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Ordinanza — n. 29827/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of contradiction against third-party garnishee under Art. 383 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29827/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal against the second-instance judgment, ruling that the proceedings were procedurally flawed. The applicant attempted to garnish a bank account, but the bank was never summoned to the execution opposition hearing. Consequently, the court held that the absence of the third-party garnishee from the trial violated the principle of contradiction, necessitating the annulment of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 383, comma 3, cod. proc. civ.; In execution proceedings against a third party, necessary joinder is mandatory; absence of the third party renders the judgment voidable.

Parole chiave

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lack of contradiction third party garnishment execution opposition necessary joinder procedural defect annulment of judgment civil procedure code pignoramento di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 383, comma 3, cod. proc. civ.
Ciò premesso, questo Collegio reputa di d oversi pronunciarea norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ. 8.1.
Art. 615 cod. proc. civ.
Esperita opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. dall’INPS, sospesa l’esecuzione (con provvedimento che resisteva al reclamo proposto dall’odierno ricorrente, risultando il reclamante gravato, oltre che delle spese della procedura, di un’ulteriore somma ex art.
Art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ.
Il primo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, nn.
Art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
dall’INPS, sospesa l’esecuzione (con provvedimento che resisteva al reclamo proposto dall’odierno ricorrente, risultando il reclamante gravato, oltre che delle spese della procedura, di un’ulteriore somma ex art. 96, comma 3, cod.
Art. 4, commi 1 e 2, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55
– “ illegittimità per violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del d.m.
art. 615 cod. proc. civ
Esperita opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.
art. 111 Cost
6 della CEDUe dell’art. 111 Cost., nullità ai sensi dell’art.
art. 92 cod. proc. civ
civ., in relazione all’art. 92 cod. proc. civ., nonchéerrata applicazione , omessa motivazione in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, sent. 13 maggio 2024, n. 12971
Cass. Sez. 3, sent. 18 maggio 2021, n. 13533
In adesione, pertanto, alla più recente –ma ormai costante – giurisprudenza di questa Corte (in particolare si veda Cass. Sez. 3, sent. 18 maggio 2021, n. 13533, Rv.
Cass. Sez. 3, ord. 14 dicembre 2021, n. 39973
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24073-2022proposto da: PELLICANÒ ANTONINO, domiciliato presso il proprio indirizzo di posta elettronica,rappresentato e difes o da sé medesimo , ex art.86 cod. proc. civ.; -ricorrente - contro ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-INPS, in persona del l egale r appresentante “ pro tempore ” , elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’Istituto, in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentatoe difes o da gli A vvocat i Mauro SFERRAZZA, Vincenzo STUMPO, Massimo BOCCIA NERI; -controricorrente - Avversola sentenza n. 251 /20 2 2 d ella Corte d’appello di Reggio Calabria, depositata in data 04/04/2022;

Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Pignoramento presso terzi - Difetto di contraddittorio nei confronti del terzo pignorato - Provvedimento ex art. 383, co. 3, c.p.c. R.G.N.24073/2022 Cron. Rep. Ud.03/07/2024 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 03/07/2024dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI . FATTI DI CAUSA 1.Antonino Pellicanò ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 251/22 , del 4 aprile 2022 , della Corte d’appello di Reggio Calabria , che – respingendone il gravame esperito i n via di principal ità avverso la sentenza n. 694/14, del 4 settembre 2014 , del Tribunale di Palmi (dichiarando, invece, assorbito quello incidentale condizionato dell’INPS) –ha confermato l’accoglimento delle opposizioni ex art.615 cod. proc. civ. proposte dall’INPS e la conseguente declaratoria di illegittimità delle relative procedure esecutive , promosse dal Pellicanò per il mancato pagamento delle spese generali,dovutegli, a suo dire, dal predetto Istituto.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver promosso pignoramento presso terzi (in persona della società Banca Intesa), per riscuotere,in via esecutiva, i crediti relativi alle sole spese generali, in ordine a quanto dovutogli dall’Inps – che per la sorte capitale aveva, invece, provveduto al pagamento – quale difensore distrattario,in forza di diverse sentenze emesse dal Tribunale di Palmi. Esperita opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. dall’INPS, sospesa l’esecuzione (con provvedimento che resisteva al reclamo proposto dall’odierno ricorrente, risultando il reclamante gravato, oltre che delle spese della procedura, di un’ulteriore somma ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.), l’odierno ricorrente contestava l’eccezione di pagamento sollevata dall’opponente, nonché la decisione del Tribunale di Palmi di sospendere l’esecuzione ex art. 38 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,in legge 15 luglio 2011, n. 111.

Assumeva, in particolare, il Pellicanò che tale norma non potesse applicarsinell’ipotesi – qual è quella di specie – in cui la liquidazione delle spese legali sia stata disposta da sentenze emesseprima della sua entrata in vigore. L’esito del giudizio di primo grado consisteva nella declaratoria di illegittimità di tutte le procedure esecutive (ritenute improcedibili per violazione del suddetto art. 38 del d.l. 98 del 2011), all’infuori di sei, in relazione alle quali l’adito Tribunale dichiarava inammissibile il giudizio di merito, trattandosi di procedure sospese ancorché mai opposte dall’INPS, ponendo le spese del giudizio – nella misura di € 7.961,91 – a carico del Pellicanò, non revocando la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., emessa in sede di reclamo.

Esperito gravame principale dal creditore esecutante, nonché gravame incidentale condizionato dall’INPS, il giudice di seconde cure rigettava il primo e dichiarava assorbito il secondo. 3.Avverso la sentenza della Corte reggina ha proposto ricorso per cassazione il Pellicanò, sulla base – come detto – di cinque motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, nn.

3) e 4), cod. proc. civ. – illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, nonché illegittimità per violazionedegli artt. 11 e 12 preleggi , violazione dell’art. 6 della CEDUe dell’art. 111 Cost., nullità ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. per motivazione apparente, nullità per violazione dell’art. 112 in relazione agli artt. 615 e 618 cod. proc. civ. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – illegittimità per violazione e/o falsa applicazionedell’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011 in relazione all’art.443 cod. proc. civ., oltre a difetto assoluto di motivazione. 3.3. Il terzomotivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn.

3) e 4), cod. proc. civ. – “ illegittimità per violazione dell’art. 669 - septies, comma 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 92 cod. proc. civ., nonchéerrata applicazione , omessa motivazione in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e motivazione apparente. 3.4. Il quartomotivo denuncia –ex art. 360, comma 1, nn.

3) e 5), cod. proc. civ. – “ illegittimità per violazione dell’art. 96 , comma 3, cod. proc. civ., nonché errata applicazione , omessa motivazione, non ravvisabilità della fattispecie “ abuso del processo”a carico del ricorrente. 3.5. Il quintomotivo denuncia –ex art. 360, comma 1, nn.

3) e 5), cod. proc. civ. – “ illegittimità per violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del d.m. 10 marzo 2014,n. 55, applicabile “ ratione temporis”, nonchéomessa motivazione e motivazione apparente.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, l’INPS, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6.Il ricorrente ha presentato memori a .

7. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE 8. In via preliminare, i dubbi di procedibilità del ricorso , derivanti dalla circostanza che è stata prodotta copia del provvedimento impugnato priva dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, possono superarsi, alla luce di quanto affermato da Cass. Sez. 3, sent. 13 maggio 2024, n. 12971, in difetto di contestazione dei dati della sentenza da parte del controricorrente INPS.

9. Ciò premesso, questo Collegio reputa di d oversi pronunciarea norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ. 8.1. Deve, infatti, rilevarsi –sulla base degli atti del presente giudizio di legittimità –il difetto di contraddittorio, sin dal primo grado del giudizio ex art. 615 cod. proc. civ. , nei confronti del terzo pignorato, Banca Intesa, il cui nominativo risulta dal ricorso per cassazione. In adesione, pertanto, alla più recente –ma ormai costante – giurisprudenza di questa Corte (in particolare si veda Cass. Sez. 3, sent. 18 maggio 2021, n. 13533, Rv. 661412-01; in senso conforme Cass.

Sez. 3, ord. 14 dicembre 2021, n. 39973, Rv. 663189-01), deve ribadirsi che“in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato”. A tanto consegue che, essendo mancata la partecipazione al giudizio, sin dalle fasi di merito, di un soggetto, il terzo pignorato appunto, che avrebbe dovuto prendervi parte, deve cassarsi la sentenza impugnata, a norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ., con rimessione della causa al giudice del primo grado, e quindi al Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato, affinché esamini la domanda nel contraddittorio anche della società Banca Intesa, illegittimamente pretermessa nei gradi di merito.

P.Q. M . La Corte pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., rimettendo la causa al Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato, per l’integrazione del contraddittorio e la decisione del merito, oltre che per la liquidazione delle spese processuali anche del presente giudizio di legittimità. Così