Civil appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove omitted examination of evidence under double conformity rule.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate that the lower court omitted the examination of specific evidence. The appellant argued that the first-instance judgment ignored crucial facts regarding the alienation of property, but the court found no distinct 'historical fact' was omitted. Consequently, the appeal was rejected as it lacked the necessary factual basis to challenge the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348-ter cod. proc. civ., commi 4 e 5; Art. 360 cod. proc. civ., n. 5: An appeal based on omitted examination of evidence is inadmissible if the appellant fails to prove a distinct historical fact was overlooked or if the lower court's reasoning remains consistent with the evidence presented.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27471/2021 R.G. proposto da: DADDATO FILOMENA, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE PIAZZOLLA (PZZMHL60T10H839Q), pec: avvmichelepiazzolla@pec.it; -ricorrente- contro PALUMBO SERGIO, CURCI LOREDANA, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIA ROSARIA CAMPOREALE (CMPMRS77D58A662J), pec: camporeale.studioleg@pec.it; -controricorrenti- nonché contro DICORATO ANGELINA; -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1496/2021, depositata il 23/08/2021 e notificata in data 1.09.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI. FATTI DI CAUSA Assumendo che durante pendenza delle trattative volte ad ottenere il risarcimento del danno cagionatole dai lavori di scavo eseguiti dall’impresa Pellegrini nella sua proprietà, Angelina Dicorato avesse fraudolentemente alienato ai coniugi Sergio Palumbo e Loredana Curci l’area edificatoria oggetto dei lavori causanti il crollo, privandosi così della garanzia patrimoniale per il risarcimento degli ingenti danni provocati, Filomena Daddato conveniva Angelina Dicorato dinanzi al Tribunale di Foggia per ivi sentirne dichiarare la responsabilità dell’avvenuto crollo e della conseguente distruzione del fabbricato di proprietà, degli arredi, degli elettrodomestici, della biancheria, del vestiario, delle suppellettili varie, e, per l’effetto, condannare la stessa a risarcire tutti i danni conseguenti.
Con la medesima citazione, l’attrice conveniva in giudizio anche i coniugi Palumbo- Curci per sentire dichiarare l’inefficacia nei suoi confronti dell’atto di vendita. La convenuta, costituitasi, chiedeva e otteneva di chiamare in causa l’appaltatore, Michele Pellegrini, e Sergio Musci, direttore dei lavori, al fine di sentirli dichiarare unici responsabili del crollo del fabbricato dell’attrice e del risarcimento dei danni arrecati alla stessa. Per quanto ancora di interesse, con la sentenza n.1843/2015, il Tribunale di Foggia dichiarava Angelina Dicorato responsabile nei confronti della attrice per il crollo del fabbricato e la condannava al risarcimento del danno; dichiarava Sergio Musci e Michele Pellegrini responsabili in solido ed in uguale misura per il crollo, ma, in assenza di una domanda nei loro confronti, non li condannava in solido con la committente al risarcimento del danno; rigettava la domanda riconvenzionale proposta da Sergio Musci nei confronti di Angelina Dicorato e la domanda ex art. 2901 cod.civ. proposta dalla attrice.
La decisione del Tribunale di Foggia veniva impugnata solo parzialmente da Filomena Daddato innanzi alla Corte di appello di Bari, lamentando che non fossero stati condannati in solido con Angelina Dicorato anche l’impresa Pellegrini e il direttore dei lavori e che fosse stata rigettata la domanda di declaratoria di inefficacia dell’atto di alienazione. La Corte di appello di Bari, con la sentenza n. 1496/2021, ha accolto il primo motivo di impugnazione, dichiarando solidalmente responsabili con la committente l’impresa appaltatrice e il direttore dei lavori, e confermato il rigetto della domanda revocatoria.
Filomena Daddato ricorre ora per la cassazione della suddetta pronuncia della Corte di merito, formulando un solo motivo, illustrato con memoria. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) La ricorrente deduce la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2049, 2051, 2697 e 2901 c. 1, c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art.360, c. 1, n. 3 c.p.c.». Attinte da censura sono le statuizioni con cui il giudice a quo:
i) ha escluso che la prova della consapevolezza degli acquirenti circa il grave pregiudizio che, con l’acquisto del bene, essi avrebbero arrecato alle ragioni creditorie risiedesse nel clamore suscitato, all’interno della comunità di San Ferdinando di Puglia, dalla notizia del crollo dell’edificio e dalla notorietà dell’esistenza di un contenzioso tra le parti, non ravvisando in ciò la conoscenza, in capo agli acquirenti, della situazione patrimoniale non florida dell’alienante che, con la vendita del cespite, si sarebbe ulteriormente aggravata; ii) ritenendo l’atto dispositivo anteriore al sorgere del credito di Filomena Daddato, ha preteso la prova della preordinazione dolosa degli acquirenti alla riduzione della capacità patrimoniale di Angelina Dicorato: prova che ha ritenuto facesse difetto, come dimostrava la circostanza, acquisita a seguito della prova testimoniale, che Angelina Dicorato aveva conferito mandato a vendere il terreno sin dal 2004, molto tempo prima che la controversia fosse avviata, che la vendita fosse stata pubblicizzata e che vi fossero più soggetti interessati all’acquisto; iii) ha considerato indimostrata la deduzione secondo cui molti soggetti interessati all’acquisto si sarebbero tirati in dietro «temendo di subire a loro volta le ripercussioni del contenzioso tra la venditrice Dicorato e la sua confinante Daddato Filomena, arcinoti in Paese»; iv) ha escluso che la previsione contrattuale con cui la parte acquirente dichiarava di aver versato la somma pattuita per l’acquisto, «precedentemente al presente atto, nelle forme di legge, alla parte venditrice, la quale ciò conferma, ne accusa ricevuta e ne rilascia quietanza liberatoria» fosse «in grado di superare la valenza di senso contrario delle altre circostanze valorizzate dal Tribunale, id est: la non congruità del prezzo di acquisto; i legami di parentela e/o affinità; la datazione dell’incarico a vendere, rispetto alla domanda di danno; l’anteriorità della vendita rispetto al sorgere del credito; la pubblicizzazione della vendita; l’interessamento di più soggetti all’acquisto».
La ricorrente deduce che l’atto di vendita non era anteriore al sorgere del credito, il quale trovava causa nella pretesa risarcitoria derivante da un fatto illecito avvenuto il 03.09.1999. A supporto di ciò invoca la giurisprudenza di questa Corte che ha più volte affermato che «l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, in aggiunta al fatto che «il debitore dell'obbligo di risarcire il danno causato da un fatto illecito è in mora ex re dal giorno del fatto illecito».
Sostiene che la Dicorato aveva piena consapevolezza del danno causato con il crollo del 1999 e del conseguente debito risarcitorio e tale consapevolezza si era vieppiù rafforzata a seguito dell’ATP del 2002, svolto in contraddittorio tra le parti. Solo in seguito, nel 2004, la Dicorato aveva affidato al mediatore l’incarico di alienare il suolo edificatorio; la stessa Dicorato, nella propria comparsa di costituzione in primo grado, avrebbe reso una dichiarazione confessoria, ammettendo di aver venduto il suolo edificatorio oggetto della domanda revocatoria, pur essendo pienamente consapevole di dovere risarcire i danni causati dal crollo, «al punto da tentare persino di discolparsi adducendo un presunto stato di necessità, rendendo così acclarato il requisito della scientia fraudis», ma anche la consapevolezza che il suo patrimonio non era sufficiente a far fronte alle pretese creditorie.
Altro errore imputato alla Corte d'Appello è quello di aver ritenuto «necessaria la prova della preordinazione dolosa degli acquirenti alla spoliazione della capacità patrimoniale della Dicorato», perché, essendo l’atto dispositivo successivo al sorgere del credito, bastava provare un insieme di elementi da cui chiaramente evincere la consapevolezza del debitore alienante e del terzo acquirente che la compravendita riduceva la consistenza patrimoniale del primo. Né la Corte territoriale avrebbe tento conto della testimonianza resa dal soggetto incaricato della vendita che aveva riferito che quando contattava potenziali acquirenti riscontrava in essi il timore che l’affare non si potesse concludere per l’esistenza di strascichi giudiziali e di quella di Domenico Russo, secondo la quale il crollo era un fatto molto noto nel Comune di San Ferdinando di Puglia e con esso che vi fosse un contenzioso in atto.
La ricorrente lamenta in aggiunta che il giudice a quo non abbia tenuto conto dell’ATP tra le parti e del corredo fotografico allegato agli elaborati dei CTU, da cui si evinceva che all’epoca dell’atto di vendita il suolo della Dicorato era invaso da una catasta di macerie, derivate dal crollo dell’attiguo edificio, mai rimossa, rendendo impossibile che gli acquirenti non si fossero chiesti le ragioni di quella situazione catastrofica e non si fossero resi conto che l’alienazione del bene avrebbe ridotto la consistenza del patrimonio di Angelina Dicorato.
Il motivo è inammissibile. Innanzitutto, alla base di buona parte delle argomentazioni difensive sono poste circostanze affermate in maniera assolutamente assertiva (ATP, ammissioni della Dicorato contenute nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, dichiarazioni testimoniali, fotografie allegate alla CTU) e, quindi, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod.proc.civ. Anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo del principio di autosufficienza del ricorso, che ha il suo precipitato normativo nell’art. 366, primo comma, n. 6 cod.proc.civ., è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità, unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso «e» se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez.
Un., 18/03/2022, n. 8950 e successiva giurisprudenza conforme). Mette conto osservare, peraltro, che nonostante quanto indicato nell’epigrafe del motivo, le censure si sostanziano nella denuncia dell’omesso esame di elementi istruttori; il che rafforza la declaratoria di inammissibilità: anzitutto e in via assorbente, per il limite di deducibilità del vizio di omesso esame, in presenza di c.d. doppia conforme (art. 348-ter cod.proc.civ. , commi 4 e 5, introdotto dal d.l. art. 54, comma 1, lett. a) , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134): al fine di evitare tale conclusione, parte ricorrente avrebbe dovuto, confrontando le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado con quelle poste a base della sentenza di rigetto del gravame, dimostrarne la diversità: il che nel caso di specie non risulta avvenuto; in ogni caso, quand'anche il vizio fosse stato deducibile, se ne sarebbe dovuta egualmente dichiarare l'inammissibilità: le censure, infatti, mancano di evidenziare un "fatto storico" e decisivo, il cui esame sia stato omesso; giova, infatti, ribadire che il "fatto storico" di cui dell'art. 360 cod.proc.civ. n. 5, è accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo, ossia a quella sequela di atti e di attività disciplinate dal codice di rito che, dunque, viene a caratterizzare la diversa natura e portata del "fatto processuale” (Cass. 09/07/2019, n. 18328).
In aggiunta, la ricorrente non sembra aver pienamente colto la ratio decidendidella gravata sentenza, la quale non ha escluso che i coniugi acquirenti conoscessero la circostanza del crollo e/o la esistenza di un contenzioso in atto con la danneggiata, ma che conoscessero la situazione patrimoniale dell’alienante e cioè che l’atto dispositivo oggetto di causa depauperasse il suo patrimonio, mettendo a rischio il soddisfacimento delle sue obbligazioni. Tanto basta per dichiarare inammissibile il motivo, senza attendere che le Sezioni Unite di questa Corte si pronuncino sulla questione rimessa loro dalla sentenza n. 32969 del 27/11/2023, quanto al contrasto giurisprudenziale relativo al contenuto del thema decidendum e del thema probandum a seconda che si prospetti l’anteriorità ovvero la posteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo.
2) Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
3) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente delle spese del presente giudizio a favore dei controricorrenti, che liquida in euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della ricorrente, a favore dell’ufficio del merito competente, dell’ulteriore importo a titolo di contrib