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Ordinanza — n. 31231/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of jurisdictional objection against branch office in joint claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31231/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Recir S.R.L. regarding the territorial jurisdiction of the Rome Tribunal. Although the appellant argued that the court lacked jurisdiction based on specific connection criteria, the court noted that the exception of incompetence was not properly raised against the branch office of Garage Autostrada S.R.L. in the context of joint claims. Consequently, the court ruled that the exception was incomplete and declared the Rome Tribunal competent.

Regesto Legislator

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Art. 33 c.p.c.; Art. 19 c.p.c.: In cases of joint claims, an exception of incompetence raised against one defendant extends to all defendants; failure to contest the branch office jurisdiction renders the exception incomplete and the forum competent.

Parole chiave

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joint claims territorial jurisdiction branch office incomplete exception court of cassation cumulo soggettivo regulation of competence assicurazione RC dei veicoli a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 33 c.p.c.
Ricorre nella specie un’ipotesi di cumulo soggettivo, in relazione a cause connesse per l’oggetto (art. 33 c.p.c.).
Art. 19 c.p.c.
L’eccezione di incompetenza deve pertanto attingere sia la sede della persona giuridica, che lo stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, ai sensi dell’art. 19 c.p.c. Mentre Genertel s.p.a.
Art. 38, comma terzo, cod. proc. civ.
E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod.
art. 19 c.p
L’eccezione di incompetenza deve pertanto attingere sia la sede della persona giuridica, che lo stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, ai sensi dell’art. 19 c.p.c.
art. 20 c.p
ha sede legale a Legnano, e quale foro facoltativo ex art. 20 c.p.c , tenuto conto che il sinistro per cui è causa si è verificato in località Castellanza Valle Olona Busto Arsizio”.
art. 47 cod. proc. civ
Poichéla presentazione ed il deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio non sono richiesti dall'art. 47 cod. proc. civ.
art. 33 c.p
Ricorre nella specie un’ipotesi di cumulo soggettivo, in relazione a cause connesse per l’oggetto (art. 33 c.p.c.).
art. 33 cod. proc. civ
Ricorre nella specie un’ipotesi di cumulo soggettivo, in relazione a cause connesse per l’oggetto (art. 33 c.p.c.).

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9783 del 2009
Cass. n. 11192 del 2010
Cass. n. 16007 del 2011
Cass. n. 20597 del 2018
Cass. n. 20387 del 2019
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Testo completo

Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2970/2024 R.G. proposto da: RECIR S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato STANISCIA NICOLA (STNNCL59R17H501S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GENERTEL S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO N. 30, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO (VNCMRC60L24H501W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro GARAGE AUTOSTRADA SRL, rappresentato e difeso d a ll’avvocato DONATO GIANLUCA LUIGI (DNTGLC74M02B300V) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 16225/2023 depositata il 08/01/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2024 dal Presidentedi sezione ENRICO SCODITTI Rilevato che: Recir s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Genertel S.p.A. e Garage Autostrada s.r.l. chiedendo quanto segue: “condannare la Genertel S.p.A. al risarcimento dei danni in favore della srl Recir nella misura che sarà quantificata in corso di causa ovvero in quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, salva ulteriore e più compiuta specificazione all’esito della espletanda CTU tecnica che acclari il valore del veicolo al momento del sinistro, della quale sin d’ora, se ne chiede formale ammissione, oltre interessi legali ex art. 1284 n. 4 c.c. dall’evento lesivo al saldo; - dichiarare che non sono dovute dalla srl Recir le spese di recupero e intervento del veicolo, poiché effettuate su commissione di tale Vincenzo Milo e non già della Recir che non ha dato mai alcun mandato al riguardo alla Garage Autostrade srl; -dichiarare che non sono dovute dalla srl Recir le spese di detenzione protestate dalla Garage Autostrade srl, con eventuale richiesta di manleva delle somme che la Recir srl fosse costretta a pagare a tale titolo nei confronti di Genertel che con la sua attività omissiva ha causato l’ingiustificato protrarsi della detenzione del veicolo presso la Garage Autostrade srl; - condannare in solido la Garage Autostrade srl e la Genertel spa a rimborsare all’attrice le somme versate da quest’ultima a titolo di canone di leasing per il veicolo in oggetto dal momento del sinistro alla avvenuta rottamazione”.

Premise l’attrice di averesottoscritto un contratto di leasing avente ad oggetto il furgone tg. GG752CJe di aver assicurato il mezzo con polizza Kasko della Genertel S.p.A.. Espose quindi che , come comprovato da verbale della Polizia Stradale di Busto Arsizio/ Olgiate Olona,in data 21 marzo 2022 il furgone in questione aveva subito un sinistro, riportando danni che rendevano antieconomica la riparazione per esserei costi superiori al valore commerciale del veicolo e di essere stata costretta a pagare i canoni di leasing non potendo fornire alla società finanziaria il certificato di radiazione del PRA poiché il depositario, Garage Autostrade s.r.l., aveva trattenuto illecitamente il veicolo da rottamare per pretendere il pagamento del deposito (in mancanza della targa non si poteva procedere alla demolizione).

Aggiunse che tale circostanza si sarebbe potuta evitare se Generte l avesse inviato il proprio perito presso Garage Autostrade s.r.l. e avesse riconosciuto l’indennizzo dovuto. Concluse nel senso che i danni patrimoniali corrispondevano al pagamento delle rate di leasing a scadere successive al sinistro, nonché della rata finale ove richiesta, ed al mancato utilizzo del bene necessario all’espletamento dell’attività imprenditoriale e che le spettava , in base all’assicurazione, il pagamento del controvalore dell’automezzo al momento del sinistro.

