Decreto — n. 30593/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30593/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11644/2022 R.G. proposto da : BARBATO FRANCESCO, BUFFARDI RAFFAELE, CAPUTO MARCO, CASABURI COSMA, CELANO MONIA, CILO FRANCESCA, CINDOLO LUCA, CIOFFI MARIO, CITARELLA FIORINA, D'ANIELLO ANTONIETTA, DE MAGGIO ILARIA, DEL PIANO LAURA, DELLA PIETRA ANGELO, DI STASIO VALERIA, DI VINCENZO UMBERTO, CORBO GIOVANNA, CORBO NICOLA, FONTANA DARIO, GENTILE PAOLA, GRATINO FILOMENA, INCISO GIOVANNI, LABOCCETTA ALFREDO, LACERENZA FRANCESCO, LATINA PAOLA, LIZZA ROSALIA, MACIARIELLO MARIA, MAGLIULO OLGA BARBARA, MANCINI ANGELA, MARKABAOUI ABDUL KARIM, MASCOLO LUIGI, MATTACE RASO MAURO, MATTACE RASO ANTONIO, MERKABAOUI GHASSAN, MIRO ANTONIO GIUSEPPE FRANCESCO, PAGANO ARIANNA, PENNACCHIO GIOACCHINO, PULCRANO MELANIA, RISPO GIUSTINO, RUSSO FRANCESCO, SATERIALE MARIA ROSARIA, SCHETTINO CLORINDA, SCIGLIANO RAFFAELE, SERIO SALVATORE, SPADARO PASQUALE, STINGA FRANCESCO, URTI IGNAZIO, VANGIERI BIAGIO, VERDE SOSSIO, ZUPO VINCENZO, elettivamente domiciliati in ROMA, via DOMENICO CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S), che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) , c he ope legis larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE , UNIVERSITA' E RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.3952/2021depositata il 26/10/2021; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 16.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in R