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Ordinanza — n. 30115/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to joint withdrawal of proceedings, extinguishing the case without cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30115/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following a joint withdrawal of proceedings by both parties. Although the parties initially sought dismissal of a lower court order regarding an enforcement claim, they subsequently agreed to terminate the entire litigation. The Court ruled that this withdrawal legally extinguished the cassation judgment, thereby ending the proceedings without any further decision on litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 669 terdecies c.p.c.; Art. 186 ter c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: A joint withdrawal of proceedings by both parties extinguishes the cassation appeal, precluding any ruling on litigation costs or the imposition of the unified contribution.

Parole chiave

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joint withdrawal of proceedings extinction of cassation appeal litigation costs allocation unified contribution waiver joint transaction agreement ritiro a seguito di transazione ritiro della domanda di revisione nullità delle intese

Disposizioni normative citate

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Art. 669 terdecies c.p.c.
Art. 186 ter c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
23175: "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
articolo 186 ter c.p
il Tribunale di Brescia dichiarava inammissibile il reclamo presentato da Achamar Sagl nei confronti di ordinanza esecutiva emessa dal giudice monocratico il 18 gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 186 ter c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175
Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175: "In tema di impugnazioni, l'art.
Cass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9405/2022 R.G. proposto da : ACHAMAR SAGL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI TRE OROLOGI 10/E, presso lo studio dell’avvocato BONAFINE ALESSIO LUCA (BNFLSL86E12G975R), rappresentat a e difes a dall'avvocato GIORGETTI MARIA CARLA (GRGMCR69R59F205G), domiciliazione telematica come in atti -ricorrente- contro FOGLIATA IVAN, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DE DOMENICO AMBRA (DDMMBR73A56B157R)), domiciliazione telematica come in atti -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BRESCIA n. 995/2022 depositata il 16/3/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/7/2024dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI e la successiva nella camera di consiglio del 12/11/2024:

Rilevato che: Con ordinanza del 16 marzo 2022 pronunciata ex articolo 669 terdecies c.p.c. il Tribunale di Brescia dichiarava inammissibile il reclamo presentato da Achamar Sagl nei confronti di ordinanza esecutiva emessa dal giudice monocratico il 18 gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 186 ter c.p.c. a favore della controparte Ivan Fogliata; Achamar Sagl ha presentato ricorso, composto in due motivi, da cui si è difeso con controricorso il Fogliata; il 15 luglio 2022 le parti, avendo concluso un accordo transattivo in ordine alla controversia, hanno dichiarato di rinunciare “agli atti del presente giudizio r.g.n. 9405/22” accettando reciprocamente le rinunce, con integrale compensazione delle spese di lite, depositando con tale contenuto un atto da loro qualificato “istanza congiunta di rinuncia agli atti per la cessata materia del contendere”; in realtà, tale rinuncia ha condotto, alla luce della formulazione della stessa nei sensi sopra ricordati, dinanzi ad una fattispecie di estinzione del giudizio di cassazione;

è il caso di rilevare che la rinuncia è stata effettivamente resa a conoscenza di questo collegio solo nelle more tra il deposito dell'ordinanza e la sua pubblicazione, obbligando pertanto a modificarne, a seguito di riconvocazione, la decisione nel senso, appunto, di dichiarare l'estinzionedel presente giudizio di cassazione, dando atto altresì che non vi è più luogo a pronuncia sulle spese processuali e che non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (tra gli arresti massimati v.

Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175: "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica."; conforme Cass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione delpresente giudizio di cassazione per rinuncia e non luogo a provvedere sulle spese processu