Decreto — n. 30265/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17101/2023 R.G. proposto da : HALIM LEKBIR, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PEZZANO GIUSEPPE (PZZGPP55T08H641W) -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CAPONE CARLO (CPNCRL59H13A662E) -controricorrente- nonchécontro MAVIGEL S.A.S. DI SPIRLI' ERMINIA C., BANCA POPOLARE DI BARI SPA, SPIRLI' ERMINIA -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TRANI n.176/2023 depositatail 02/02/2023.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30265/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : HALIM LEKBIR, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PEZZANO GIUSEPPE (PZZGPP55T08H641W) -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CAPONE CARLO (CPNCRL59H13A662E) -controricorrente- nonchécontro MAVIGEL S.A.S. DI SPIRLI' ERMINIA C., BANCA POPOLARE DI BARI SPA, SPIRLI' ERMINIA -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TRANI n.176/2023 depositatail 02/02/2023.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17101/2023 R.G. proposto da : HALIM LEKBIR, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PEZZANO GIUSEPPE (PZZGPP55T08H641W) -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CAPONE CARLO (CPNCRL59H13A662E) -controricorrente- nonchécontro MAVIGEL S.A.S. DI SPIRLI' ERMINIA C., BANCA POPOLARE DI BARI SPA, SPIRLI' ERMINIA -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TRANI n.176/2023 depositatail 02/02/2023.
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 23.09.2024 ; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali: in ordine alle quali va, però, rilevata del controricorso l’inammissibilità per tardività (non applicandosi, come detto, la sospensione feriale dei termini nelle opposizioni esecutive), con conseguente irritualità di ogni attività difensiva svolta dalla controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso