Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the notification of the proposal for case closure. The appellant, Giovanni Danesi, challenged a lower court judgment against Vittoria Assicurazioni SPA but remained silent on the procedural proposal. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, dismissing the appeal and ordering the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following the notification of the proposal for definition of the case constitutes a waiver of the right to request a decision, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22975/2023 R.G. proposto da : DANESI GIOVANNI, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall ’ avvocato ASARO ALESSANDRO (SRALSN69L30B157R) -ricorrente- contro VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CLEMENTE IX 10, presso lo studio dell’avvocato FELICIOTTI LUCIA (FLCLCU63A42H501J) e rappresentat a e difes a dall ’ avvocato BRAZESCO MARZIO (BRZMRZ66B21I690L) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n.1286/2023 pubblicatail 31/07/2023 e notificata in data 08/09/2023;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 23/09/2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in