Ordinanza Interlocutoria — n. 30705/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6808/2023 R.G. proposto da : BONCRISTIANO YVONNE, PRATTICHIZZO LUCA MATTEO ANDREA, domiciliati per legge in ROMA, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato FABIO SALVATORE PRATTICHIZZO , domiciliazione telematica come in atti -ricorrenti - contro INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE CANTORE, domiciliazione telematica come in atti -controricorrente - nonchécontro BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO MARTUCCI, domiciliazione telematica come in atti -controricorrente – R.g. n. 6808 del 2023 Ad. 25/11/2024; estensore:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 615 c.p, artt. 1203 c.c, art. 295 c.p, art. 2 legge n. 287/1990, artt. 111 Cost; Ordinanza Interlocutoria — n. 30705/2024 — snciv · Corte di Cassazione: II) violazione e falsa applicazione dell’art. 100, comma 2, legge n. 662/1996, nonché degli artt. 1203 c.c. e 2, comma 4, D. M. del 20/06/2005; III) violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c.; R.g. n. 6808 del 2023 Ad. 25/11/2024; estensore: C. Valle IV) violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge n. 287/1990, per invalidità e/o inefficacia della garanzia fideiussoria; V) violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6808/2023 R.G. proposto da : BONCRISTIANO YVONNE, PRATTICHIZZO LUCA MATTEO ANDREA, domiciliati per legge in ROMA, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato FABIO SALVATORE PRATTICHIZZO , domiciliazione telematica come in atti -ricorrenti - contro INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE CANTORE, domiciliazione telematica come in atti -controricorrente - nonchécontro BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO MARTUCCI, domiciliazione telematica come in atti -controricorrente – R.g. n. 6808 del 2023 Ad. 25/11/2024; estensore:
C. Valle nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO BARI n. 1325/2022 depositata il 14/09/2022. R.g. n. 6808 del 2023 Ad. 25/11/2024; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 25/11/2024 , dal Consigliererelatore C ristiano V alle CONSIDERATO CHE Yvonne Boncristiano e Luca Matteo Andrea Prattichizzo quali garanti della F.I. Petroli, finanziata dalla Medio Credito Centrale S.p.a., tramite banche private, ai sensi della legge n. 662 del 1996 sono stati escussi con procedura esattoriale a seguito dell’inadempimento della debitrice principale; proposta da essi opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Foggia, questa, nel contraddittorio con MCC S.p.a. e UBI Banca S.p.a., è stata in parte dichiarata inammissibile e in parte rigettata; la Corte d’appello di Bari, nel ricostituito contraddittorio con MCC S.p.a. e Banca UBI S.p.a., con sentenza n. 1325 del 14/09/2022, ha rigettato l’impugnazione.
Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso per cassazione, con cinque motivi, Yvonne Buoncristiano e Luca Prattichizzo: rispondono con separati controricorsi MCC S.p.a. e Banca Intesa S.p.a.; il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni; i ricorrenti e la Banca Intesa S.p.a. hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 25/11/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione; imotivi di ricorso sono i seguenti: I) violazione dell’art. 615 c.p.c. e falsa applicazione degli artt. 617 e 618, comma 3, c.p.c., relativamente all’errata sussunzione della fattispecie concreta nell’alveo dell’opposizione all’esecuzione;
II) violazione e falsa applicazione dell’art. 100, comma 2, legge n. 662/1996, nonché degli artt. 1203 c.c. e 2, comma 4, D. M. del 20/06/2005; III) violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c.; R.g. n. 6808 del 2023 Ad. 25/11/2024; estensore: C. Valle IV) violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge n. 287/1990, per invalidità e/o inefficacia della garanzia fideiussoria; V) violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n.
4) c.p.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché vizio di motivazione; nella memoria difensiva depositata dalla difesa dei ricorrenti è stato dedotto – e provato con allegazione di documentazione apposita – che , con domanda presentata telematicamente in data 28/06/2023 prot. n. W-2023062808239992, Luca Matteo Prattichizzo ha aderito alla definizione agevolata c.d. rottamazione quater, come disciplinata dall’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 29/12/2022 , in relazione alla cartella n. 04320160013629682001 oggetto della presente controversia; nonostante la possibilità di definire agevolmente, in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, le questioni agitate col merito del ricorso, la questione degli effetti dell’adesione alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231 e seguenti, della legge n. 197 del 2022 presenta particolare rilevanza di diritto, anche alla stregua delle ordinanze di rimessione alla pubblica udienza già adottate da altra Sezione di questa Corte( per tutte:
Cass. nn. 26437 e 26467 del 10/10/2024, n. 27138 del 21/10/2024, n. 27286 del 22 /10/ 2024 ) : sicché deve dispors i la trattazione del ricorso alla pubblica udienza, con conseguente rinvio a nuovo ruolo; p. q. m. rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella