Italian court dismisses late appeal against tax collection order due to missed six-month statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed significantly beyond the statutory deadline. Andrea Manai sought to annul a tax collection order, but the Court found the appeal dated February 2022 arrived after the six-month limit established by Article 327 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the Court ruled that the procedural defect rendered the appeal void, regardless of the merits of the underlying claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 615 c.p.c.: An appeal against a tax collection order must be lodged within six months of the judgment's publication, and failure to meet this strict deadline results in the inadmissibility of the appeal.
Parole chiave
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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO OPPOSIZIONE dott.Pasquale GIANNITI Consigliere dott. Cristiano VALLE Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 15 / 10/2024 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consigliere R.G. n. 4609 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 4609del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da MANAI Andrea(C.F.: MNA NDR 80L06 I452E ) rappresentato e difesodall’avvocato Luigi Poddighe (C.F. :
PDD LGU 73A25 I452 S) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F.: 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Sassari n. 767/2022, pubblicatain data 13 luglio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 ottobre 2024dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Andrea Manai ha agito in giudizio , nel 2018, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione, per ottenere la dichia- razione di prescrizione dei crediti derivanti da sanzioni ammini- strative per infrazioni al codice della strada portati da una car- tella di pagamento che gli sarebbe stata notificata nel 2010.
Ric. n. 4609/2023 –Sez. 3 – A d. 15 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 Il Giudice di Pace di Sassari, qualificata la domanda in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., l’ha accolta, annullando la cartella di pagamento impugnata. Il Tribunale di Sassari, in parziale riforma della decisione di primo grado, hadichiarato la validità ed efficacia della cartella , limitatamente all’importo di € 3.441,00 dovuto a titolo di crediti tributari. Ricorre il Manai, sulla base di un unico motivo. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti inti- mati.
Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « nullità della sen- tenza in relazione all ’ art. 112 c.p.c. , 161 comma 1 e 360, comma 1, n. 4 c.p.c.per essersi pronunciata ultra petitum». Risulta,peraltro, preliminare ed assorbente la verifica dell’am- missibilità del ricorso, che sortisce esito negativo, in quanto esso risulta tardivo.
La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 13 luglio 2022. Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2018. Es- sendo, quindi, applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblica- zione della sentenza. Il termine per la notificazione del presente ricorso è quindi sca- duto in data 23 gennaio 2023. Non è applicabile, nella specie , la sospensione feriale dei ter - mini, trattandosi di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art.615 c.p.c., cioè di un giudizio in materia di esecuzione forzata Ric. n. 4609/2023 –Sez. 3 – A d. 15 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 (ex plurimis:
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 –01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 –01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 –01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01;
Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 –01; Sez. 3, Ordi- nanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 –01; Sez. 3, Sen- tenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 –01; Sez. 3, Sen- tenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 –01; Sez. 3, Sen- tenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 –01), tale dovendo essere qualificata l’opposizione avverso la cartella di paga- mento notificatad a ll’agente della riscossione, che equivale ad atto di precetto, non avendo, del resto, lo stesso ricorrente de- dotto una eventuale diversa qualificazione della sua stessa do- manda, essendo stata quest’ultima avanzata nei confronti del solo agente della riscossione (titolare dell’azione esecutiva, cioè del diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma non del cre- dito sottostante)ed essendo stata, in ogni caso, in tali termini la predetta domanda qualificata dai giudici di merito, del tutto correttamente(onde, anche nella ipotesi in cui la suddetta qua- lificazione non fosse corretta, essa comporterebbe comunque l’applicazione del cd. principio dell’apparenza ai fini dell’indivi- duazione del mezzo di impugnazione, valido anche in relazione alla operatività della sospensione feriale dei termini, onde l’esito del presente ricorso non muterebbe).
Il ricorso risulta datato 10 febbraio 2022e notificato, a mezzo P.E.C., in pari data. Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. Ric. n. 4609/2023 –Sez. 3 – A d. 15 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli enti intimati svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso ; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al compe- tente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1