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Decreto — n. 30594/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 30594/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the applicants failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The applicants, represented by multiple lawyers, challenged a second-instance judgment against the Presidency of the Council of Ministers and the Ministry of Education. The court ruled that silence on the proposal constitutes a waiver of the right to proceed, citing Articles 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day term following the communication of the proposal for settlement constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction forty-day response term waiver by silence Art. 380-bis c.p.c. Art. 391 c.p.c. legittimazione per agire in via esecutiva anticipo delle spese spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18882/2022 R.G. proposto da : ADRIANI EZIO, AGOSTINI PAOLO, AJOLFI CORRADO, AMUSO GIUSEPPE, ANGOLETTA FABRIZIA, ANTONELLI ANDREA, ARENA MARIA CONCETTA, ASCHETTINO ROBERTO, ASTARITA COSTANTINO, ATTANASIO LUIGI FRANCESCO ANTONIO GIOVANNI, BAIOCCHI GABRIELA, BALDESCHI LELIO, BALESTRA FABRIZIO, BARBATO ANTONIO, BARBONI MAURIZIA, BARLOCCO MAURO, BAROLO CARMELO, BARTOLONI GIOVANNI, BASILE LUIGI, BASTONE ANTONIO, BELLANTUONO REGINA, BELLORNO MARIA GIOVANNA, BELTRAME MARIA PIA, BENDAGLI BEATRICE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) pec marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, che li rappresenta e difende -ricorrenti- nonchéda ARICO' FRANCESCO, BACCANELLI CATERINA, BELLO ALDO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TEULADA N. 55, presso lo studio dell’avvocato AMORUSO CARLO (MRSCRL71L31H501J), pec carloamoruso@ordineavvocatiroma.org, che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che ope legis li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n.574/2022 depositata il 27/01/2022; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti Adriani + 24 al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.000,00 per compensi, e i ricorrenti Aricò + 2 al pagamento in favore della parte controricorrente dei compensi in misura di euro 1.200,00, oltre eventuali spese prenotate a debito . Così dec