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Ordinanza — n. 31436/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court overturns lower court ruling on execution notice timing, remanding case for new trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31436/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court overturned the Rome Tribunal's decision dismissing Giuseppe Manfredi Gagliardi's opposition to an execution order. The lower court had rejected the claim that the ten-day notice period required by Article 477 of the Civil Procedure Code was violated because the original debtor had already been notified. However, the Cassation Court found that while the violation was obvious, the opposing party successfully argued that Gagliardi had already acquired knowledge of the creditor's claim through prior disputes and his own participation in the execution proceedings. Consequently, the Court held that the lower court erred by failing to assess these factual circumstances, leading to the dismissal of the opposition's validity in this specific context.

Regesto Legislator

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Art. 477, comma 1 c.p.c.; Art. 156, comma 3 c.p.c.: The violation of the ten-day notice period for heirs is an obvious defect, but if the heir has already acquired knowledge of the creditor's claim through other means, the defect may be rendered irrelevant without the need for specific prejudice allegations.

Parole chiave

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execution notice period heir notification obvious defect irrelevance of defect knowledge of claim Civil Procedure Code remand for new trial diritti successori dell'erede

Disposizioni normative citate

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Art. 477, comma 1 c.p.c.
477 cpc e 2697 c.c., violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto in materia di individuazione dell’onere di allegazione spettante alle parti, con specifico riferimento all’ipotesi di opposizione agli atti esecutivi per il mancato rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 477 1 c.
Art. 156, comma 3 c.p.c.
671165-01) – non è necessario allegare, con l’opposizione agli atti esecutivi, uno specifico pregiudizio patito; - ciò non toglie, tuttavia, che il vizio denunciato possa risultare irrilevante – in applicazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE - con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 115 c.p.c.
art. 617 c.p
15767 del 26/10/2022 – respingeva il motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c.
art. 115 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14653 del 14/07/2015
477, comma 1, c.p.c.; - per rigettare l’opposizione il giudice di merito –richiamata la decisione di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14653 del 14/07/2015, Rv.
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27424 del 26/09/2023
14653 del 14/07/2015), sicché –come più volte statuito da questa Corte in relazione ad altri vizi autoevidenti (tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27424 del 26/09/2023, Rv.
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 903 del 09/01/2024
669114-01, e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 903 del 09/01/2024, Rv.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13373 del 15/05/2024
669741-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13373 del 15/05/2024, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.708/2023 R.G. proposto da GIUSEPPE MANFREDI GAGLIARDI, rappresentato e difes o dall ’ a vv. Marco Saverio Montanari, con domicilio digitale marcosaveriomontanari@ordineavvocatiroma.org -ricorrente - contro DOVALUE S.P.A., in qualità di mandataria di FINO 2 SECURITISATION S.R.L., rappresentata e difes a dall’avv. Gabriele Nuzzaci , con domicilio digitale gabrielenuzzaci@ordineavvocatiroma.org -controricorrente - avverso la sentenza del TRIBUNALE DI ROMA n. 15767 del 26/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/10/2024 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI; RILEVATO CHE - Giuseppe Manfredi Gagliardi proponeva opposizione exartt. 615 e 617 c.p.c. avverso l’atto di precetto notificatogli il 3/11/2020 da Fino 2 Securitisation S.r.l. – e, per essa dalla mandataria doValue S.p.A. – congiuntamente e in base al decreto ingiuntivo (immediatamente esecutivo) n. 12309, emesso dal Presidente del Tribunale di Roma il 5/6/1995 nei confronti di Felice Rosario Gagliardi, di cui l’opponente era erede; - per quanto qui rileva, il Tribunale di Roma – con la sentenza n. 15767 del 26/10/2022 – respingeva il motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c. proposto dal Gagliardi, il quale aveva eccepito che il precetto gli era stato notificato unitamente al menzionato titolo esecutivo, senza rispettare il termine minimo di dieci giorni prescritto dall’art. 477, comma 1, c.p.c.; - per rigettare l’opposizione il giudice di merito –richiamata la decisione di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14653 del 14/07/2015, Rv. 636290-01 («L’art.477 c.p.c. non impone alcun obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredidi una persona defunta alla quale siano già stati notificati sia l’uno che l’altro.

Tale obbligo sussiste invece se alla persona poi defunta non sia stato notificato né l’uno né l’altro, oppure sia stato notificato solo il titolo esecutivo e non anche il precetto.») –rilevava che l’opponente non aveva dedotto l’originario difetto di notifica del titolo esecutivo e/o del precetto al de cuius; - avverso tale decisione Giuseppe Manfredi Gagliardi proponeva ricorso per cassazione, basato su un unico motivo; - resisteva con controricorso doValue S.p.A., quale mandataria di Fino 2 Securitisation S.r.l.; - il ricorrente depositava memoria exart. 380-bis.1 c.p.c.; - all’esito della camera di consiglio del 9/10/2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;

CONSIDERATO CHE - con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,«in relazione agli artt. 477 cpc e 2697 c.c., violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto in materia di individuazione dell’onere di allegazione spettante alle parti, con specifico riferimento all’ipotesi di opposizione agli atti esecutivi per il mancato rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 477 1 c. cpc., per avere la sentenza impugnata onerato l’opponente anziché l’opposto, dell’allegazione del difetto originario della notifica al de cuius del titolo esecutivo e del precetto»; - in altri termini, il ricorrente sostiene l’erroneità della decisione del giudice di merito, il quale ha onerato il destinatario del precetto – che deduce la violazione dell’art. 477, comma 1, c.p.c.– dell’onere di allegare la mancata notificazione al de cuius del titolo esecutivo e dell’atto di intimazione; - la censura è fondata; - rispetto alla denunciata mancanza dello spatium temporis(di dieci giorni minimo) prescritto dalla succitata disposizione, dimostrata dal deposito del precetto notificato all’erede unitamente al titolo formato contro il de cuius, sarebbe spettato al creditore opposto l’onere di allegare e dimostrare l’inapplicabilità dell’art. 477, comma 1, c.p.c.in ragione della previa notifica di entrambi gli atti prodromici al de cuius, ovviamente prima dell’apertura della successione; trattasi, infatti, di circostanza impeditiva che rientra nella conoscenza del creditore, interessato a farla valere; - la controricorrente afferma, infondatamente, l’inammissibilità del ricorso per avere il ricorrente mancato di indicare «in quale parte dell’atto introduttivo del processo definito con la sentenza 15767/2022 egli avrebbe contestato l’omessa notifica del titolo esecutivo e/o del precetto al de cuius Felice Rosario Gagliardi», circostanza che, per quanto già esposto, doveva essere dedotta dalla creditrice opposta; - la medesima controricorrente sostiene , inoltre, che la decisione impugnata si fonda sull’art. 115 c.p.c.e sull’omessa contestazione, da parte dell’opponente, dell’intervenuta notifica al de cuius»: l’argomentazione è infondata, sia perché non consta che il giudice di merito abbia fatto applicazione della citata norma, vieppiù perché non risulta che la creditrice opposta abbia mai affermato nei propri atti giudiziali (e, invero, nemmeno nel precetto notificato, al quale non può comunque attagliarsi l’art. 115 4 c.p.c., trattandosi di atto stragiudiziale) di aver notificato l’atto di intimazione al de cuius Felice Rosario Gagliardi; - il mancato rispetto del termine exart. 477, comma 1, c.p.c. pregiudica in maniera autoevidente il diritto dell’erede intimato («trattandosi, appunto, di un onere formale imposto a garanzia della legittimità dell’azione esecutiva nei confronti degli eredi del debitore», come statuito da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14653 del 14/07/2015), sicché –come più volte statuito da questa Corte in relazione ad altri vizi autoevidenti (tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27424 del 26/09/2023, Rv. 669114-01, e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 903 del 09/01/2024, Rv. 669741-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13373 del 15/05/2024, Rv. 671165-01) – non è necessario allegare, con l’opposizione agli atti esecutivi, uno specifico pregiudizio patito; - ciò non toglie, tuttavia, che il vizio denunciato possa risultare irrilevante – in applicazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c.

– in conseguenza del raggiungimento, con altre modalità, del medesimo scopo sotteso alla disposizione dell’art. 477, comma 1, c.p.c. : in particolare, l’odierna resistente deduce che la conoscenza della pretesa creditoria avanzata nei confronti del de cuius derivava all’opponente in ragione di pregresse controversie a cui quest’ultimo aveva partecipato unitamente al dante causa e dell’intervento spiegato nella procedura esecutiva contro Giuseppe Manfredi Gagliardi in forza del medesimo titolo esecutivo; - si tratta di circostanze che richiedono un accertamento in fatto e una valutazione di merito, adempimenti demandati al giudice del rinvio; - in accoglimento del motivo d’impugnazione , perciò, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, per nuovo esame, nonché per la regolazione delle spese del giudizio, incluse quelle di legittimità; p. q. m. la Corte accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma , in persona di diversogiudice