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Ordinanza — n. 29945/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29945/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29945/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7012/2023 R.G. proposto da : CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO SPA, elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere VIA MAZZOCCHI, presso lo studio dell’avvocato AMIRANTE BRUNO (MRNBRN72H15F839T) che larappresenta e difende -ricorrente- contro SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A., elettivamente domiciliata in NAPOLI V. PONTE DI TAPPIA 62, presso lo studio dell’avvocato CARRANO SIMONE (CRRSMN65M31F839M) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliatain NAPOLI VIA SANTA LUCIA 81, presso lo studio dell’avvocato CARBONE ANNA (CRBNNA64L50A509O) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4995/2022 depositata il25/11/2022.

Regesto Legislator

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articoli 2042 c.c, articolo 2041 c.c, art. 191 comma 1 d.lgs. 267/00; Ordinanza — n. 29945/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che 1. Con l'unico motivo CITL lamenta, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2042 c.c., 23, quarto comma, d.l. 66/1989 convertito in l. 144/1989, 191 e 194 d.lgs. 267/2000. 1.1 In primo luogo, si osserva che il giudice d'appello, constatata la nullità dei contratti stipulati tra le parti nel 1975, nel 1981, nel 1990, nel 1994, nel 1995 e nel 1996 "per effetto del D.L.vo 29/93 stante l'impossibilità di un tacito rinnovo", ha accolto la domanda ex articolo 2041 c.c. proposta in subordine dall'Enel nei confronti di CITL.

Parole chiave

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debito di contributi danneggiamento d'impianti elettrici accollo delle spese responsabilità dell'appaltatore responsabilità per i danni ambientali distribuzione dell'elettricità

Disposizioni normative citate

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articoli 2042 c.c
Con l'unico motivo CITL lamenta, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2042 c.c., 23, quarto comma, d.l.
articolo 2041 c.c
1.1 In primo luogo, si osserva che il giudice d'appello, constatata la nullità dei contratti stipulati tra le parti nel 1975, nel 1981, nel 1990, nel 1994, nel 1995 e nel 1996 "per effetto del D.L.vo 29/93 stante l'impossibilità di un tacito rinnovo", ha accolto la domanda ex articolo 2041 c.c.
art. 191 comma 1 d.lgs. 267/00
267/2000 "atteso che dalla documentazione prodotta dalla resistente ESE non vi è prova alcuna del rispetto delle norme contabili prescritte dall'art. 191 comma 1 d.lgs.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7012/2023 R.G. proposto da : CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO SPA, elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere VIA MAZZOCCHI, presso lo studio dell’avvocato AMIRANTE BRUNO (MRNBRN72H15F839T) che larappresenta e difende -ricorrente- contro SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A., elettivamente domiciliata in NAPOLI V. PONTE DI TAPPIA 62, presso lo studio dell’avvocato CARRANO SIMONE (CRRSMN65M31F839M) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliatain NAPOLI VIA SANTA LUCIA 81, presso lo studio dell’avvocato CARBONE ANNA (CRBNNA64L50A509O) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4995/2022 depositata il25/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/9/2024dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI. Rilevato che Per quanto qui interessa, con atto di citazione notificato l'11 giugno 2008 Enel Servizio Elettrico (ESE) S.p.A. conveniva davanti al Tribunale di Napoli Consorzio Idrico Terra di Lavoro - d'ora in poi, CITL - per ottenerne il pagamento di energia elettrica nella misura di euro 11.339.013,09 oltre interessi. CITL si costituiva, resistendo e ottenendo di chiamare per manleva la Regione Campania, che si costituiva a sua volta resistendo. Il Tribunale, con sentenza n. 444/2014, condannava la convenuta a pagare all'attrice quale corrispettivo contrattuale la somma di euro 4.541.709,44 oltre interessi e a pagarle per arricchimento senza causa la somma di euro 5.559.972,17 oltre rivalutazione e interessi, rigettando la domanda di manleva.

CITL proponeva appello, cui resistevano Enel e la regione. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 25 novembre 2022, accoglieva in parte il gravame, condannando CITL a pagare a Enel, quale corrispettivo contrattuale, la somma di euro 1.029.497,17 oltre interessi, e per arricchimento senza causa la somma di euro 8.594.134,17 oltre interessi. CITL ha presentato ricorso, basato su un unico motivo illustrato anche in memoria, da cui si sono difese con rispettivo controricorso Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. (che ha succeduto a Enel Servizio Elettrico) e la Regione Campania.

Considerato che 1. Con l'unico motivo CITL lamenta, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2042 c.c., 23, quarto comma, d.l. 66/1989 convertito in l. 144/1989, 191 e 194 d.lgs. 267/2000. 1.1 In primo luogo, si osserva che il giudice d'appello, constatata la nullità dei contratti stipulati tra le parti nel 1975, nel 1981, nel 1990, nel 1994, nel 1995 e nel 1996 "per effetto del D.L.vo 29/93 stante l'impossibilità di un tacito rinnovo", ha accolto la domanda ex articolo 2041 c.c. proposta in subordine dall'Enel nei confronti di CITL.

In tal modo però avrebbe violato il combinato disposto degli articoli 23, quarto comma, d.l. 66/1989 convertito in l. 144/1989 e 2042 c.c. Invero, il citato articolo 23, quarto comma, stabilisce che, se "le obbligazioni non rientrino nello schema procedimentale di spesa", si crea "un rapporto obbligatorio con il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta preclusa l'azione di arricchimento" nei confronti dell'ente "per difetto del requisito della sussidiarietà"; e il suddetto articolo va letto unitamente agli articoli 16 e 17 r.d. 2440/1993, per cui i contratti con la pubblica amministrazione devono avere forma scritta appena nullità.

Cass. ord. 24 maggio 2022 n. 16756 in un caso analogo, cioè un caso "in cui un privato abbia agito per ottenere il pagamento senza un regolare contratto", riconosce la responsabilità esclusiva del funzionario; pertanto non si deve in tali casi agire ex articolo 2041 c.c., bensì agire direttamente nei confronti del funzionario responsabile. Dunque il giudice d'appello non avrebbe dovuto accogliere la domanda per arricchimento senza causa in relazione ai "crediti riconducibili ai contratti dichiarati nulli", ovvero quelli conclusi negli anni 1975, 1981, 1990 e 1994-1996. 1.2 In secondo luogo si osserva che il giudice d'appello ha ritenuto corretta la sentenza di primo grado quanto ai crediti derivanti dai contratti degli anni 2003, 2004 e 2006.

Anche qui però non tiene conto - e si tratterebbe di una eccezione rilevabile d'ufficio - dell'articolo 191, primo comma, d.lgs. 267/2000 "in quanto il creditore non ha dato prova della sussistenza del titolo sulla cui base è stata avanzata la pretesa creditoria, non risultando in atti il rispetto degli impegni contabili e finanziari" di cui al d.lgs. 267/2000 "atteso che dalla documentazione prodotta dalla resistente ESE non vi è prova alcuna del rispetto delle norme contabili prescritte dall'art. 191 comma 1 d.lgs. 267/00"; inoltre "dalla consultazione delle fatture azionate emerge che queste non risultano completate con gli estremi dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, come prescritto dall'art. 191 comma 1 d.lgs. 267/00".

2. Seguendo il metodo della ragione più liquida, che consente di assorbire ogni altro profilo del thema decidendum (incluso quello della trasformazione in società di CITL presente nel controricorso di Servizio Elettrico Nazionale, a pagina 6) con accelerazione della complessiva tutela giurisdizionale e quindi rendendola reale rispetto di un valore fondamentale costituzionale e sovranazionale, deve rilevarsi che il motivo è composto di due submotivi: il primo è palesemente un novum - come rimarca pure il controricorso di Servizio Elettrico Nazionale, nelle pagine 7-8 -, il suo contenuto non essendo stato mai dedotto nonostante che già il Tribunale avesse qualificato come ritualmente presente la domanda per arricchimento senza causa e conseguentemente pronunciato condanna parziale ex articolo 2041 c.c., tutto ciò rendendo inammissibile il primo submotivo; il secondo submotivo, poi, è palesemente fattuale, in quanto si basa, a tacer d'altro, su valutazioni probatorie (il creditore non avrebbe "dato prova della sussistenza del titolo sulla cui base è stata avanzata la pretesa ecc."; le fatture azionate dalla loro consultazione "non risultano completate ecc."), e dunque anch'esso è inammissibile.

3. Il ricorso, in conclusione, è ictu oculi inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a entrambe le controricorrenti delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alle controparti le spese processuali, liquidate per ciascuna di essein un totale di € 16.200,00, di cui € 16.000 ,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo u