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Ordinanza — n. 30041/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to parties' mutual withdrawal of the cassation lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30041/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because both parties formally submitted acts of withdrawal and acceptance. Although Claudio Gaipa filed four grounds of appeal against Raffaele Lauro's judgment, the procedural outcome was driven by their mutual agreement to abandon the litigation. Consequently, the court ruled that the judicial proceedings were terminated in accordance with civil procedure law, while ordering a full compensation of litigation costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When parties mutually withdraw an appeal and accept the lower court's decision, the appeal is extinguished and the judgment becomes final.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal extinction of cassation proceedings compensation of litigation costs finality of judgment civil procedure code rinuncia a pretese di salario condono delle spese procedurali restituzione dei conferimenti

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6888 del 3/04/2015
Cass. n. 19560 del 30/09/2015
6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13451/2022 R.G. proposto da : GAIPA CLAUDIO, domiciliato perlegge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CONTARDI GENNARO (CNTGNR47D12F839W), domiciliazione telematica come in atti -ricorrente – contro BENNATO LAURO RAFFAELE, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato IMPERATORE ENNIO (MPRNNE52R14F839D), domiciliazione telematica come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE d 'APPELLO NAPOLI n. 210/2022 depositata il 15/02/2022.

R.g. n. 13451 del 2022 Ad. 7/11/2024; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/11/2024dal Consigliere relatore Cristiano Valle. FATTI DI CAUSA Claudio Gaipa impugna per cassazione, con atto affidato a quattro motivi, la sentenza della Corte d’appello di Napoli , n. 210 pubblicata in data 15/02/2022; risponde con controricorsoRaffaele Lauro; non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi del ricorso, in quanto le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso (comunicata ritualmente dalla cancelleria alla parte controricorrente)e di relativa accettazione; da tali atti risulta che la rinuncia e l’accettazione della stessa , sottoscritte rispettivamente dal ricorr e nt e e dal controricorrente personalmente nonché dai lorodifensori, sono ritual i ; a tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudiziodi cassazione, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge; quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, ben può accogliersi la concorde richiesta di compensazione delle stesse formulata da entrambe le parti, come risulta peraltro dallo stesso atto di rinuncia e da quello di accettazione; quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudiziodi cassazione. Compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. R.g. n. 13451 del 2022 Ad. 7/11/2024; estensore: C. Valle Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d