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Ordinanza — n. 30008/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to joint withdrawal of suit by both parties under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30008/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct following a joint withdrawal of suit by both the appellants and the respondent. Although the underlying dispute involved forged signatures on a guarantee contract, the parties voluntarily terminated the proceedings before a final ruling on the merits. Consequently, the Court dismissed the case without addressing the substantive legal arguments regarding the validity of the guarantee.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2; Art. 391, ultimo comma, c.p.c.: When both parties in a cassation appeal jointly withdraw the suit, the judgment of legitimacy is extinguished without further proceedings.

Parole chiave

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joint withdrawal of suit extinction of cassation appeal civil procedure code voluntary termination of proceedings jointly authorized withdrawal falsità ideologica in documenti falsificazione di monete fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 2, c.p.c.
Art. 391, ultimo comma, c.p.c.
civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult.
art. 111 c.p
chiedendoil rigetto del gravame ; i nterveniva e si costituiva ex art. 111 c.p.c.
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Testo completo

024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22801/2021R.G. proposto da Domenico PASSACANTANDO e Lea MARTINELLI, rappresentati e difesi dall’Avv. Luca Conti (pec: luca.conti@pecavvoctirieti.it), in virtù di procura in calce alricorso, ex lege domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –ricorrente – contro ITACAPITAL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Eminente (pec Oggetto:Fideiussione– Atto di rinuncia. CC 3.10.2024 Ric. n. 22801/2021 Pres L.A.Scarano Est.

I. Ambrosi fede.eminente@pcert.postecert.it), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Maria Luisa Irrera in ROMA, Viale Mazzini n. 113 ( pec : marialuisairrera@ordineavvocatiroma.org), giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso; –resistente– avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 4156/2021 depositata in data9/06/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/10/2024dalla ConsiglieraDott.ssa Irene Ambrosi ; Ritenuto che 1.con decreto ingiuntivo n. 94/2011, il Tribunale di Rieti a seguito del ricorso presentato dalla Unicredit Credit Management Bank S.p.a., intimava agli odierni ricorrenti, in qualità di fideiussori,il pagamento della complessiva somma di euro 50.675,65 oltre accessori;

Domenico Passacantando e Lea Martinelli proponevano opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, assumendo la falsità delle sottoscrizioni apposte sull’atto di fideiussione del 20/09/1999, formulavano formale disconoscimento della scrittura in questione, richiedendone la dichiarazione di nullità e per l’effetto, la revoca dell’opposto decreto ingiuntivo; si costituiva in giudizio Unicredit Management Bank s.p.a. contestando le tesi degli opponenti e sostenendo l’autenticità delle citate sottoscrizioni;in merito alle firme presenti su ll’atto di fideiussione,parte opposta dichiarava di volersi avvalere del documento disconosciuto; con la perizia grafica disposta dal Tribunale veniva accertata la falsità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura oggetto di verificazione; con sentenza n. 502/2014 il Tribunale riconosceva la validità del contratto di fideiussione del 20/09/99 sottoscritto in corsivo per mancato disconoscimento, rigettando l’opposizione;

CC 3.10.2024 Ric. n. 22801/2021 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi Domenico Passacantando e Lea Martinelli proponevano appello avverso la sentenza , l amenta ndo l’errore del Tribunale nella parte in cui aveva affermato l’esistenza di un doppio originale dell’atto di fideiussione prestata dagli odierni appellanti, di cui uno solo sarebbe stato oggetto di disconoscimento; si costituiva la Arena NPL One S.r.l., quale mandataria, di Unicredit Credit Managemente Bank S.p.A. chiedendoil rigetto del gravame ; i nterveniva e si costituiva ex art. 111 c.p.c. in giudizio, in luogo dell a società appellata, la ITALCAPITAL S.r.l. chechiedeva l’accoglimento delle conclusioni di parte appellata; 2.con sentenza n. 4156/2021 la Corte d’appello rigettava l’appello, con condanna degli appellanti a rifondere le spese del grado in favore della controparte;

3. Domenico Passacantando e Lea Martinelli hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; ITALCAPITAL S.r.l. ha resistito con controricorso; ai fini della decisione del presente ricorso, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 360 bis.1 c.p.c.. Considerato che 1.anteriormente all'udienza, con atto del 2 4 settembre 2024,parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia sottoscritto sia dal difensore della ricorrente a tale riguardo autorizzato sia dal difensore della controparte anch’egli autorizzato, come da procurespeciali in atti; larinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità;

CC 3.10.2024 Ric. n. 22801/2021 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi non luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimitàex art. art. 391, ult. co., cod. proc. civ. Per questi motivi La Cortedichiara estinto per rinunzia il giudizio di legittimità. Trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass