Decreto — n. 30467/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30467/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11144/2022 R.G. proposto da : BERNARDI GAETANO, BOMBACE VINCENZO GIULIO, BARUFFA ROSITA, BIANCHI PATRIZIA, BARBARA GIOVANNI, CITRO ANNALISA, DE FILIPPO FRANCESCA ROMANA, DE GIORGI ADRIANO DONATO, BRUNELLI SILVIA, D'ANTONA DENIS, D'AMICO VIRGINIA, COZZA VINCENZO, CABERTI PAOLO, CIMAROSTI VALENTINA, DAL MAS VIVIANA, CARMIGNANI DANIELA, CALVI PAOLA, DAL CORSO LORENZA, CERVELLERA BLANCASIO ADELE, CONGIU MARIA MARGHERITA, elettivamente domiciliati in ROMA, D. CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S),che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSI TA’ E RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliati in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che ope legis li rappresenta e difende -controricorrenti e ricorrentiincidentali- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n.8356/2020 depositata il 09/06/2020; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma