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Decreto — n. 30460/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30460/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30460/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S), che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL ’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che ope legis li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3898/2023depositata il 30/05/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30460/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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spese di esecuzione opposizione al precetto esecutivo istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza accollo delle spese procedurali mancato anticipo delle spese legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1572/2024 R.G. proposto da : BARTOLONI DANIELA, BARBERA ROSARIO, AUDITORE ROBERTA, ANTENUCCI VALERIA, CALDERARO MICHELE, BOSCO DONATELLA, BEVILACQUA CONCETTA, BASTIANELLI MATTOLI CLAUDIO, BONANNO SANTO, CANETTA CIRO, CARACCIOLO DANIELA, CARTA ANNA MARIA, COTRONEA CARMELO, CARUSO GIUSEPPINA, CICCIARELLA GIUSEPPINA ISABELLA, GAROFALO ANGELA, GIOIA ALESSANDRA, FALCHI MARCO, DANILE PASQUALE, FRATERRIGO ROSARIA TIZIANA MARIA, DOTOLI DANILO, DI STEFANO CARLO, LUMERA ANNA LORENA, MANGANO GIUSEPPE, MARFIA GIROLAMA ALESSANDRA, LA GAMBA DANIELA, LATIANO GRAZIA PIA, LAROCCA FRANCESCA, MARENCO DONATELLA, LINTAS GIANFRANCO, RIVELLINI CARLO, PALENA GIANCARLO, MINELLI STEFANO, ROSSI ROBERTA, MOI ROSSANA, PINTUS ENRICA, RUBINO CARMELA RITA, MASO ELISA, SANTAGATA MARCO, SANTI KATYA, SCHIAFFINO OLGA SOFIA, SGRO' STEFANIA, TAGLIAMONTE GIANLUIGI, SCHIAFFINI RICCARDO, SAVOIA FIORELLA, RUOTOLO VALERIA, STRIZOLI AURELIO, TRUDU ROBERTA, VOLANTE VERONICA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA D.

CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S), che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL ’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che ope legis li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3898/2023depositata il 30/05/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 20.000,00 per compensi, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma,il 2