Decreto — n. 30706/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30706/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18102/2022 R.G. proposto da : CAMPOBASSO ELENA, MOI ADRIANO, LIA ANNUNZIATA, DI LEO MAURO, SANTESE GIUSEPPINA, OLIVO MIRKO, GIUDICI STEFANIA, LEONE GABRIELLA, LEDDA ROBERTO, RUSSO LUIGI, FERDEGHINI FRANCESCA, CERNETTI CARLO, SALATI ROBERTO, MENARINI MAURIZIO, MAZZA MARIA ANNA, D'ALTOE' PAOLA, RICCIOLI MARIA SIMONA, IMPERIALE ESMERALDA, FIOCCA MASSIMO, QUARTIERI FABIO, SORBELLO VERONICA, SARTORI RITA, STEFANIO COSIMO, TEDJA SUHENDRA, SOTTOSANTI GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S),che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che ope legis li rappresenta e difende -controricorrenti- Avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n.203/2022 depositata il 13/01/2022; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in