Ordinanza — n. 30632/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11790/2023 R.G. proposto da : REFANO SANDRO, elettivamente domiciliato in VITTORIA VIA COMO N. 110, presso lo studio dell’avvocato BURRAFATO GIOVANNI (BRRGNN65R27M088V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCPA, elettivamente domiciliato in CHIARAMONTE GULFI VIA NICASTRO, 35, presso lo studio dell’avvocato NICASTRO ROSSO GIUSEPPE (NCSGPP61L04C612G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro LOCAM GESTIONI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI ANTONIO PLANA 4, presso lo studio dell’avvocato PANINI GABRIELE MARIA (PNNGRL74E14H501R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro REFANO LUCA GAETANO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 496/2023 depositata il 21/03/2023.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 - bis c.p, articolo 391 c.p; Ordinanza — n. 30632/2024 — snciv · Corte di Cassazione: A seguito di proposta di definizione accelerata ex art. 380 - bis c.p.c., nel senso della improcedibilità del ricorso stesso, il Refano ha fatto opposizione chiedendo la decisione nel merito. Nell more, con atto del 20.9.2024, il ricorrente, a seguito di transazione della lite, ha depositato rinuncia al ricorso fatta per concorde volontà di tutte le parti. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto. Le spese, a differenza di quanto dichiarato dal ricorrente, non sono state oggetto di alcun accordo di compensazione, che peraltro non risulta dalla transazione allegata.
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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11790/2023 R.G. proposto da : REFANO SANDRO, elettivamente domiciliato in VITTORIA VIA COMO N. 110, presso lo studio dell’avvocato BURRAFATO GIOVANNI (BRRGNN65R27M088V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCPA, elettivamente domiciliato in CHIARAMONTE GULFI VIA NICASTRO, 35, presso lo studio dell’avvocato NICASTRO ROSSO GIUSEPPE (NCSGPP61L04C612G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro LOCAM GESTIONI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI ANTONIO PLANA 4, presso lo studio dell’avvocato PANINI GABRIELE MARIA (PNNGRL74E14H501R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro REFANO LUCA GAETANO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 496/2023 depositata il 21/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Fatti di causa La Banca Agricola Popolare di Ragusa ha proposto azione revocatoria avverso un atto di disposizione compiuto dal suo debitorie, Sandro Refano, nei cui confronti aveva ottenuto decreto ingiuntivo. Nelle more del giudizio, il credito è stato ceduto prima a Locam Gestioni srl, poi a SPV Project 2317 srl. L’azione revocatoria è stata accolta dai giudici di merito. Sandro Refano ha poi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui hanno resistito, con autonomi controricorsi, Banca Agricola Popolare di Ragusa soc. coop. p.a. e Locam Gestioni s.r.l., nella qualità di procuratrice di Locam NPL Securitization s.r.l.
A seguito di proposta di definizione accelerata ex art. 380 - bis c.p.c., nel senso della improcedibilità del ricorso stesso, il Refano ha fatto opposizione chiedendo la decisione nel merito. Nell more, con atto del 20.9.2024, il ricorrente, a seguito di transazione della lite, ha depositato rinuncia al ricorso fatta per concorde volontà di tutte le parti. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto. Le spese, a differenza di quanto dichiarato dal ricorrente, non sono state oggetto di alcun accordo di compensazione, che peraltro non risulta dalla transazione allegata.
In assenza di un tale accordo, allora, vale la regola dell’articolo 391 c.p.c., che pone le spese a carico de rinunciante. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, per ciascuna delle parti controricorrenti, che liquida nella misura di 5000,00 euro per compensi, oltre 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del