Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to settlement offer within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The parties involved were a group of individuals challenging a lower court judgment against the Presidency of the Council of Ministers and several ministries. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to a settlement offer within forty days constitutes a deemed renunciation of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11074/2024 R.G. proposto da: BONSIGNORE MARIA, ARMINIO NATALIA CAROLINA, GERMANO' EVA, CAFFO MARIA, CEDRO CLEMENTE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TEULADA 55, presso lo studio dell’avvocato AMORUSO CARLO (MRSCRL71L31H501J), che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587), che ex lege li rappresenta e difende -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINAn.224/2024 depositata il 08/03/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 06/11/2