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Decreto — n. 30763/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 30763/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, represented by a lawyer in Rome, challenged decisions by the Council of Ministers and various ministries regarding administrative matters. The court ruled that the silence on the proposed settlement constituted a formal waiver of the right to proceed, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the allocation of costs to the withdrawing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal statutory time limit extinction of proceedings litigation costs Cassation procedure condono delle spese procedurali rimborso delle spese rinuncia al reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22166/2022 R.G. proposto da : PEZZOLI ALESSANDRO, PICCIONE RICCARDO, PICCIRILLO GIUSEPPE, PIETRANTUONO FRANCESCO, PIGNI ALESSANDRA, PINTO DARIO, PIPOLI MARIA, PIRACCI MASSIMO, PISCITELLI ROBERTA, POPOVICH ATHOS, POTENZONI MICHELE, PRANDI CRISTINA, PROIA ANNA SILVIA, PRONTERA MARIAPIA, PUTIGNANO ANNALISA, RAMBELLI VALERIA, RAPUZZI SILVIA, RAUTI GIAN LUCA, RICCHIUTI LUCA, RICCIUTO GIULIO MARIA, RIELLA PAOLA, ROMAGNOLI ANNA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA,VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S), pec marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, che l i rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che ope legisli rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n.979/2022 depositata il 11/02/2022; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle eventuali spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,i