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Ordinanza — n. 29982/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29982/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29982/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22829-2022proposto da: LA TORRE DI POGGIODIANA S.R.L., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, via Cairoli 8 , presso lo studio dell’Avvocato Salvatore GITTO , rappresentata e difesa dall’AvvocatoGiacomo DI GRADO; -ricorrente - contro CANTINA SOCIALE CORBERA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA, in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giacomo PELLICANÒ; -controricorrente - Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Titolo giudiziale - In particolare, decreto ingiuntivo - Nullità/inesistenza della notificazione - Rimedi esperibili R.G.N.22829/2022 Cron.

Regesto Legislator

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art. 614 cod. proc. civ, art. 615 cod. proc. civ, artt. 2700 cod. civ, art. 2700 cod. civ, art. 650 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 29982/2024 — snciv · Corte di Cassazione: La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6.Entrambe le parti ha nno presentato memori a .

Parole chiave

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società fittizia veridicità della ditta notifica del cambiamento d'indirizzo società di domicilio false indicazioni su attività commerciali società immobiliare

Disposizioni normative citate

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art. 614 cod. proc. civ
292 / 19 del Tribunale diSciacca – ha confermato il rigetto dell ’ opposizione ex art. 614 cod. proc. civ.
art. 615 cod. proc. civ
Riferisce, in punto di fatto, l ’ odiern a ricorrente di essersi opposta al precetto intimatole dalla Cantina Sociale Corbera, in forza di titolo giudiziale costituito da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sciacca, opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.
artt. 2700 cod. civ
– violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 cod. civ.
art. 2700 cod. civ
Si assume, infatti, che l’efficacia probatoria privilegiata di cui all’art. 2700 cod. civ.
art. 650 cod. proc. civ
c iv .; nel secondo caso, invece, quello dell’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma”(da ultimo, Cass.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22829-2022proposto da: LA TORRE DI POGGIODIANA S.R.L., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, via Cairoli 8 , presso lo studio dell’Avvocato Salvatore GITTO , rappresentata e difesa dall’AvvocatoGiacomo DI GRADO; -ricorrente - contro CANTINA SOCIALE CORBERA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA, in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giacomo PELLICANÒ; -controricorrente - Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Titolo giudiziale - In particolare, decreto ingiuntivo - Nullità/inesistenza della notificazione - Rimedi esperibili R.G.N.22829/2022 Cron.

Rep. Ud.03/07/2024 Adunanza camerale Avversola sentenza n. 474/2022 d ella Corte d ’ appello di Palermo , depositata il 23/03/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 03/07/2024dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI . FATTI DI CAUSA 1.La società La Torre di Poggiodiana S.r.l. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 474/22 , del 23 marzo 2022 , della Corte d ’ appello di Palermo , che – nel respingerne il gravame avverso la sentenza n. 292 / 19 del Tribunale diSciacca – ha confermato il rigetto dell ’ opposizione ex art. 614 cod. proc. civ. proposto avverso l’esecuzione intrapresa dalla Cantina Sociale Corbera, società cooperativa agricola (d’ora in poi, “Cantina Sociale Corbera”).

2. Riferisce, in punto di fatto, l ’ odiern a ricorrente di essersi opposta al precetto intimatole dalla Cantina Sociale Corbera, in forza di titolo giudiziale costituito da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sciacca, opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. proposta sul rilievo che la notifica del provvedimento monitorio dovesse considerarsi “inesistente”, in quanto avvenuta a mani di Eloisa Pontillo, presso l’abitazione del di lei padre, Benedetto Pontillo, erroneamente indicato quale legale rappresentante della predetta società La Torre di Poggiodiana.

La proposta opposizione – dopo che l ’ istanza di sospensione ex art. 62 4 cod. proc. civ. , inizialmente respinta dal giudice dell’esecuzione, veniva accolta in sede di reclamo– veniva , però, rigettata dal Tribunale saccense. A tale esito, esso perveniva osservando che l ’ opponente non avrebbe provato che il luogo ove era stata rinvenuta Eloisa Pontillo non fosse la sede della società,destinataria della notifica.Esperito gravame, il giudice d’appello lo rigettava, rilevando che, in difetto della proposizione di querela di falso, la società opponente non avrebbe superato la presunzione secondo cui, qualora dalla relazione di notificazione risulti la presenza di una persona nella sede –legale o effettiva – della società destinataria della notificazione, deve ritenersi sussistente piena prova, ex art.2700 cod. civ., che tale persona sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica medesima.

3. Avverso la sentenza della Corte panormita ha proposto ricorso per cassazione la società La Torre di Poggiodiana, sulla base –come detto – di un unico motiv o . 3.1. Essodenuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 cod. civ. e 145 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente attribuito piena efficacia probatoria alla relata di notificazione redatta dall ’ ufficiale giudiziario in calce al predetto decreto ingiuntivo. Si assume, infatti, che l’efficacia probatoria privilegiata di cui all’art. 2700 cod. civ. risulta limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni dal medesimo raccolte , senza implicare l ’ intrinseca veridicità di esse, che andava verificata senza necessità, per l’opponente, di ricorrere alla querela di falso.

La Corte territoriale, piuttosto, avrebbe dovuto valutare complessivamente le prove offerte dall ’ odierna ricorrente (in particolare , la visura della Camera di Commercio della società La Torre di Poggiodiana e il certificato storico di residenza di Eloisa Pontillo ), tramite le quali si assume essere stato dimostrato che il luogo di notific a del decreto ingiuntivo non era affatto la sede legale della società destinataria, bensì la residenza privata di Benedetto Pontillo .4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la Cantina Sociale Corbera, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6.Entrambe le parti ha nno presentato memori a .

7. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Ilricorso è inammissibile . 8.1. Il solo motivo proposto, infatti, non è utilmente scrutinabile, atteso che l’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. non costituiva il rimedio da esperire nel caso di specie. Invero, dal momento che il vizio di notificazione del provvedimento costituente il titolo giudiziale della presente esecuzione integra un’ipotesi nullità, e non di inesistenza, del procedimento notificatorio (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916, Rv. 640603-01), trova applicazione il principio secondo cui, “in tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l’ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità: nel primo caso è proponibile il rimedio dell’opposizione all’esecuzione a norma dell’art. 615 cod. p roc . c iv .; nel secondo caso, invece, quello dell’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma”(da ultimo, Cass.

Sez. 6-3, ord. 18 maggio 2020, n. 9050, Rv. 657739-01). Invero, “ l ’ inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale”– qual è quella che ricorre nella specie –“nella categoria della nullità” (da ultimo, Cass.

Sez. 3, ord. 26 maggio 2023, n. 14692, Rv. 667981-01). 8.2. Del resto, come premesso, nell’esaminare il presente ricorso non si può prescindere da quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 14916 del 2016, cit.), i cui “dicta”in materia di invalidità della notificazione del ricorso per cassazione presentano valenza, evidentemente, generale, riferibile alla notificazione di tutti gliatti processuali. Ed invero, il Supremo Collegio,muovendo dal rilievo che , “ in tema di notificazione, come in generale di atti processuali, il codice non contempla la categoria della «inesistenza»”, ha sottolineato la necessità, per l’interprete, di “ ritenere che la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha, appunto, ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione”.Su tali basi, dunque, si è affermato “che l’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto”.

Siffatti elementi sono stati, in particolare, identificati: “a) nell’attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l’attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;

b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita”. Per contro, restano esclusi “ i casi in cui l ’ atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”. Orbene, “la presenza di detti requisiti, che possono definirsi strutturali, va ritenuta idonea ai fini della riconoscibilità dell’atto come notificazione: essi, cioè, sono sufficienti a integrare la fattispecie legale minima della notificazione, rendendo qualificabile l’attività svolta come atto appartenente al tipo previsto dalla legge”.

Su tali basi, pertanto, le Sezioni Unite hanno ritenuto “superata la tesi che include in tale modello legale, facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza della notificazione, il requisito del «collegamento» (o del « riferimento » ) tra il luogo della notificazione e il destinatario: si tratta, infatti, di un elemento che si colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza”– esse precisano – “ ricade, in base all’insieme delle considerazioni fin qui svolte, nell’ambito della nullità”.Nella specie, dunque, la dedotta assenza di alcuna relazione tra il luogo di esecuzione della notificazione (la supposta residenza privata di Benedetto Pontillo) e la società destinataria della stessa integrava, come detto, un’ipotesi di nullità, e non già di inesistenza del procedimento notificatorio: invero, nella stessa prospettazione delle parti l’indirizzo in cui la notificazione ha avuto luogo corrispondeva a quello della sede sociale della destinataria, benché, se non altro in tesi, in diversa unità immobiliare.

9. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

10. A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q. M . La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando l a società La Torre di Poggiodiana S.r.l. rifondere, a lla Cantina Sociale Corbera società cooperativa agricola, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 5 . 5 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente , al competente ufficio di merito, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma