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Ordinanza — n. 30319/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and assertive grounds lacking specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30319/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Release S.p.a. inadmissible because the grounds raised were merely assertive and generic rather than substantiated with specific legal arguments. The appellant criticized the lower court's refusal to award generic damages without a separate quantification, arguing that the damage was certain in principle. The court rejected this, noting that the lower court correctly identified the absence of *in re ipsa* damage and that the appellant's complaints lacked the necessary precision to challenge the decision.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the grounds are merely assertive and generic, failing to specify the violation of law or the specific error in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds assertive complaints lack of specificity c.p.c. 360 n. 3 damages quantification legal reasoning truffa all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
civ.), in relazione all’art. 360 n.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
l. n. 228 del 2012
1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif
art. 2903 cod. civ
Con il primo motivo la ricorrente denunzia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2903 cod. civ.), in relazione all’art.
art. 2935 cod. civ
civ., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 cod.
art. 2901 cod.civ
Con il secondo motivo la ricorrente denunzia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2901 cod.civ.), in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 2, 23/04/2024, n. 10927
Cass., sez. 5, 22/11/2023, n. 32505
Cass., sez. 5, 22/11/2023, n. 32505; Cass.
Cass. n. 1359 del 2014
32505; Cass. n. 1359 del 2014; Cass.
Cass. n. 16716 del 2013
1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013; Cass.
Cass. n. 1554 del 2004
16716 del 2013; Cass. n. 1554 del 2004).
Cass., n. 25541/2022
Cass., n. 25541/2022; Cass., 31/05/2024, n.
Cass., 31/05/2024, n. 15352
25541/2022; Cass., 31/05/2024, n. 15352; Cass., 19/09/2022, n.
Cass., 19/09/2022, n. 27389
15352; Cass., 19/09/2022, n. 27389), ed è pertanto pervenuta ad affermare che, a tutto concedere, il danno, dovendo essere un danno-evento, potrebbe essere soltanto quantificato all’esito di eventuali azioni esecutive.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4269/2022 R.G. proposto da : RELEASE S.P.A., in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata inRoma, Via Ulpiano n. 29, presso lo studio dell’avvocato LOLLINI SUSANNA (susannalollini@ordineavvocatiroma.org), che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati CAVICCHI STEFANO, DALPIAZ STEFANO (stefanodalpiaz@firenze.pecavvocati.it), CAMERINI RUGGERO, giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che ex lege la rappresenta e difende. -resistente- nonché contro GUERRINI ANGELO ROSSANO, BASILI MARCELLO, EQUITALIA CENTRO S.P.A., DI PASQUALE DAVIDE, PANACCIO NICOLA, GIANGIORDANO ANDREA CLAUDIA, PAGLIAI RENZO, TALONE ERNESTO. -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4873/2021 depositata il 02/07/2021, come corretta con provvedimento del 3.12.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2024 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. FATTI DI CAUSA 1. Equitalia conveniva Release s.p.a., già Mercantile Leasing s.p.a., nonché San Giovanni s.r.l. e Santa Rita s.r.l. avanti al Tribunale di Roma, proponendo sia azione di simulazione assoluta, sia azione revocatoria ed allegando:

a) di essere creditrice, per debiti erariali, nei confronti delle società San Giovanni e Santa Rosa;

2) che tali società avevano venduto un complesso immobiliare ed un altro immobile destinato a residenza per anziani a Mercantile Leasing s.r.l., che li aveva immediatamente concessi in leasinga Sangro Invest s.r.l., la quale a sua volta li aveva concessi in locazione commerciale a Sangro Gestioni s.r.l.;

c) di essere tutte le società parte del medesimo Gruppo e di aver agito allo scopo di sottrarre la garanzia patrimoniale ai creditori. 1.1. Con sentenza n. 6838 del 27 marzo 2015, il Tribunale di Roma, rigettava la domanda di simulazione assoluta, accoglieva la revocatoria e per l’effetto dichiarava l’inefficacia nei confronti di Equitalia Centro s.p.a. dell’atto di compravendita stipulato da San Giovanni s.r.l. e da Santa Rita s.r.l. con Mercantile Leasing s.p.a., ora Release s.p.a.; respingeva infine ogni domanda formulata dalla Release s.p.a. nei confronti di San Giovanni s.r.l. in liquidazione, Santa Rita s.r.l. in liquidazione, Sangro Invest s.r.l.; condannava in solido Release s.p.a., San Giovanni s.r.l. in liquidazione e Santa Rita s.r.l. alla rifusione delle spese di lite in favore di Equitalia Centro s.p.a.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello Release s.p.a., già Mercantile Leasing s.p.a. Si costituiva, resistendo al gravame, Equitalia Centro s.p.a. In corso di causa, veniva dichiarata la contumacia di San Giovanni s.r.l. in Liquidazione, Santa Rita s.r.l. in Liquidazione e di Sangro Invest s.r.l. 2.1. Con sentenza n. 4873/21 del 2 luglio 2021 la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello.

3. Avverso tale sentenza Release s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale successore ex lege di Equitalia Centro s.p.a., ha depositato telematicamente “atto di costituzione”, al solo espresso fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. Le altre parti indicate in epigrafe restanointimate.

4. All’esito della camerale il Collegio emetteva ordinanza interlocutoria del seguente tenore: “Ritenuto che: - non vi sia prova che il ricorso sia stato correttamente notificato agli intimati Guerrini Angelo Rossano, Talone Ernesto, Di Pasquale Davide, Giangiordano Andrea Claudia, Pagliai Renzo, Panaccio Nicola e Basili Marcello, ciascuno nelle qualità meglio spiegate in epigrafe, giacché la ricorrente ha solo versato in atti la ricevuta di spedizione delle raccomandate postali, ma non anche le relative cartoline di ricevimento; - che tra tutte le suddette parti sussista litisconsorzio necessario; -che dunque occorra acquisire la prova dell’avvenuta notifica o, in difetto, procedere a rinnovare l’incombente;

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, invitando parte ricorrente a depositare, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, le cartoline di ricevimento relative alla notifica del ricorso nei confronti dei soggetti sopra indicati o, in difetto, a procedere, entro lo stesso termine, alla rinnovazione della notifica del ricorso agli stessi”. La causa veniva quindi rinviata a nuovo ruolo. La ricorrente, ora divenuta Banco BPM s.p.a. a seguito di fusione societaria, depositava telematicamente gli atti di notifica o di rinotifica.

5. Veniva quindi fissata nuova udienza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Rileva preliminarmente il Collegio che con note depositate telematicamente nelle date del 10 novembre 2023, del 19 gennaio 2024, del 23 febbraio 2024 e del 10 maggio 2024 la società ricorrente ha dato atto di aver perfezionato tutte le notifiche ai socidelle ormai cancellate società San Giovanni e Santa Rita s.r.l., i quali tuttavia non si sono costituiti e restano intimati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2903 cod. civ.), in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., riferita alla decisione della Corte territoriale di ritenere infondata l’eccezione di prescrizione dell’azione revocatoria”. Lamenta che la decisione impugnata si pone in contrasto con l’insegnamento della Suprema Corte secondo cui “ai sensi dell'art. 2903 cod. civ., il termine di prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria decorre dalla data di stipulazione dell'atto e non da quella della sua trascrizione (Cass. 18607/2003; 5071/1997)” (Cass. 15 febbraio 2007 n. 3379).

Deduce che la sentenza della Corte di Appello di Roma dovrà, quindi, essere riformata nella parte in cui ha ritenuto non prescritto il diritto di Equitalia Centro s.p.a. ad esperire l’azione revocatoria con citazione notificata venerdì 17 febbraio 2012, avendo preso in considerazione non la data di stipula dell’atto impugnato (16 febbraio 2007) bensì – erroneamente –la data della sua trascrizione (22 febbraio 2007). 2.1. Il motivo è inammissibile exart. 360-bis cod. proc. civ.2.2. Questa Suprema Corte ha avuto, ancora di recente, modo di affermare (v.

Cass., 09/02/2023, n. 4049) che ‹‹La disposizione dell'art.2903 cod. civ., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 cod. civ., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo››. Dalla lettura dell’impugnata sentenza, ed in particolare della sua pagina 8, risulta che la corte d’appello ha escluso che l’azione revocatoria esercitata da Equitalia fosse prescritta, facendo puntuale applicazione del suindicato principio, al quale si intende dare continuità.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2901 cod.civ.), in relazione all’art. 360 n. 3 cod.proc. c iv ., riferita alla decisione della Corte territoriale di ritenere pacifica la consapevolezza di arrecare danno ai creditori delle società venditrici da parte della “società acquirente (Sangro Invest)” tutte rappresentate da Renzo Pagliai e con quote della “società acquirente (…) in parte possedute dalle venditrici” (pag. 14 e 15 della sentenza)”. Deduce, anzitutto, che erroneamente la corte di merito, in ben due punti, sostiene che la parte acquirente sarebbe Sangro Invest che invece era, pacificamente, la mera utilizzatrice in leasing. Lamenta poi che, erroneamente, la corte ha ritenuto la vendita sospetta, nonostante:

a) tale vendita si inserisse in un contesto che aveva già visto la cessione –in data 4 agosto 2006 - del ramo di azienda da San Giovanni e Santa Rita a Sangro Gestioni (all’uopo costituita in data 1 giugno 2006, doc. n. 9 depositato da parte attrice costituendosi in giudizio), rappresentata sempre da Renzo Pagliai, con l’approvazione dell’Ente pubblico Regione Abruzzo,che non trovava nulla di strano nelle operazioni del gruppo;

b) le ipot eche giudiziali ed i pignoramenti gravassero unicamente sul cespite venduto dalla società Santa Rita , mentre nessuna iscrizione o trascrizione fosse relativa al bene venduto dallasocietà San Giovanni ;

c) entrambe le venditrici avessero ottenuto nel2001, nel 2003 e nel 2004 consistenti finanziamenti da istituti bancari, per cui andava escluso che versassero in precarie condizioni patrimoniali. Lamenta infine che la corte territoriale aveva valorizzato la circostanza della unicità del legale rappresentante delle varie società coinvolte nella complessiva operazione negoziale, mentre, trattandosi di operazioni di gruppo, l’unicità del legale rappresentante non doveva essere ritenuta circostanza inusuale. 3.1. Il motivo è inammissibile. 3.2.

Per un verso, la doglianza relativa alla qualità rivestita dalla Sangro Invest s.r.l. nell’ambito dell’operazione negoziale è, per come formulata, priva di decisività; per altro verso, sotto la formale invocazione del vizio di violazione di legge, il ricorrente sollecita un riesame del fatto e della prova, contrapponendo una propria diversa ricostruzione dei fatti a quella svolta dal giudice di merito, tenuto conto che la corte di merito ha confermato integralmente la sentenza del tribunale, condividendone le valutazioni e diffusamente argomentando in ordine alla esistenza nel caso di specie degli elementi oggettivi e soggettivi della accolta azione revocatoria.

Come questa Suprema Corte ha avuto ripetutamente modo di affermare, l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento. Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra lerisultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso" dei singoli elementi probatori, in base al quale il Giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato (Cass., sez. 2, 23/04/2024, n. 10927;

Cass., sez. 5, 22/11/2023, n. 32505; Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013; Cass. n. 1554 del 2004).

4. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., riferita alla decisione di ritenere infondata la domanda di Release di condanna generica delle venditrici e della parte conduttrice in leasing, con riserva di precisare il quantumin separato giudizio, all’esito delle azioni esecutive che verranno intraprese da Equitalia Centro (pag. 17 e 18)”. Censura l’impugnata sentenza là dove statuisce: “ In merito, la sentenza impugnata dichiara di condividerela decisione del Tribunale, le cui argomentazioni devono qui intendersi integralmente riportate senza contare che, come dedotto dalla stessa appellante, il danno, che non può essere in re ipsa, potrebbe in concreto essere quantificabile solo all’esito di eventuali azioni esecutive che Equitalia dovesse intraprendere, e nel cui ambito l’appellante potrà comunque far valere i propri diritti”.

Deduce di ritenere in re ipsa il danno conseguente all’eventuale accoglimento della domanda attorea, che, in ogni caso, comporterebbe la vendita dei beni immobili di sua proprietà. Sostiene che quella che, allo stato, è indeterminabile è soltanto la misura di detto danno che, ovviamente, potrà essere determinata soltanto dopo la eventuale vendita coatta. Ritiene del tutto incomprensibile, e dunque immotivato,il riferimento, in sentenza, al fatto che nell’ambito delle eventuali azioni esecutive, “l’appellante potrà comunque far valere i propri diritti”. 4.1.

Il motivo è inammissibile. 4.2. La società ricorrente censura in maniera solo assertiva e generica l’impugnata sentenza, la quale, invece, pur nella sua stringatezza, ha motivato sul rilievo che nel caso di specie non può essere ravvisato un danno in re ipsa (non ammesso nel nostro ordinamento giuridico: v. Cass., n. 25541/2022; Cass., 31/05/2024, n. 15352; Cass., 19/09/2022, n. 27389), ed è pertanto pervenuta ad affermare che, a tutto concedere, il danno, dovendo essere un danno-evento, potrebbe essere soltanto quantificato all’esito di eventuali azioni esecutive.

5. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

6. Non è luogo a provvedere in ordine alle spese non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif