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Ordinanza — n. 29852/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by overturning lower court's dismissal due to incorrect calculation of appeal deadline start date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29852/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Appellate Court of Salerno's decision dismissing the appeal as untimely. The lower court incorrectly calculated the appeal deadline starting from the mailing date of the judgment, whereas the appellant argued it should start from the actual receipt date. The Supreme Court accepted this argument, ruling that the brief appeal period must commence only when the addressee legally knows of the judgment, thereby validating the appeal's timeliness.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Art. 138, comma 2 c.p.c.: The brief appeal period commences from the date of receipt of the judgment, not the mailing date, and a refusal to receive an act is deemed equivalent to personal service when the refuser is identified.

Parole chiave

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brief appeal period service of process receipt of judgment personal service refusal of delivery calculation of deadline timeliness of appeal domanda di prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
Art. 148 c.p.c.
1.2 -Con il secondo motivo si denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 148 c.p.c. e dell’art.
Art. 325 c.p.c.
Infatti, posto che il termine breve ex art. 325 c.p.c. non può che decorrere, per ciascun litisconsorte, dalla data di perfezionamento della notifica della sentenza nei suoi confronti (non potendo interpretarsi in senso opposto la pur equivoca affermazione riportata a pag.
Art. 138, comma 2 c.p.c.
L. 890/82
4 L. 890/82 - violazione del principio di comprovabilità della notifica degli atti sulla base della relata di notifica - nullità della notificazione per assenza di data nella relata e/onell’avviso di ricevimento –violazione art.
art. 148 c.p
1.2 -Con il secondo motivo si denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 148 c.p.c.
art. 115 c.p
890/82 - violazione del principio di comprovabilità della notifica degli atti sulla base della relata di notifica - nullità della notificazione per assenza di data nella relata e/onell’avviso di ricevimento –violazione art. 115 c.p.c.
art. 325 c.p
Infatti, posto che il termine breve ex art. 325 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sentenza N. 1377/2021 della Corte d'appello di Salerno
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al N. 29725/2021R.G. proposto da: COMUNE DI VIETRI SUL MARE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 66, presso lo studio dell’avv. Simona Rinaldi Gallicani, rappresentato e difeso da gli avv.ti Gianfranco Mobilio e Michele Rotondo come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale come in atti - ricorrent e - contro CIOFFI BONAVENTURA,quale erede di CIOFFI ROSA, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Concetta Cioffi come da procura in atti, domicilio digitale come iu atti -controricorrente – e contro PROVINCIA DI SALERNO -intimata – N. 29725/21R.G. avverso la sentenza N. 1 377 /202 1 emessa dal la Corte d’appello di Salerno, depositata in data24.9.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 24.9.2024dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija .

FATTI DI CAUSA Con atto di citazione del 24.7.2009, Rosa Cioffi convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la Provincia di Salerno, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro occorsole in data 10.08.2008, allorquando in Vietri sul Mare, Via Cristoforo Colombo, alle ore 08,00 circa, essa attrice era rovinata per terra a causa di una buca presente sul manto stradale. Costituitasi la Provincia di Salerno, il G.I. ordinòla chiamata in causa del Comune di Vietri sul Mare, che si costituìcon comparsa.

Istruita la causa, e previa sua riassunzione da parte di Bonaventura Cioffi, quale erede dell’attrice, frattanto deceduta, con sentenza del 28.12.2017 il Tribunale accolse la domanda attorea nei confronti del solo Comune, condannando l’ente al risarcimento del danno patito dalla Cioffi, in misura pari ad € 56.070,00 oltre accessori. Il Comune di Vietri sul Mare propose appello avverso detta sentenza, cui resistettero Bonaventura Cioffi e la Provincia di Salerno, eccependo preliminarmente la tardività del gravame. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 24.9.2021, dichiarò inammissibile l’appello perché tardivamente proposto.

Avverso la detta sentenza ricorre ora per cassazione il Comune di Vietri sul Mare, affidandosi a cinque motivi, cui resiste con controricorso N. 29725/21R.G. Bonaventura Cioffi. La Provincia di Salerno non ha svolto difese. Hanno depositato memorie entrambe le parti costituite. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 - Con il primo motivo si lamenta la “ violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 e delle norme regolanti le notifiche degli atti a mezzo posta –omesso esame del fatto che non è stato prodotto l’atto pretesamente notificato –errata equiparazione dell’a/r all’atto da notificare in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.”. 1.2 -Con il secondo motivo si denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 148 c.p.c. e dell’art. 4 L. 890/82 - violazione del principio di comprovabilità della notifica degli atti sulla base della relata di notifica - nullità della notificazione per assenza di data nella relata e/onell’avviso di ricevimento –violazione art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.”. 1.3 -Con il terzo motivo si denuncia “violazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – omesso rilievo del fatto che sull’avviso di ricevimento non è riportata alcuna data utile all’individuazione del termine di consegna – impedita individuazione del termine per la notifica della sentenza di 1° grado – violazione delle norme in materia di notificazioni in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.”. 1.4 -Con il quarto motivo si denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per omessa indicazione del fondamento della data di notifica –contrasto di motivazioni obiettivamente inconciliabili con N. 29725/21R.G. conseguente nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.”. 1.5 – Con il quinto motivo, in subordine, si lamenta la “ violazione del principio di dissociazione dei termini tra notificante e destinatario in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.”. 2.1 –Prima di procedere all’esame del ricorso, è opportuno brevemente riepilogare la decisione adottata dalla Corte d’appello di Salerno.

Questa ha dichiarato l’inammissibilità del gravame del Comune di Vietri sul Mare perché proposto in violazione del termine breve ex art. 325 c.p.c., in quanto il Cioffi aveva notificato la sentenza a mezzo del servizio postale aldomicilio eletto dal Comune stesso presso il suo procuratore costituito, in data 29-31.1.2018. Pertanto, poiché l’appello era stato notificato solo in data 1.3.2018, secondo la Corte salernitana non poteva che discenderne la tardività. La Corte territoriale ha precisato, in proposito, che risultava infondato l’assunto del Comune per cui il plico postale n. 1060 consegnato non si riferisse alla sentenza impugnata, perché lo stesso atto era stato espressamente inviato dal Cioffi al Comune presso il domicilio eletto: escluso comunque che il plico potesse essere privo del suo originale (rectius, della copia conforme della sentenza), si è pure evidenziato che l’avviso di restituzione del plico n. 1060 nella parte in cui era scritto “ritiro in ufficio del plico non recapitato” indirizzato all’avv.

Paola Marinucci, procuratore domiciliatario del Comune, recava la dicitura “il destinatario rifiuta il plico perché non regolare in quanto già firmato per il ritiro da N. 29725/21R.G. altro utente”; da tanto derivava quindi, secondo il giudice d’appello, il perfezionamento della notifica ai sensi dell’art. 138, comma 2, c.p.c., giacché il rifiuto di ricevere l’atto è equiparabile alla notifica a mani proprie, quando sia certa l'identificazione dell’autore del rifiuto e la sua corrispondenza col destinatario dell’atto. 3.1 - Ciò posto, ritiene la Corte di poter senz’altro esaminare il quinto motivo, in forza del principio della ragione più liquida.

Esso – basato sul noto principio di scissione degli effetti della notifica tra notificante e notificato -è con ogni evidenza fondato. Infatti, posto che il termine breve ex art. 325 c.p.c. non può che decorrere, per ciascun litisconsorte, dalla data di perfezionamento della notifica della sentenza nei suoi confronti (non potendo interpretarsi in senso opposto la pur equivoca affermazione riportata a pag. 6 della sentenza, in fine), se il plico indirizzato al Comune è stato spedito dal Cioffi il 29.1.2018 e la notifica s’è perfezionata con la sua consegna al Comune il 31.1.2018 (come in modo inequivoco afferma la Corte salernitana), non può che derivarne che l’appello dell’ente - notificato l’1.3.2018 – deve necessariamente considera rsi tempestivo, giacché il mese di febbraio ha 28 giornie il termine sarebbe venuto a scadere solo il 2.3.2018.

Del tutto erroneamente, quindi, la Corte d’appello ha preso in considerazione, quale dies a quoai fini del calcolo del termine breve per impugnare, la data di spedizione(29.1.2018), anziché quella di ricezione del plico postale (accertata nel 31.1.2018), giacché solo in quest’ultima N. 29725/21R.G. data il Comune ha avuto legale conoscenza della sentenza impugnata, ai suddetti fini. 3.2 -I restanti motivi sono conseguentemente assorbiti. 4.1 – In definitiva, è accolto il primo motivo, assorbiti i restanti . La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appellodel Comune di Vietri sul Mare e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M la Corte accoglie il quinto motivo e dichiara assorbiti i restanti; cassa in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio d