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Ordinanza — n. 30511/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as case extinguished by parties' joint agreement to settle without ruling on costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30511/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the proceedings extinguished following a joint submission by both parties agreeing to settle the dispute and waive the appeal. The appellant sought compensation for legal fees, but the opposing party raised an opposition that was subsequently suspended, leading to a first-instance judgment on costs. The court ruled that the joint act of agreement satisfied the requirements for extinguishing the case under Article 390 of the Code of Civil Procedure, rendering further adjudication unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; When parties jointly submit an agreement resolving the controversy and requesting the extinction of the proceedings without a ruling on costs, the court must declare the case extinguished pursuant to Article 390 of the Code of Civil Procedure.

Parole chiave

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extinction of proceedings joint agreement settlement waiver of costs Code of Civil Procedure extinguishment without judgment impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
390 c.p.c.; -non sussistono i presupposti, in caso di estinzione del giudizio, per applicare l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.
art. 390 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. ord. 19560/2015
115 del 2002 (Cass. ord. 19560/2015 e successive); - la Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione; p.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5608/2023 R.G. proposto da: SIGGIA FABRIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINO GIOVANNI, presso l’indirizzo di posta elettronica certificato del quale è domiciliato per legge; -ricorrente- contro MINZOLINI AUGUSTO, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSAI ALESSANDRO, presso l’indirizzo di posta elettronica certificato del quale è domiciliato per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 257/2023, depositata il 05/01/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2024 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.Considerato che - su ricorso dell ’ avv.

Fabrizio Siggia il Tribunale di Roma con decreto n. 18062/2019 ingiungeva a Augusto Minzolini di corrispondere al primo la somma di €. 62.890,99,oltre gli interessi e le spese della procedura (per complessivi euro 78.997,47), a titolo di compensi professionali per la difesa ricevuta in una serie di giudizi penali; -il 19 marzo 2021 il Siggia notificava al Minzolini atto di precetto unitamente al titolo costituito dal detto decreto ingiuntivo,esecutivo; -il Minzolini si opponeva all’atto di precetto; -parte opposta si costituiva; -il 14 aprile 2021 il giudice dell ’ opposizione sospendeva il titolo; -il Tribunale, con sentenza n.257/2023, dopo aver qualificata la domanda come opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c., ravvisava nell’intervenuta sospensione del titolo, per cui era causa, avvenuta con ordinanza del 14.04.21 del Giudice della cognizione, un caso di cessazione della materia del contendere e, alla luce del principio della soccombenza virtuale, facendo proprie le motivazioni espresse dal giudice della cognizione con la richiamata ordinanza 14.04.22, riteneva la tempestività della opposizione e condannava parte opposta alle spese di lite; -avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso il Siggia; -ha resistito con controricorso il Minzolini; - dei motivi di ricorso è superflua l’indicazione (e, a maggior ragione, l’illustrazione), poiché per l’odierna adunanza i Difensori di entrambe le parti hanno depositato atto a firma congiuntacon il quale –dopo aver precisato che tra le parti è intervenuto accordo (che ha risolto la controversia e che prevede la rinuncia al ricorso con relativa adesione del controricorrente) –hanno chiesto dichiararsi l ’ estinzione del giudizio senza statuizione sulle spese processuali;-va quindi dichiarata l ’ estinzione della procedura, ravvisandosi nell’atto congiunto sopra indicato i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c.; -non sussistono i presupposti, in caso di estinzione del giudizio, per applicare l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. ord. 19560/2015 e successive); - la Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione; p. q. m. la Corte dichiara estinto il presente giudizio.

Così deciso in Roma, in data 18 n