Cassation court declares inadmissible appeal regarding prescription period for EU directive-based medical specialization remuneration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Dr. Mario Gargiulo inadmissible, dismissing his challenge to the lower court's ruling on the prescription period. Gargiulo argued that the ten-year limitation period should have started from a different date, but the President of the Council of Ministers raised no substantive defense. The court rejected the appeal because the lower court's decision on the prescription date aligned with established case law, rendering the procedural objection under Article 360-bis of the Civil Procedure Code valid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.; Art. 380-bis cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if the sole ground is that the lower court's decision on a matter of law is consistent with the Court's settled jurisprudence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18008/2023 R.G. proposto da : GARGIULO MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARUCCI ROSARIO (CRCRSR59T11H703L), elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrente- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentata e difesa per legge dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di NAPOLI n. 2653/2023depositata il 09/06/2023 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/07/2024 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. R.G. 18008/2023 Cron. Rep. C.C. 11/7/2024 C.C. 14/4/2022 MEDICI SPECIALIZZANDI. FATTI DI CAUSA 1. Il dott. Mario Gargiulo convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alla specializzazione da lui conseguita in radiologia e diagnostica per immagini, da lui frequentata negli anni accademici dal 1986 al 1990.
A sostegno della domanda espose di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione. Si costituì in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Il Tribunale accolse la domanda e condannò la parte convenuta al pagamento della somma di euro 44.415,28 oltre interessi, con il carico delle spese di lite.
2. La sentenza è stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 9 giugno 2023, ha accolto l’appello e, in riforma della decisione del Tribunale, ha rigettato la domanda del medico in accoglimento della preliminare eccezione di prescrizione, condannando quest’ultimo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli propone ricorso il dott. Mario Gargiulo con atto affidato ad un solo motivo. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha depositato un mero atto di costituzione. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile con una proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., depositata dal Consigliere relatore in data 20 dicembre 2023. Avverso tale proposta il ricorrente ha fatto opposizione, chiedendo che il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75, 76/82, degli artt.1173, 2935 e 2946 cod. civ., sostenendo che la Corte di merito avrebbe errato nel far decorrere il decennio della prescrizione dal 27 ottobre 1999.
2. Si trascrive qui di seguito la proposta di definizione anticipata che è stata depositata. «rilevato che: con la sentenza impugnata la Corte di merito, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato, per intervenuta prescrizione del diritto azionato, la domanda dell’odierno ricorrente, medico specializzato, diretta ad ottenere la condanna dell’Amministrazione odierna resistente al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza del corso di specializzazione con iscrizione anteriore al 1991; considerato che: l’unico motivo posto a fondamento del ricorso investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il dies a quo del termine decennale di prescrizione decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370; il motivo è inammissibile exart. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.; la Corte di merito ha, infatti, deciso le questioni rimesse al suo esame in esame in modo conforme alla più che consolidata giurisprudenza di questa Corte e l’esame degli argomenti di critica –tutti sovrapponibili ai vari profili di censura già reiteratamente esaminati e confutati dalla corposa mole di pronunce già intervenuta in argomento – non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa (v. ex multis Cass. (Cass. nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011;
Cass. 20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199: indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalare solo i più recenti, Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Id. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019; n. 4581 del 2022); visto l’art. 380-bisc.p.c. nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile al ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 6, di esso;
P.Q.M.
propone che il giudizio sul ricorso sia definito con pronuncia di inammissibilità».
3. A fronte della trascritta proposta, il difensore del dott. Gargiulo si è limitato a chiedere che il ricorso venga deciso, senza avanzare alcuna osservazione critica alla medesima e senza depositare memoria in vista della discussione in camera di consiglio.
3. Tutto ciò premesso, la Corte osserva che la proposta di definizione anticipata merita integrale conferma, posto che l’impugnata sentenza è conforme all’ormai fermissima giurisprudenza di questa Corte.
4. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. Non occorre liquidare le spese del presente grado di giudizio, posto che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha depositato un mero atto di costituzione. Si deve invece disporre, secondo la previsione dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., l’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, di una somma in favore della cassa delle ammende. Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al versamento della somma di euro 1.000 alla cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que