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Ordinanza — n. 30640/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30640/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30640/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 15937 /20 2 3 R.G., proposto da ALESSANDRO BONINI,ROBERTA ASTI, FABIO LORI , ANNA RITA GIANNOTTI, GABRIELE GIANNOTTI ; tutti rappresentati e difesi, giusta procura alle liti allegata al ricorso,dall’Avv. Paolo Biagiotti ( pec dichiarata: paolo.biagiotti@pec.avvocatilucca.it); -ricorrenti- nei confronti di RIVIERA NPL s.r.l., rappresentata , per procura notarile , dal suo mandatario con rappresentanza, SPECIAL GARDANT s.p.a. , in persona del suo rappresentante a ciò autorizzato Dott.

Regesto Legislator

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art. 2932 cod. civ, art. 2775 cod. civ; Ordinanza — n. 30640/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. 06/12/2004, n. 22806; Cass. 11/10/2013, n. 23161; Cass.27/07/2018, n. 19907); in ragione della sopravvenienza del difetto di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente cessazione della materia del contendere, il ricorso stesso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese tra le particostituite; vertendosi in ipotesi di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Parole chiave

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ipoteca legale del venditore ipoteca acquisto di fondi promovimento dell'accesso alla proprietà diritto esclusivo nella comproprietà negozi immobiliari

Disposizioni normative citate

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art. 2932 cod. civ
1009 della Corte d’appello di Firenze, con cui è stata rigettata la domanda volta ad ottenere la declaratoria di inopponibilità agli attori delle ipoteche volontarie gravanti su ciascuno degli immobili ad essi traferiti ex art. 2932 cod. civ.
art. 2775 cod. civ
(ipotecheche erano state iscritte a favore della banca creditrice della società cooperativa venditrice degli immobili), nonché la domanda volta ad ottenere la declaratoria della prevalenza del privilegio ex art. 2775 cod. civ.
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Testo completo

Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 15937 /20 2 3 R.G., proposto da ALESSANDRO BONINI,ROBERTA ASTI, FABIO LORI , ANNA RITA GIANNOTTI, GABRIELE GIANNOTTI ; tutti rappresentati e difesi, giusta procura alle liti allegata al ricorso,dall’Avv. Paolo Biagiotti ( pec dichiarata: paolo.biagiotti@pec.avvocatilucca.it); -ricorrenti- nei confronti di RIVIERA NPL s.r.l., rappresentata , per procura notarile , dal suo mandatario con rappresentanza, SPECIAL GARDANT s.p.a. , in persona del suo rappresentante a ciò autorizzato Dott.

Carlo Villa; rappresentata e difesa dall'Avv. Ermindo Tucci (pec dichiarata: ermindo.tucci@legal.email.it), in virtù di procura allegata al controricorso;-controricorrente- nonchédi GRUPPO BANCARIOBPER BANCA s.p.a., quale incorporante Banca del Monte di Lucca s.p.a. e Banca Carige s . p . a . ; ANTONIO BACCI , STEFANIA MALATESTA, AMLETO MALATESTA; -intimati- per la cassazione della sentenza n. 1009/2023della CORTE d’APPELLO di FIRENZE, depositata il giorno 11 maggio 2023, notificata il 19 maggio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2024 dal ConsiglierePaolo S paziani .

Rilevato che: Alessandro Bonini, Roberta Asti, Fabio Lori, Anna Rita Giannotti, Gabriele Giannotti hanno proposto ricorso nei confronti di R iviera N pl s.r.l., rappresentata dal mandatario Special Gardant s.p.a.,del Gruppo Bancario BPER Banca s.p.a., quale incorporante Banca del Monte di Lucca s.p.a. e Banca Carige s . p . a ., nonché di Antonio Bacci, Stefania Malatesta e Amleto Malatesta, per la cassazione della sentenza 19 maggio 2023, n. 1009 della Corte d’appello di Firenze, con cui è stata rigettata la domanda volta ad ottenere la declaratoria di inopponibilità agli attori delle ipoteche volontarie gravanti su ciascuno degli immobili ad essi traferiti ex art. 2932 cod. civ. (ipotecheche erano state iscritte a favore della banca creditrice della società cooperativa venditrice degli immobili), nonché la domanda volta ad ottenere la declaratoria della prevalenza del privilegio ex art. 2775 cod. civ. sulle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione dei contratti di prenotazione con sottoscrizioni accertate giudizialmente;Riviera Npl s.r.l., rappresentata dal mandatario Special Gardant s.p.a.,ha resistito con controricorso; non hannosvolto difese le altre parti intimate; la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.; il Pubblico Ministero presso la Corte ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Considerato che: in data 22 ottobre 2024 , il difensore d e i ricorrenti ha depositato memoria,contenente dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione per i ricorrenti Alessandro Bonini, Roberta Asti, Fabio Lori, Anna Rita Giannotti; successivamente, in data 4 novembre 2024, lo stesso difensoreha depositatouna dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione anche per il ricorrente Gabriele Giannotti; in pari data è statadepositata la dichiarazione di accettazione della rinuncia di tutti i ricorrenti da parte del difensore della società controricorrente, Riviera Npl s.r.l. , rappresentata dalla mandataria Special Gardant s.p.a.; l’atto di rinuncia non è stato sottoscritto personalmente dalleparti ricorrentie il difensore, Avv.

Pa o lo Biagiotti, in base alla procura alle liti rilasciatagli in data 12 luglio 2023, non è munito di mandato speciale ai sensi dell’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.; la mancanza in capo al difensore del mandato speciale a rinunziare e, in generale, l’insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., rendono il suddetto atto inidoneo a produrre l’effetto dell’estinzione del giudizio di cassazione (cfr. già Cass. 21/05/1976, n.1844; successivamente, Cass. 26/03/2010, n.7242; Cass. 20/01/2015, n. 901), rivelando, tuttavia, il sopravvenuto difetto di interesse dei ricorrenti a proseguire il giudizio ( ex multis :

Cass. 06/12/2004, n. 22806; Cass. 11/10/2013, n. 23161; Cass.27/07/2018, n. 19907); in ragione della sopravvenienza del difetto di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente cessazione della materia del contendere, il ricorso stesso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese tra le particostituite; vertendosi in ipotesi di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Per Questi Motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così