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Ordinanza — n. 30181/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows recovery of public guarantee fund credit against guarantors via tax collection without title. The court ruled that the creditor's right is public in nature, permitting collection procedures against third-party guarantors without a specific enforcement title, overturning the lower court's decision which incorrectly required such a title. The judgment clarifies that the right to recover funds from the guarantee fund is privileged and public, allowing the use of tax collection procedures against third-party guarantors even without a specific enforcement title, contrary to the lower court's requirement for a title against guarantors. The court cited recent precedents establishing that the right to recover funds from the guarantee fund is public in nature, allowing the use of tax collection procedures against third-party guarantors even without a specific enforcement title. The court cited recent precedents establishing that the right to recover funds from the guarantee fund is public in nature, allowing the use of tax collection procedures against third-party guarantors even without a specific enforcement title.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30181/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the bank's appeal against the Appellate Court's decision, ordering the case remitted for a new trial. The appellant argued that the guarantee fund's right to recover funds is public in nature, permitting tax collection procedures against third-party guarantors without a specific enforcement title. The Court agreed, citing recent precedents that established the right is public and privileged, thereby validating the lower court's initial rejection of the tax collection procedure against the guarantor.

Regesto Legislator

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Art. 8-bis, comma 3, d.l. n. 3/2015; Art. 9 d.lgs. n. 123/1999; In matters of public guarantee funds, the creditor's right is public in nature, permitting tax collection procedures against third-party guarantors without a specific enforcement title.

Parole chiave

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public guarantee fund tax collection procedure third party guarantor enforcement title requirement public in nature right guarantee fund recovery privilege of public debt restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 8-bis, comma 3, d.l. n. 3/2015
Osservò il giudice d’appello che, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, l’art. 8-bis, comma 3, N.
Art. 9 d.lgs. n. 123/1999
Pertanto, il credito restitutorio di MCC non poteva essere recuperato nei confronti del fideiussore Toma mediante iscrizione a ruolo, in difetto di un apposito titolo esecutivo, poichéla norma di cui all’art. 9 d.lgs.
Art. 21 d.lgs. n. 46/1999
L’opponente deduceva l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo del credito vantato da MCC per carenza del titolo esecutivo, in violazione dell’art. 21 del d.lgs.
Art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.
33/2015, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. Si censura la sentenza impugnata perché la Corte leccese avrebbe erroneamente negato all’art.
art. 615 c.p
FATTI DI CAUSA Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c.
art. 9 d.lgs. n. 123/1998
Pertanto, il credito restitutorio di MCC non poteva essere recuperato nei confronti del fideiussore Toma mediante iscrizione a ruolo, in difetto di un apposito titolo esecutivo, poichéla norma di cui all’art. 9 d.lgs.
artt. 9 d.lgs. n. 123/1998
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 d.lgs. n. 123/1998 e 8-bis legge n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9657/2024
Cass. n. 3118/2024
Cass. n. 3118/2024 e Cass.
Cass. n. 1005/2023
3118/2024 e Cass. n. 1005/2023).
Cass. n. 19461/2022
662/1996, né una disposizione innovativa, trattandosi invece di disposizione meramente confermativa del regime già vigente (Cass. n. 19461/2022; Cass.
Cass. n. 30621/2019
19461/2022; Cass. n. 30621/2019; Cass.
Cass. n. 17101/2019
30621/2019; Cass. n. 17101/2019;
Cass. n. 14915/2019
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 1205/2023R.G. proposto da: MEDIOCREDITO CENTRALE – BANCA PER IL MEZZOGIORNO s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. Antonio Grieco come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro TOMA GIOVANNI, rappresentato e dife s o dall’avv. Stefano Paladini come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti controricorrente- e contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE intimata– N. 1205/23R.G. avverso la sentenza n. 793/2022 del la Corte d’appello di Lecce , depositata i l 6.7.2022; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 25.9.2024dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija .

FATTI DI CAUSA Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. dell’8.6.2015, Giovanni Toma convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce Equitalia Sud s.p.a.- Agente della Riscossione della Provincia di Lecce e la Banca del Mezzogiorno– Medio Credito Centrale s.p.a. (d’ora in poi “MCC”) proponendo opposizione avverso la cartella esattoriale n. 05920150004442684001 relativa al pagamento della somma di € 288.195,50, notificatagli il 12.5.2015, relativa al ruolo n. 2015/000923–Entrate coattive, scaturente dalla surroga di MCC alla Banca Monte dei Paschi di Siena, nell’ambito del finanziamento agevolato ex lege n. 662/1996 concesso da quest’ultima alla società Aqualife s.r.l., della quale esso Toma, insieme ad altri soggetti, era garante.

L’opponente deduceva l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo del credito vantato da MCC per carenza del titolo esecutivo, in violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 46/1999. Costituitosi MCC, che - in virtù della convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, svolge attività di gestione del Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell’art. 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 23.12.1996-, il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 1980/2018 del 23.05.2018, previa dichiarazione della contumacia di Equitalia, rigettò l’opposizione.

Giovanni Toma propose quindi gravame e la Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 6.7.2022, lo accolse. Osservò il giudice d’appello che, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, l’art. 8-bis, comma 3, N. 1205/23R.G. del d.l. n. 3/2015, non recava interpretazione autentica, e dunque retroattiva, dell’art. 2, comma 100, della legge n. 662/1996, né una disposizione innovativa, trattandosi invece di disposizione meramente confermativa del regime già vigente (Cass. n. 19461/2022; Cass. n. 30621/2019; Cass. n. 17101/2019;

Cass. n. 14915/2019). Pertanto, il credito restitutorio di MCC non poteva essere recuperato nei confronti del fideiussore Toma mediante iscrizione a ruolo, in difetto di un apposito titolo esecutivo, poichéla norma di cui all’art. 9 d.lgs. n. 123/1998, che consente il recupero di tale credito mediante iscrizione a ruolo, non contenendo alcun riferimento ai terzi garanti, poteva trovare applicazione soltanto nei confronti del debitore principale e non anche del fideiussore. Avverso detta sentenza MCC ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso Giovanni Toma.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata. Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 d.lgs. n. 123/1998 e 8-bis legge n. 33/2015, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. Si censura la sentenza impugnata perché la Corte leccese avrebbe erroneamente negato all’art. 8-bis della legge n. 33/2015, sopravvenuto alla concessione del finanziamento in oggetto, natura di interpretazione autentica e, dunque, efficacia retroattiva.Avrebbe dunque errato il giudice del merito nel ritenere che il credito restitutorio di MCC non potesse essere recuperato nei confronti del fideiussore, e dunque del Toma, mediante iscrizione a ruolo, in difetto di un apposito titolo esecutivo, e ciò a cagione del N. 1205/23R.G. fatto che la norma di cui all’art. 9 d.lgs. n. 123/1998, che consente il recupero di tale credito mediante iscrizione a ruolo, non conterrebbe alcun riferimento ai terzi garanti, potendo dunque trovare applicazione soltanto nei confronti del debitore principale; rileva la ricorrente - ribadi ta , in presenza di un contrasto giurisprudenziale, l’applicabilità dell’art. 9 d.lgs. n. 123/1998 anche alle concessioni di garanzia, proprio in forza del citato art. 8-bis, avente natura interpretativa dell’art. 2, comma 100, della legge n. 662/1996 – che detta disposizione trova applicazione anche retroattivamente, in virtù del principio di ragionevolezza, in quanto l’art. 9 cit. non stabilisce alcuna limitazione nella sua applicazione e ricomprende tanto il finanziamento agevolato quanto la concessione in garanzia nell’ambito dell’unica categoria dei benefici attribuibili alle imprese in applicazione degli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive.

Con la conseguenza che al recupero del credito si provvede mediante iscrizione a ruolo anche nei confronti dei garanti , senza necessità di previamente munirsi di un titolo esecutivo nei loro confronti. 1.2 -Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art.9 d.lgs. n. 123/1998 e 21 d.lgs. n. 46/1999. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. La ricorrente evidenzia che il credito azionato non può affatto essere ricondotto a quelle «entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici», cui si riferisce l’art. 21 del d.lgs. n. 46/1999, in quanto fine ultimo ed unico del Fondo di Garanzia è quello di costituire una garanzia pubblica c.d. a prima richiesta e su apposita domanda delle banche finanziatrici, di crediti alle imprese che abbiano difficoltà a fornire garanzie sufficienti all’istituto mutuante, di guisa che, per effetto di tale guarentigia pubblica, le banche ottengano, di N. 1205/23R.G. fatto, una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota del prestito da concedere.

Pertanto, la riscossione coattiva attivata nella specie era da considerare pienamente legittima. 2.1 - I motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi; essi sono fondati. Secondo il più recente orientamento espresso da questa Corte, cui si intende dare continuità, “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente” (così, d a ultimo, Cass. n . 9657/2024; conf.

Cass. n. 3118/2024 e Cass. n. 1005/2023). Pertanto, la decisione della C orte d’appello , che ha affermato il principio esattamente opposto, si rivela errata. 3.1 –In definitiva, il ricorso è accolto . La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, N. 1205/23R.G. che si atterrà al superiore principio e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M la Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spe