Cassation appeal dismissed as untimely due to six-month statute of limitations for enforcement oppositions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the six-month limitation period for enforcement objections. The appellant, Ciliberto S.p.A., sought to overturn a payment order issued by the Tax Agency following a debt collection role entry. The court ruled that the appeal was untimely as it was submitted in 2023 for a judgment published in 2022, without applying any suspension of time limits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 615 c.p.c.: The six-month appeal period for enforcement objections runs from the publication of the judgment and is not suspended by holidays.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO OPPOSIZIONE dott.Pasquale GIANNITI Consigliere dott. Cristiano VALLE Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 15 / 10/2024 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consigliere R.G. n. 4079 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 4079del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da CILIBERTO S.p.A. ( P . I .: 00010230795 ), in persona del legale rappresentante pro tempore,Gregorio Ciliberto rappresentatae difesa dall’avvocato Salvatore Antonio Zannino (C.F.:
ZNNSVT 73E17 C352N ) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ( C.F.: 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, già Ministero dello Sviluppo Economico ( C.F.: 80230390587), in persona delMinistro in carica -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catan- zaro n. 786/2022, pubblicatain data 1° luglio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 ottobre 2024dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa La Ciliberto S.p.A. ha propostoopposizione, ai sensi degli artt.615 e 617 c.p.c.,avverso una intimazione di pagamento della somma di € 371.805,88, notificataledall’Agenzia delle Entrate Ric. n. 4079/2023 –Sez. 3 – A d. 15 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 –Riscossione, che faceva seguito ad una precedente cartella di pagamento per crediti iscritti a ruolo dal Ministero dello Svi- luppo Economico.
Il Tribunale di Crotone ha dichiarato inammissibili i motivi di opposizione qualificati in termini di opposizione agli atti esecu- tivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e rigettato quelli qualificati in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (aventi ad oggetto la dedotta prescrizione del credito iscritto a ruolo). La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, in relazione ai motivi di opposizione all’esecu- zione. Ricorre la Ciliberto S.p.A., sulla base di un unicomotivo. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti inti- mati.
Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Risulta preliminare ed assorbente la verifica dell’ammissibi- lità del ricorso, che sortisce esito negativo, in quanto esso ri- sulta tardivo. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 1° l uglio 2022. Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2017. Es- sendo, quindi , applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblica- zione della sentenza.
Il termine per la notificazione del presente ricorso è quindi sca- duto in data 1° gennaio 2023, con proroga al successivo primo giorno non festivo. Ric. n. 4079/2023 –Sez. 3 – A d. 15 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 Non è applicabile, nella specie , la sospensione feriale dei ter - mini, trattandosi di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art.615 c.p.c., cioè di un giudizio in materia di esecuzione forzata, (ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 –01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 –01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 –01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 –01; Sez. 3, Ordi- nanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 –01;
Sez. 3, Sen- tenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 –01; Sez. 3, Sen- tenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 –01; Sez. 3, Sen- tenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 –01), tale dovendo essere qualificata l’opposizione avverso l’intimazione di paga- mento dell’agente della riscossione, che equivale ad atto di pre- cettoed essendo stata, in ogni caso, in tali termini qualificata la domanda dai giudici di merito (il che, anche nella ipotesi in cui la suddetta qualificazione non fosse corretta, comporte- rebbe comunque l’applicazione del cd. principio dell’apparenza ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione, valido an- che in relazione alla operatività della sospensione feriale dei termini, onde l’esito del presente ricorso non muterebbe).
Il ricorso risulta datato 30 gennaio 2022 e notificato, a mezzo P.E.C., in data 1° febbraio 2023. Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli entiintimati svolto attività difensiva. Ric. n. 4079/2023 –Sez. 3 – A d. 15 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamentoal compe- tente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1bis dello ste