Decreto — n. 30335/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5122/2024 R.G. proposto da: DE PAOLI FABRIZIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PADOVANI TIZIANO (PDVTZN76L16L113D); -ricorrente- CONTRO ZOPPOLATO avv. ADRIANO (ZPPDRN55E13D933E), con domicilio telematico al proprio indirizzo PEC, essendo rappresentato e difeso da sé stesso; -controricorrente- nonché contro HAIKI RECYCLING S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato DOSSENA MAURIZIO (DSSMRZ66E01F205F); -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n.1171/2023 depositata il 21/12/2023;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30335/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo: ed esclusa la distrazione per il difensore della seconda controricorrente, non essendo univoca a quei fini la formula della richiesta di liquidazione delle medesime; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità dei controricorrenti Z OPPOLATO ADRIANO e HAIKI RECYCLING s.r.l., liquidandole, per ciascuno, in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5122/2024 R.G. proposto da: DE PAOLI FABRIZIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PADOVANI TIZIANO (PDVTZN76L16L113D); -ricorrente- CONTRO ZOPPOLATO avv. ADRIANO (ZPPDRN55E13D933E), con domicilio telematico al proprio indirizzo PEC, essendo rappresentato e difeso da sé stesso; -controricorrente- nonché contro HAIKI RECYCLING S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato DOSSENA MAURIZIO (DSSMRZ66E01F205F); -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n.1171/2023 depositata il 21/12/2023;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 22/08/2024;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 30/09/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo: ed esclusa la distrazione per il difensore della seconda controricorrente, non essendo univoca a quei fini la formula della richiesta di liquidazione delle medesime; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità dei controricorrenti Z OPPOLATO ADRIANO e HAIKI RECYCLING s.r.l., liquidandole, per ciascuno, in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso i