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Ordinanza Interlocutoria — n. 30704/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of service to co-debtor Omar Rizzuti, ordering notification within 30 days.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30704/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Igor Rizzuti's appeal against the lower court's confirmation of a property execution order. The primary issue was that the co-debtor Omar Rizzuti, who was liable in solidary with Igor, had not been notified of the appeal. Consequently, the court ruled that the adversarial proceedings were not properly established. The court ordered the appellant to notify Omar Rizzuti within thirty days to regularize the process.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 361 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the co-debtor in solidary has not been notified, requiring immediate integration of the adversarial proceedings.

Parole chiave

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solidary liability co-debtor notification adversarial proceedings inadmissible appeal processual defect esecuzione della sentenza opposizione al precetto esecutivo rigetto provvisorio dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 361 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6517/2023 R.G. proposto da : RIZZUTI IGOR, domiciliato per legge n ROMA, alla piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIO Cerrone, domiciliazione telematica come in atti -ricorrente - contro INTRUM ITALY S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati GIULIA GALATI e FRANCESCO MASTROMAURO, domiciliazione telematica come in atti -controricorrente - nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, SOGET S. P .

A . , UNIPOL BANCA S.P.A. -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di L'AQUILA n. 1803/2022depositata il 21/12/2022 ; R.g. n. 6517 del 2023 Ad. 25/11/2024; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 25/11/2024 , dal Consigliererelatore Cristiano Valle CONSIDERATO CHE Igor Rizzuti impugna, con atto affidato a quattro motivi di ricorso, la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, n. 1803/2022 del 21/12/2022, che ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Pescara n. 540/2019 del 28/03/2019, di rigetto dell’opposizione dispiegata dai germani Igor e Omar Rizzuti all’esecuzione immobiliare promossa da Unipol Banca S.p.a. sulla base di un contratto di mutuo fondiario da loro stipulato; risponde con controricorso Intrum ItalyS.p.a.; l’Agenzia delle E ntrate - R iscossione, SOGET S .p.a. e Unipolbanca S.p.a.sono rimaste intimate; il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni; per l’adunanza camerale del 25/11/2024 le parti hanno depositato memoria;

Omar Rizzuti, che aveva partecipato a entrambe le fasi del giudizio di merito, come risulta dalla sentenza d’appello, e che , sulla base degli atti di causa legittimamente consultabili da questa Corte, è condebitore in solido con Igor Rizzuti e con lui coesecutato, non ha partecipato a questa fase di legittimità in quanto non risulta che il ricorsogli sia stato notificato; il contraddittorio, pertanto, non è ritualmente instaurato, atteso che, ferma la facoltà di Omar Rizzuti di non partecipare a questo giudizio, rimanendo intimato, lo stesso deve essere messo in grado di compiere la relativa scelta processuale; deve, pertanto, ordinarsi al ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di Omar Rizzuti , mediante notifica del ricorso, nel termine perentoriodi trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e ferme restando le previsioni di legge in ordine al rispetto dei termini processuali per la documentazione dell’ottemperanza a tale ordine;

R.g. n. 6517 del 2023 Ad. 25/11/2024; estensore: C. Valle p. q. m. ordina al ricorrente d procedere alla notifica del ricorso nei confronti di Omar Rizzuti nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassa