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Ordinanza — n. 31441/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes lower court ruling for manifest illogicality regarding inadmissible evidence and remands case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31441/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the lower court's decision to dismiss the appeal, ruling that the trial judge's reliance on inadmissible evidence created a manifest illogicality. The appellant argued that the lower court should have considered the possibility of a different outcome based on evidence that was legally excluded. The court held that ignoring such evidence when it could alter the result violates the principle of logical consistency, necessitating a remand to a different judge.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: A lower court decision is subject to cassation if it commits a manifest illogicality by basing its judgment on evidence that was declared inadmissible or non-examined, thereby failing to consider the possibility of a divergent outcome.

Parole chiave

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manifest illogicality inadmissible evidence cassation grounds remand to different judge procedural logic recupero delle spese esecutive restituzione e risarcimento tassa di compensazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE - con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
art. 92 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 7716 del 09/03/2022
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023, Rv.
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31476 del 03/12/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3122/2023 R.G. proposto da GIUSEPPE CERAVOLO, rappresentato e difes o dall ’ a vv. Andrea Greco , con domicilio digitaleandreagreco@pec.studiolegalegrecorc.it -ricorrente - contro ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’ a vv. Alessia Alesii, con domicilio digitale alessia.alesii@pec.comune.roma.it -controricorrente e ricorrente incidentale - e contro PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA PREFETTURA DI MASSA-CARRARA PREFETTURA DI BOLOGNA PREFETTURA DI MODENA MINISTERO DELL’INTERNO AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE COMUNE DI REGGIO CALABRIA -intimati - avverso la sentenza del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA n. 899 del 20/7/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI; RILEVATO CHE - Giuseppe Ceravolo – ricevuta da Agenzia delle Entrate - Riscossione l’intimazione di pagamento n. 094 2019 90067429 89 000, relativa alle cartelle nn. 094 2004 0009585842 000 di € 8.311,73, 094 2010 0020370290 000 di € 6.356,20, 094 2011 0009263346 000 di € 447,12, 094 2011 0017907187 000 di € 1.492,79, 094 2013 0027297022 000 di € 588,27, recanti crediti per sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada e canoni idrici – conveniva in giudizio l’agente della riscossione, la Prefettura di Reggio Calabria, la Prefettura di Massa Carrara, la Prefettura di Bologna, la Prefettura di Modena, il Ministero dell’Interno, il Comune di Reggio Calabria e Roma Capitale per far accertare la prescrizione dei crediti oggetto della riscossione coattiva; - il primo grado, svoltosi nella contumacia dei convenuti, si concludeva con la sentenza n. 334 del 27/2/2020, con cui il Giudice di Pace di Reggio Calabria respingeva la domanda del Ceravolo; - nel grado d’appello si costituivano gli enti impositori e Agenzia delle Entrate -Riscossione, la quale depositava documentazione volta a provare la rituale notificazione delle cartelle e l’interruzione della prescrizione; - il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza n. 899 del 20/7/2022, dopo aver dichiarato inammissibile la produzione documentale eseguita nel secondo grado, in accoglimento dell’appello e riformando la decisione di primo grado, accoglieva la domanda del Ceravolo, dichiarava prescritti i crediti indicati nelle cartelle e nell’intimazione di pagamento e disponeva la compensazione integrale delle spese del giudizio; per quanto qui ancora rileva, il Tribunale così illustrava la propria decisione:

«l’inammissibilità della nuova produzione documentale esibita solo nel presente giudizio da parte dell’Agente per la riscossione comporta il definitivo accoglimento dell’appello proposto dal sig.re Ceravolo Giuseppe con accoglimento delle domande avanzate in primo grado. Infine, in relazione alle spese di lite, tenuto conto della circostanza che la pronuncia è stata emessa solo sulla base di una carente documentazione e non sul reale accertamento dello spirare della prescrizione, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell’art. 92 c.p.c.»; - avverso tale decisione Giuseppe Ceravolo proponeva ricorso per cassazione, basato su un’unica censura; - Roma Capitale resisteva con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo; - Ministero dell’Interno, Prefettura di Reggio Calabria, Prefettura di Massa Carrara, Prefettura di Bologna, Prefettura di Modena, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, non presentavano tempestivo controricorso, ma depositavano memoria al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica; - non svolgeva difese il Comune di Reggio Calabria; - all’esito della camera di consiglio del 15/10/2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;

CONSIDERATO CHE - con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., « Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 91 e 92 c.p.c.», per avere il Tribunale compensato le spese di lite con motivazione illogica e irragionevole; - la censura è fondata; - come più volte statuito da questa Corte, «in tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale exart. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis , non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità» (così, tra le altre, Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024, Rv. 671205-01) e proprio «il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensare i costi tra le parti» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021, Rv. 662213-01); - nella fattispecie in esame, la motivazione addotta dal Tribunale di Reggio Calabria per giustificare la compensazione delle spese è intrinsecamente contraddittoria e, pertanto, illogica: infatti, da un lato, si accerta e dichiara che i crediti sono prescritti, non potendo in alcun modo essere vagliata la documentazione inammissibilmente prodotta solo in appello; dall’altro, invece, si afferma che è mancato un «reale accertamento» della prescrizione, proprio per la carenza documentale; - orbene, se la parte onerata di dimostrare l’interruzione della prescrizione resta inerte o non fornisce tempestivamente la prova atta a contrastare l’avversa eccezione, quest’ultima va accolta, in quanto fondata, sulla base degli atti processuali che il giudice può e deve vagliare: ipotizzare che –sulla scorta di documenti inammissibili o non prodotti e, comunque, non esaminabili – l’esito potesse essere diver so (questo sottintende l’affermazione del Tribunale) e che, dunque, la decisione assunta sia “meno certa” si risolve in una manifesta illogicità e intrinseca contraddittorietà; - in accoglimento del motivo d’impugnazione, perciò, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso giudice, per nuovo esame; - con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., «Violazione e falsa applicazione della normativa sulla legittimazione passiva dell’ente impositore relativamente alla notificazione della cartella esattoriale, e dei successivi atti di intimazione e/o sollecito, e alla giurisprudenza di legittimità in tema»; sostiene Roma Capitale la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto le doglianze del ricorrente in primo grado erano attinenti ad un’attività notificatoria e di sollecito di esclusiva competenza dell’agente della riscossione; - si osserva che, ai fini delle spese di lite, nelle controversie avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali relativi a crediti per sanzioni da violazioni al codice della strada, in cui si controverte dell’esistenza del credito e non della mera regolarità dell’attività di riscossione (come nel caso de quo), la legittimazione passiva spetta sia all’Agenzia delle Entrate - Riscossione, sia all’ente impositore (tra le altre, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 7716 del 09/03/2022, Rv. 664192-01; in generale, a seconda della natura del credito, v.

Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023, Rv. 669451-01); - in altre parole, la doglianza di Roma Capitale è infondata, perché, nella fattispecie qui esaminata, il Ceravolo ha contestato la sussistenza stessa del credito –che, nella riscossione coattiva, è oggetto di una scissione fra la sua titolarità, spettante all’ente impositore, e la legittimazione all’esercizio delle azioni conseguenti, attribuita all’agente della riscossione (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31476 del 03/12/2019, Rv. 656103-02) – e non soltanto le modalità di recupero affidate a quest’ultimo; - al giudice del rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio, incluse quelle di legittimità; - va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’ente controricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte accoglie il ricorsoprincipale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’ente controricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a