Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings involved a dispute between private parties and the municipality of San Cipriello regarding a judgment from the Court of Appeal of Palermo. The court ruled that the lapse of time constituted a renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the communication of the proposal for settlement, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26298/2022 R.G. proposto da : ALAGNA MARIANNA, GIAMMALVA ANTONINO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO, 78, presso lo studio dell’avvocato IELO ANTONIO (LIENTN59E06B429K), rappresentati e difesi dall'avvocato SALADINO MARIO (SLDMRA64T05B556A) -ricorrenti- contro COMUNE DI SAN CIPIRELLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI N.21, presso lo studio dell’avvocato ILARDO UMBERTO GIUSEPPE (LRDMRT67P19H792W), rappresentato e difeso dall'avvocato TROVATO CLAUDIO (TRVCLD67E10M088T) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMOn.812/2022depositata il 13/05/2022; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 26/11/20