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Ordinanza — n. 30381/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise ownership defense as a party objection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30381/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil appeal inadmissible because the appellant failed to raise the lack of vehicle ownership as a party objection in the lower courts. The lower courts correctly dismissed the claim based on the appellant's lack of title to the damaged vehicle and the absence of proven financial loss. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the legal costs incurred by the opposing parties.

Regesto Legislator

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Art. 112, 345 c.p.c.; Art. 1260, 1376 c.c.: A party must raise objections regarding their own lack of standing or ownership as a party objection; failure to do so precludes such arguments on appeal, and the court may examine them ex officio.

Parole chiave

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lack of party objection ownership of damaged vehicle civil appeal inadmissibility ex officio examination legal standing requirement responsabilità per incidente stradale assicurazione RC dei veicoli a motore incidente motociclistico

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 345 c.p.c.
Art. 1260 c.c.
Art. 1376 c.c.
Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
4315) per il versamento al competente ufficio di meritoda parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
4315) per il versamento al competente ufficio di meritoda parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 16/02/2016, n. 2951
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di meritoda parte del ricorrente - ai sensi dell’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15099/2021 R.G. proposto da OLIVIERO GENOVEFFA, rappresentatae difesa dall’Avv. Anna Maria Vittoria Vecchione –ricorrente – contro PROVINCIA DI AVELLINO, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. Gennaro Galietta e dall’Avv. Oscar Mercolino –controricorrente – nonché contro REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentant e pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. Erminia Addivinola –controricorrente – avverso l a sentenza n. 72 5 /202 1 del TRIBUNALE DI AVELLINO , depositata il 3 maggio 2021;

RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI DA FAUNA SELVATICA r.g. n. 15099/2021 Cons. est. Raffaele Rossi udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 8 settembre 2024dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; Rilevato che Genoveffa Oliviero domandò giudizialmente la condanna della Regione Campania e della Provincia di Avellino al risarcimento dei danni patiti da un autoveicolo per l’impatto di quest’ultimo, in transito su una pubblica strada, con un animale selvatico (cinghiale); la domanda è stata disattesa nei duegradi di merito del giudizio; avverso la sentenza in epigrafe indicata, resa in sede di appello, ricorre per cassazione Genoveffa Oliviero, affidandosi ad un motivo; resistono, con distinti controricorsi, la Regione Campania e la Provincia di Avellino,enti originariamente convenuti; parte ricorrente e la controricorrente Provincia di Avellino hanno depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato che l’unico motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 345 cod. proc. civ. e degli artt. 1260 e 1376 cod. civ.; la ricorrente imputa alla gravata sentenza di aver erroneamente disconosciuto la titolarità del diritto azionato (impropriamente confusa - a dire dell’impugnante - con la legittimazione ad agire), peraltro su rilievo officioso, in difetto cioè della imprescindibile eccezione di parte: assume, per converso, che all’epoca del sinistro era proprietaria del veicolo danneggiato, in quanto tale titolare del diritto di credito risarcitorio, in seguito non ceduto ad alcuno; il motivo è inammissibile; a fondamento della reiezione della istanza risarcitoria, il giudice territoriale ha addotto il difetto di titolarità del rapporto controverso in capo all’attrice (questione ritenuta rilevabile ex officio e comunque r.g. n. 15099/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi eccepita ritualmente sin dal primo grado dalla Regione Campania) in quanto non proprietaria del mezzo danneggiato (trasferito a terzi prima della introduzione della lite) nonché la mancanza di una pregiudizievole incidenza del sinistro sul patrimonio dell’istante, per difetto di«prova che la Oliviero abbia sostenuto esborsi in conseguenza del sinistro»; ciò posto, le difese della ricorrente in questa sede non rivolgono alcuna considerazione critica - men che meno puntuale e specifica, come prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.

– avverso il secondo profilo testé riassunto, integrante vera e propria autonoma ratio decidendi della pronuncia; resta pertanto precluso –siccome in ogni caso non conducente alla auspicata cassazione della sentenza gravata – l’esame delle censure sollevate circa la titolarità del diritto controverso, peraltro destituite di fondamento circa la deducibilità soltanto con eccezione di parte del difetto di detta titolarità (basti qui il richiamo, anche ai sensi dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ., Cass., Sez. U, 16/02/2016, n. 2951); il ricorso è dichiarato inammissibile; il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue la soccombenza, con liquidazione secondo tariffa, parametrata alle attività difensive effettivamente esplicate nel presente grado da ciascuna controricorrente; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte:

Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di meritoda parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13; r.g. n. 15099/2021 Cons. est. Raffaele Rossi p. q. m. dichiara inammissibileil ricorso; condanna parte ricorrente, Genoveffa Oliviero, alla refusione in favore delle parti controricorrenti delle spese del presente giudizio, liquidate: per la Regione Campania in euro 1.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; per la Provincia di Avellino in euro 1.500 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-