Decreto — n. 30580/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30580/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30236/2022 R.G. proposto da : CULTRARO TONINA, elettivamente domiciliatain Treviso, Via Monte Piana, presso lo studio dell’avvocato DALLA TORRE CRISTIANO (DLLCST69A07L407E), pec , che la rappresenta e difende -ricorrente- nonché da BONOLDI ALBERTO PIETRO GIUSEPPE, BERGONZINI GIULIANO, BIAMONTI FRANCO, BECHI MARCO, BONACCHI PATRIZIA, ARDIELLI UMBERTO, BERTOLINI ANDREA GIUSEPPE, BONFANTI RODOLFO, BARBERIS GUIDO, BARABINO ANTONIETTA, COTRONEI TOMMASO, BURDICK LARRY, CARUSO CARMELA, CARDONE ANNA MARIA, CUBEDDU GIOVANNI PIETRO, CLARI MAURIZIO, CRISETIG MARINA, DE BLASIO ROSANNA, MORANI GIUSEPPE, RICCIUTI CARLO, CARELLA LUIGI, CUOZZO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S), che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA e DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA , n.3416/2022depositata il 19/05/2022; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente Cultraro al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, e i ricorrenti Bonoldi + 21 al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.Così deciso