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Ordinanza — n. 29819/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of incidental appeal by partially successful party regarding manufacturer liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29819/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The appellant, partially successful in the first instance against Mercedes Benz but explicitly rejected regarding Daimler AG, failed to file an incidental appeal to challenge the lower court's dismissal of the claim against the manufacturer. The court held that only a fully victorious party is exempt from filing an incidental appeal, whereas a partially successful party must actively pursue rejected claims to prevent the issue from becoming res judicata. Consequently, the court ruled that the question of Daimler's liability was settled by the first-instance judgment and could not be re-examined on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 346 c.p.c.; Art. 343 c.p.c.: Only a fully victorious party in the first instance is exempt from filing an incidental appeal; a partially successful party must actively propose an incidental appeal to challenge rejected claims, otherwise those claims become res judicata and cannot be re-examined.

Parole chiave

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incidental appeal requirement partial victory in first instance res judicata on rejected claims manufacturer liability defense procedural default in appeal responsabilità per danno da prodotti garanzia per i difetti della cosa industria automobilistica

Disposizioni normative citate

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Art. 346 c.p.c.
Sostenne a tal fine di essere legittimato a riproporre la domanda ex art. 346 c.p.c. senza essere onerato della formulazione di un motivo di appello incidentale nei confronti di Daimler.
Art. 343 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Stante la mancata decadenza dal potere di proporre appello incidentale, il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dell’art. 112 c.p.c. omettendo di pronunciare sulla condanna di Daimler.
art. 1490 c.c
47 del 29/1/2015, accolse la domanda solo nei confronti di Mercedes Benz, rigettandola espressamente nei confronti di Daimler, ritenendo che l’acquirente dell’autovettura potesse far valere, nei confronti della venditrice, la responsabilità a titolo contrattuale ai sensi dell’art. 1490 c.c.
art. 346 c.p
Sostenne a tal fine di essere legittimato a riproporre la domanda ex art. 346 c.p.c.
art. 112 c.p
Stante la mancata decadenza dal potere di proporre appello incidentale, il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 346 cod. proc. civ
Sostenne a tal fine di essere legittimato a riproporre la domanda ex art. 346 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U. n. 12067 del 24/5/2007
Questa Corte fin dalla pronuncia Cass., S.U. n. 12067 del 24/5/2007, ha affermato che “Soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art.
Cass., 3, n. 6550 del 14/3/2013
civ., può limitarsi a riproporle mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione, di cui intende ottenere l'accoglimento, ha l'onere di proporre appello incidentale, penail formarsi del giudicato sul rigetto della stessa (negli stessi termini Cass., 3, n. 6550 del 14/3/2013;
Cass., 1, n. 9889 del 13/5/2016
Cass., 1, n. 9889 del 13/5/2016; Cass., 1, n.
Cass., 1, n. 9265 del 6/4/2021
9889 del 13/5/2016; Cass., 1, n. 9265 del 6/4/2021).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 15058/2021 proposto da : COSTANZO SEBASTIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato CRISTINA DEBORAH e domiciliato presso il domicilio digitale della medesima Pec: -ricorrente- contro DAIMLER AG, in persona dei procuratori, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO SPINELLA ed elettivamente domiciliat a presso lo studio del medesimoin ROMA, via Barberini 36 Pec: -controricorrente- nonchè contro MERCEDES BENZ ITALIA SPA -intimata- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di CATANIA n. 319/2021 depositata il 20/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/06/2024 dalla Consigliera Dott.ssa ANNA MOSCARINI. Rilevato che Il sig. Sebastiano Costanzo convenne in giudizio davanti al Giudice di Pace di Acireale la società Mercedes Benz Italia SpA (di seguito Mercedes Benz) per sentir accertare la responsabilità e la condanna della convenuta, in qualità di produttore ai sensi del d.P.R. n. 224 del 1988, al risarcimento dei danni conseguenti ad un difetto di produzione dell’autovettura Smart acquistata dall’attore, autovettura che aveva preso fuoco all’improvviso.

La Mercedes Benz si costituì in giudizio eccependo in primis il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto essa si era limitata a commercializzare il prodotto, il quale era stato fabbricato dalla società tedesca Daimler AG (di seguito Daimler) come deducibile anche dal libretto di circolazione del veicolo. Il Giudice di Pace, ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Daimler, dispose una CTU tecnica la quale individuò la causa primaria dell’incendio nel “cedimento strutturale del supporto centrale del motore; la rottura ha determinato maggiori oscillazioni e vibrazioni anomale del motore, provocando l’allargamento delle fasce di contenimento della zona turbina e la successiva fuoriuscita del lubrificante il quale, a contatto con il catalizzatore, ha preso fuoco; la benzina ha fatto il resto…il supporto di gomma centrale del motore, causa del danno, aveva un difetto di fabbricazione, costituente “vizio strutturale” del bene”.

