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Decreto — n. 30595/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30595/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30595/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CHIELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S), che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ ERICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) , che ope legis lirappresenta e difende -controricorrenti- avverso l’ordinanza della CORTE D'APPELLO di ROMA n.3143/2020 depositata il 07/10/2022; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30595/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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decadenza dal diritto di regresso eccezione di compensazione condono delle spese procedurali anticipi delle spese indennità di patrocinio indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29454/2022 R.G. proposto da : BONI MARCO, BOCCATONDA SANDRO, BONOFIGLIO IPPOLITO, BOLLANI TIZIANA, BOCCHI IVANO, BONOMO GIOCACCHINO, BONAZZI DEL POGGETTO CATERINA, BLASI GABRIELLA, BONERI BRUNO, BUONAMICI MARTA, BORGHI ALBERTO, BOTTINI GIAN MARIO, BORGO FRANCA, BONOMO FEDERICO, BUFFETTI GABRIELE LUCIANO, BORELLINI PAOLO, BRUNO GEMMA, BOUZIN ANNE HELENE LAURA, BRUGIOLO ROBERTO, BUCCI NICOLETTA, BSOUL AMEEN, BARTOLUCCI MARILENA, BRENNA MASSIMO, BRUNO GIOVANNA, BONOMO DAVIDE, CAGGIANO SERGIO, BUONAMICI RICCARDO, BUSCEMI ALBERTO, CALABRESE VINCENZO, CACCIARI ALESSANDRA, CALOGERO ANTONELLA, CAMPISI DOMENICO, BUONOMO ORESTE CLAUDIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA D.

CHIELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S), che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ ERICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) , che ope legis lirappresenta e difende -controricorrenti- avverso l’ordinanza della CORTE D'APPELLO di ROMA n.3143/2020 depositata il 07/10/2022; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1 2.000,00 per compensi, oltre alle eventuali spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,