Decreto — n. 30187/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11017/2023 R.G. proposto da : GENERALI ITALIA SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato BESI ALFRED O (BSELRD44C28H501E) -ricorrente- contro CONDOMINIO DI CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA 414 ROMA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato D’ANDREA MARIA (DNDMRA68A47H764B) -controricorrente- avverso la SENTENZA DEL TRIBUNALE di ROMA n. 4496/2023 depositata il 20/03/2023;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30187/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoe delle quali va disposta l ’ attribuzione, per la richiesta formulata in tal senso nel controricorso; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente e con attribuzione al difensore antistatario , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11017/2023 R.G. proposto da : GENERALI ITALIA SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato BESI ALFRED O (BSELRD44C28H501E) -ricorrente- contro CONDOMINIO DI CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA 414 ROMA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato D’ANDREA MARIA (DNDMRA68A47H764B) -controricorrente- avverso la SENTENZA DEL TRIBUNALE di ROMA n. 4496/2023 depositata il 20/03/2023;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 22/09/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 23/09/2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoe delle quali va disposta l ’ attribuzione, per la richiesta formulata in tal senso nel controricorso; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente e con attribuzione al difensore antistatario , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma,i