Decreto — n. 30334/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2552/2024 R.G. proposto da : CHIAPPINI RITA, con domicilio telematico all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato MIRAGLIA MASSIMO (MRGMSM74T06H501A) -ricorrente- contro LUPI ANNA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC de i propri difensori, rappresentata e difesa dall’avvocato LEONE GENNARO (LNEGNR54L03H501N), unitamente all ’ avvocato GAGLIARDO GIOVANNA (GGLGNN55D41H907I) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO ROMA n.4290/2023 depositata il 13/06/2023;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ, art. 370 cod. proc. civ; Decreto — n. 30334/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CHIAPPINI RITA, con domicilio telematico all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato MIRAGLIA MASSIMO (MRGMSM74T06H501A) -ricorrente- contro LUPI ANNA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC de i propri difensori, rappresentata e difesa dall’avvocato LEONE GENNARO (LNEGNR54L03H501N), unitamente all ’ avvocato GAGLIARDO GIOVANNA (GGLGNN55D41H907I) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO ROMA n.4290/2023 depositata il 13/06/2023;
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2552/2024 R.G. proposto da : CHIAPPINI RITA, con domicilio telematico all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato MIRAGLIA MASSIMO (MRGMSM74T06H501A) -ricorrente- contro LUPI ANNA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC de i propri difensori, rappresentata e difesa dall’avvocato LEONE GENNARO (LNEGNR54L03H501N), unitamente all ’ avvocato GAGLIARDO GIOVANNA (GGLGNN55D41H907I) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO ROMA n.4290/2023 depositata il 13/06/2023;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 01/10/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali: in ordine alle quali va, però, rilevata del controricorso l’inammissibilità per tardivitàai sensi del dell’art. 370 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis (quale risultante dalla modifica arrecata dal d.lgs. 149 del 2022, che esige il deposito di quell’atto entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso), siccome depositato il 21/03/2024, con conseguente irritualità di ogni attività difensiva svolta dalla controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in R