclude la ricorrente – le sentenze annullate avrebbero potuto costituire eventuale titolo esecutivo solo per le spese liquidate a titolo di soccombenza, che peraltro mai sono state rimborsate ad Overmach.» – ha affermato che «[3.1.1.] i versamenti effettuati da Zeus per tenere indenne Overmach da ogni esborso non seguono all’esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 2490/2005 emesso in funzione del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza di primo gradon. 241/2005 del Tribunale di Parma, confermata dalla sentenza n. 1151/2012 emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, bensì seguono quest’ultima sentenza, che rappresenta il titolo esecutivo all’esito del giudizio di appello … Nel caso di specie, Overmach è tenuta a restituire le somme corrisposte dalla Zeus a titolo di manleva, a séguito del venir meno del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado, dapprima confermata in sede di gravame con pronuncia (n. 1151/2012) della Corte d’Appello di Bologna a sua volta successivamente cassata da questa Corte con sentenza n. 6583/2017. [3.1.2.] La Corte d’Appello indica de relato i versamenti effettuati dalla Zeus oggetto di restituzione, precisati nei documenti da quest’ultima versati in atti nel giudizio di rinvio»; - la menzionata decisione, peraltro, contiene un esplicito riferimento (punto 3.1.3.) all’opposizione all’esecuzione de qua – nella quale, «con sentenza n. 2054 del 2022, la Corte d’Appello di Bologna, riformando la pronuncia del Tribunale, ha ritenuto – come argomentato supra , punto 3.1.1.
– che la cassazione della pronuncia della Corte d ’ Appello n. 1151/2012 –a conferma della sentenza del Tribunale di Parma n. 241/2005, la quale a sua volta all’epoca aveva legittimato l’emissione del decreto ingiuntivo in favore di Overmach – estende automaticamente i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza cassata, ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c.» – e, sia pure implicitamente, avalla il percorso logico-giuridico della Corte bolognese, in quanto coincidente con quello svolto al punto 3.1.1 dell’ordinanza di legittimità; - in conclusione, il ricorso va respinto; ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi e in favore del difensore antistatario che ne ha fatto istanza ex art. 93 c.p.c. , nella misura indicata nel dispositivo; - va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente , con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario avv.
Paolo Trezzi,le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.700,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competent