Le società convenute eccepirono l’incompetenza del Tribunale di Roma. Con ordinanza comunicata in data 8 gennaio 2024 il Tribunale adito così dispose: “dichiara l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Trieste, ex art. 19 c.p.c., quale foro generale del convenuto Genertel che ha sede legale a Trieste; E/O in favore del Tribunale di Busto Arsizio, quale foro generale ex art. 19 c.p.c. tenuto conto che la convenuta Garage Autostrade s.r.l. ha sede legale a Legnano, e quale foro facoltativo ex art. 20 c.p.c , tenuto conto che il sinistro per cui è causa si è verificato in località Castellanza Valle Olona Busto Arsizio”.

Ha proposto istanza di regolamento per competenza Recir s.r.l. e resistono con distinte scritture difensive Genertel s.p.a. e Garage Autostrada s.r.l.. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte nel senso dell’accoglimento del ricorso. E’ stata presentata memoria dalle parti resistenti. Considerato che: osserva l’istante che il convenuto ha l’onere di eccepire l’incompetenza territoriale in base a tutti i profili ipotizzabili di competenza e che Genertel ha eccepito l’incompetenza solo riguardo al foro in cui l’obbligazione è sorta (riferendola al luogo del sinistro) ed al luogo di residenza del convenuto, ma non anche con riferimento al luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita, nella specie il Comune di Roma, ove ha sede l’attrice, avendo essa ad oggetto l’indennizzo assicurativo e/o l’inadempimento di un contratto di deposito (art. 1182, comma terzo, c.c.).

Aggiunge che la competenza non è stata contestata anche con riferimento al luogo in cui la creditrice ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizioper l’oggetto della domanda (art. 19 c.p.c.), avendo la convenuta omesso di dedurre l’inesistenza di una sede secondaria della società o stabilimento di essa nel territorio di Roma (cfr. Cass. n. 13611 del 2020). Osserva ancora che la convenuta aveva l’onere di eccepire che l’attrice non avesse residenza e domicilio in Roma o che la somma pretesa, non essendo liquida ed effettivamente esigibile (in assenza della liquidazione operata dal giudice), non rientrasse nella previsione di cui all’art. 1182, comma terzo, e che nessuna delle due convenute ha specificato ove fossero stati stipulati il contratto assicurativo e/o quello di deposito.

L’istanza è fondata.Va preliminarmente disattesa l’eccezione di improcedibilità perché sarebbe mancata la richiesta alla cancelleria del Tribunale della rimessione del fascicolo alla cancelleria di questa Corte nel termine previsto dall’art. 47, comma terzo, c.p.c., in base alla disposizione previgente per essere stata notificata la citazione in data 28 febbraio 2023. Poichéla presentazione ed il deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio non sono richiesti dall'art. 47 cod. proc. civ. a pena di improcedibilità, la loro mancanza non può comportare la declaratoria di improcedibilità, ma, semmai, all'atto della decisione, la declaratoria dell'inammissibilità dell'istanza per il caso in cui il fascicolo non risulti comunque trasmesso e ciò sempre che la Corte di cassazione non possa decidere sull'istanza senza esaminarlo(fra le tante, Cass. n. 7410 del 2007).

Deve premettersi che in sede di regolamento di competenza avverso sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito con riferimento ai criteri di competenza territoriale derogabile, la Corte di cassazione, cui appartiene il potere di riscontrare la competenza o meno delgiudice adito ancorché per ragioni diverse da quelle sostenute dalla parte ricorrente, è tenuta ad accertare d'ufficio l'osservanza del disposto dell'art. 38, comma terzo, cod. proc. civ. con riguardo alla rituale e valida proposizione dell'eccezione di incompetenza, che, pur espressamente esaminata e decisa in senso affermativo dalla sentenza, non sia stata adeguatamente censurata dal ricorrente, il quale si sia limitato a contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo dell'inesatta applicazione dei criteri di collegamento della competenza territoriale(Cass. n. 9783 del 2009; n. 11192 del 2010).

Ricorre nella specie un’ipotesi di cumulo soggettivo, in relazione a cause connesse per l’oggetto (art. 33 c.p.c.). Qualora venga proposto un cumulo di domande ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., l'eccezione formulata da alcuno o da alcuni dei convenuti, purché abbia contestato l'esistenza della competenza territoriale ai sensi di detta norma riguardo a tutti i convenuti, compresi quelli non eccipienti o che abbiano formulato l'eccezione in modo tardivo o comunque inammissibile, estende i suoi effetti all'intero cumulo, con la conseguenza che il giudice, ove ravvisi fondata l'eccezione, deve declinare la competenza sull'intera controversia e non soltanto sulla domanda contro il convenuto o i convenuti eccipienti (Cass. n. 16007 del 2011).

In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di unostabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (Cass. n. 20597 del 2018; n. 20387 del 2019).

L’eccezione di incompetenza deve pertanto attingere sia la sede della persona giuridica, che lo stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, ai sensi dell’art. 19 c.p.c. Mentre Genertel s.p.a. ha sollevato l’eccezione di incompetenza sia in relazione alla sede che allo stabilimento, non altrettanto è stato fatto da Garage Autostrada s.r.l., che ha limitato l’eccezione al criterio della sede. Il foro dello stabilimento in relazione a Garage Autostrade è rimasto così non contestato, non avendo provveduto alla relativa contestazione neanche Genertel, come avrebbe dovuto, ricorrendo una fattispecie di cumulo soggettivo ai sensi dell’art. 33 c.p.c..

Il rilievo d’ufficio dell’irritualità dell’eccezione di incompetenza territoriale, unitamente alla circostanza dell’assenza di qualsiasi deduzione al riguardo di parte ricorrente, costituisce ragione di compensazione delle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. Accoglie l’istanza di regolamento di competenza e dichiara la competenza del Tribunale diRoma. Dispone la compen