Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinguished without costs order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Elio Piccinini against the lower court's dismissal of his honor damage claim was extinguished upon his withdrawal on October 7, 2024. The original dispute involved a Facebook post by Giovanni Crisafulli responding to Piccinini's comment regarding an assault, which lower courts dismissed as protected criticism or a reaction to provocation. Since the appellant voluntarily withdrew the appeal and the respondent accepted it, the court declared the proceedings terminated without issuing any ruling on litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374, comma 1, c.p.p.; Art. 374, comma 2, c.p.p.: Upon withdrawal of a cassation appeal with the opposing party's acceptance, the proceedings are extinguished without the need for a separate decision on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25317/2022 R.G. proposto da : PICCININI ELIO, domiciliato ex lege in ROMA, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato PICCININI CARLO (PCCCRL51D20E435G); -ricorrente- contro CRISAFULLI GIOVANNI, domiciliato ex lege in ROMA, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato SERAFINI ROBERTO (SRFRRT54H02G141F); -controricorrente- avverso la sentenza d el Tribunale di Lanciano n. 162/2022 , depositata il 19/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere LUIGI LA BATTAGLIA. FATTI DI CAUSA Elio Piccinini convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Lanciano, Giovanni Crisafulli, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti ad un post offensivo, da quest’ultimo pubblicato sulla pagina Facebook del quotidiano “La Repubblica” in risposta al suo commento a una notizia relativa all’aggressione subita da un cittadino senegalese a Partinico. Il Giudice di pace rigettò la domanda, ritenendo non sufficientemente provata l’ascrivibilità del post “incriminato” al sig.
Crisafulli. Il Tribunale di Lanciano rigettò l’appello, sul presupposto che, anche a volerla ritenere lesiva dell’onore del Piccinini, l’affermazione in discorso doveva ritenersi scriminata dall’esercizio del diritto di critica (“sarcastica e vernacolare”) da parte del Crisafulli, il quale, peraltro, poteva ritenersi avere reagito alla “provocazione” del primo, ai sensi dell’art. 599, comma 2, c.p.. Contro questa decisione Elio Piccinini ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi. Ha depositato controricorso Giovanni Crisafulli.
In data 7 ottobre 2024 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto per accettazione da parte del controricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE Alla rinuncia e alla conseguente accettazione consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, senza alcun provvedimento in ordine alle spese. Non sussistono i presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il