Il Giudice di Pace, con sentenza n. 47 del 29/1/2015, accolse la domanda solo nei confronti di Mercedes Benz, rigettandola espressamente nei confronti di Daimler, ritenendo che l’acquirente dell’autovettura potesse far valere, nei confronti della venditrice, la responsabilità a titolo contrattuale ai sensi dell’art. 1490 c.c. per vizi della cosa e dell’art. 138 ss del Codice del Consumo e, a titolo extracontrattuale, ai sensi dell’art. 114 e ss. del Codice del Consumo e della responsabilità del produttore di cui alla legge del 1988 e non potesse, invece, far valere nei confronti della Daimler alcuna domanda, non avendo avuto il cliente acquirente alcun rapporto diretto con la società che aveva fabbricato l’autovettura.

Il giudice riconobbe alla Mercedes Benz il solo diritto di regresso nei confronti della Daimler per il danno liquidato in favore del Costanzo. Avverso la sentenza la Mercedes Benz propose appello deducendo di essere il mero importatore in Italia del veicolo de quo, come tale estraneo ad ogni profilo di responsabilità per difetto di produzione e chiese, per quanto ancora di interesse, la riforma della sentenza di primo grado per non avere la stessa statuito su tutta la domanda e dunque anche sulla domanda dell’attore di ottenere il risarcimento dalla società terza chiamata.

Costanzo si costituì nel giudizio di appello sostenendo la fondatezza della sentenza di primo grado e chiese, senza proporre appello incidentale sulla sentenza che aveva rigettato la sua domanda nei confronti di Daimler, che, nel caso in cui l’appello di Mercedes Benz fosse accolto, il Tribunale pronunciasse la condanna della Daimler al risarcimento dei danni. Sostenne a tal fine di essere legittimato a riproporre la domanda ex art. 346 c.p.c. senza essere onerato della formulazione di un motivo di appello incidentale nei confronti di Daimler.

Il Tribunale di Catania, pronunciando in grado di appello, ha accolto il gravame di Mercedes Benz, rigettando la domanda nei suoi confronti e non ha pronunciato sulla domanda risarcitoria formulata nei confronti di Daimler. Ha ritenuto che il Costanzo, dopo aver chiamato in giudizio la Daimler, avesse deciso di tener ferma la domanda di responsabilità per danno da prodotto difettoso anche nei confronti di Mercedes Benz ma tale domanda non poteva essere accolta essendo individuata nella Daimler la società produttrice del veicolo (art. 116, comma 1 Codice del Consumo:

Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale…). Conseguentemente, accolto l’appello e rigettata la domanda risarcitoria nei confronti di Mercedes Benz, il Tribunale ha altresì accolto la domanda di ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado ed ha condannato Costanzo a rifondere a Mercedes Benz le spese del doppio grado. Avverso la sentenza Sebastiano Costanzo propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Resiste la Daimler A.G. con controricorso. Considerato che Con l’unico motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e 113 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. -il ricorrente lamenta che la corte del merito, nonostante la sua domanda fosse stata formulata sia in primo grado sia in appello alternativamente nei confronti di Mercedes Benz e di Daimler, non si sia pronunciata su tutta la domanda e dunque sulla condanna della Daimler. Sul punto ribadisce che esso attore, vittorioso in primo grado, si sia legittimamente limitato a chiedere, per l’ipotesi in cui fosse accolta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della Mercedes Benz, la declaratoria di responsabilità della Daimler e la condanna della medesima al risarcimento del danno.Il Tribunale avrebbe dovuto respingere espressamente la tesi difensiva di Mercedes Benz secondo cui, non essendosi il Costanzo costituito nel giudizio di appello nel rispetto dei termini previsti dagli artt. 343 e 166 c.p.c., lo stesso era decaduto dal potere di proporre appello incidentale.

Ad avviso del ricorrente la decadenza non si era prodotta perché egli aveva esposto le proprie difese in grado di appello non essendovi alcuna necessità di proporre un motivo di appello incidentale sul rigetto della domanda risarcitoria nei confronti di Daimler. Stante la mancata decadenza dal potere di proporre appello incidentale, il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dell’art. 112 c.p.c. omettendo di pronunciare sulla condanna di Daimler. Il motivo è infondato. Questa Corte fin dalla pronuncia Cass., S.U. n. 12067 del 24/5/2007, ha affermato che “Soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ., può limitarsi a riproporle mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione, di cui intende ottenere l'accoglimento, ha l'onere di proporre appello incidentale, penail formarsi del giudicato sul rigetto della stessa (negli stessi termini Cass., 3, n. 6550 del 14/3/2013;

Cass., 1, n. 9889 del 13/5/2016; Cass., 1, n. 9265 del 6/4/2021). L’odierno ricorrente non può ritenersi integralmente vincitore in primo grado perché se la domanda nei riguardi della Mercedes Benz è stata accolta, la domanda di condanna della Daimler al risarcimento del danno è stata espressamente rigettata. Ne consegue che non poteva, in grado di appello, limitarsi a riproporre ai sensi dell’art. 346 c.p.c. la propria domanda nei confronti di Daimler ma avrebbe dovuto proporre appello incidentale.In difetto della relativa proposizione, sul rigetto della domanda subordinata nei confronti della Daimler è sceso il giudicato, non potendo la questione essere più riproposta, non dovendo pertanto il giudice del gravame pronunciarsi al riguardo.

Conclusivamente il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 1.800,00, di cui € 1.600,00 per onorari), oltre accessori di legge e spese generali al 15%, in favore della parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello