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Ordinanza — n. 29813/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on appeal court's correct application of lease termination clauses over statutory penalty rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29813/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by Sidera Real Estate against the Milan Court of Appeal's judgment. The lower court correctly rejected the tenant's claim for restitution of lease payments, ruling that specific contractual penalty clauses governed the termination rather than the statutory provision cited by the appellant. The Court of Appeal provided adequate reasoning, aligning with established Supreme Court jurisprudence that statutory rules do not automatically apply when parties have agreed on different terms for contract resolution.

Regesto Legislator

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Art. 1526, comma 1, Codice civile; Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.: The Supreme Court holds that statutory provisions on lease termination do not automatically apply when parties have contractually regulated the effects of resolution, and an appeal is inadmissible if the Court of Appeal's decision is adequately motivated.

Parole chiave

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lease termination clauses statutory penalty rules contractual autonomy appeal admissibility judicial motivation Civil Code provisions contractual resolution diritto di riprendere il possesso della cosa

Disposizioni normative citate

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Art. 1526, comma 1, Codice civile
826826/001 826830/001 e 826842/001 ex art. 1526, comma 1, Cod.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Con il terzo motivo la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, comma 4, c.p.c., in relazione art.
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Va al riguardo posta in rilievo l’insussistenza della lamentata contraddizione della motivazione d ella decisione impugnata – invero nemmeno debitamente segnalata nel ricorso, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.–per converso adeguatamente motivata anche in temadi clausola penale.
Art. 281 sexies c.p.c.
7291/2021, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., ha rigettato la domanda attrice, ritenendo che ai contratti non si applicava (in concreto) la disciplina prevista dall’art.
Art. 702 bis c.p.c.
A seguito dell’inadempimento dell’utilizzatricela società concedente ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento dei canoni di leasing maturati e non pagati sino alla data della intimata risoluzione dei contratti (avvenuta con raccomandata del 1.2.2017) e con separato ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
art. 702 bis c.p
A seguito dell’inadempimento dell’utilizzatricela società concedente ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento dei canoni di leasing maturati e non pagati sino alla data della intimata risoluzione dei contratti (avvenuta con raccomandata del 1.2.2017) e con separato ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
art. 281 sexies c.p
7291/2021, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., ha rigettato la domanda attrice, ritenendo che ai contratti non si applicava (in concreto) la disciplina prevista dall’art.
art. 111 comma 3 c.p
art. 2909 c.c
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la la violazione dell’art. 2909 c.c.,in riferimento all’art.
art. 1526 c.c
Pertanto, alcun giudicato sull’inapplicabilit̀ dell’art. 1526 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., Sez. I, Ord., 11 aprile 2024, n. 9776
Cass. civ., Sez. I, Ord., 11 aprile 2024, n. 9776; Cass.
Cass. civ., Sez. II, Ord., 31 marzo 2022, n. 10525
9776; Cass. civ., Sez. II, Ord., 31 marzo 2022, n. 10525; Cass.
Cass. civ., Sez. II, Ord., 30 luglio 2021, n. 21937
10525; Cass. civ., Sez. II, Ord., 30 luglio 2021, n. 21937; Cass.
Cass. civ., Sez. VI, 11 agosto 2021, n. 22698
21937; Cass. civ., Sez. VI, 11 agosto 2021, n. 22698).
Cass. civ., Sez. I, Ord., 7 aprile 2014, n. 8053
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30086/2022 R.G. proposto da : SIDERA REAL ESTATE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,elettivamente domiciliata in Roma di Porta Pinciana, 6, presso lo studio dell’avvocato VAVALLI JACOPO che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZITO ALBERTO; -ricorrente- contro NEPRIX S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 9, presso lo studio dell’avvocato FEDERICI PIERLUIGI che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonchè contro BANCO BPM S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati CAVICCHI STEFANO, CAMERINI RUGGERO, DALPIAZ STEFANO; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3289/2022depositata il 20/10/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.Le società Banco BPM spa (concedente) e Sidera Real Estate Srl (utilizzatore) in data 20.2.2008 hanno stipulato tre contratti di leasing traslativo aventi ad oggetto tre unit ̀ immobiliari, ad uso negozio, site nel Comune di Roma. A seguito dell’inadempimento dell’utilizzatricela società concedente ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento dei canoni di leasing maturati e non pagati sino alla data della intimata risoluzione dei contratti (avvenuta con raccomandata del 1.2.2017) e con separato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha domandato la risoluzione dei tre contratti di leasing e la restituzione degli immobili.

A seguito dell’intervenuta risoluzione dei tre contratti per inadempimento dell’utilizzatrice e avvenuta consegna alla Banca delle relative unit̀ immobiliari, la società Sidera Real Estate Srl ha introdotto il presente giudizio volto ad ottenere la restituzione dei canoni pagati con riferimento ai contratti di leasing n. 826826/001 826830/001 e 826842/001 ex art. 1526, comma 1, Cod. civ. La società Banco BPM spa si è oppo sta alla domanda azionata da Sidera con condanna di questa al risarcimento da lite temeraria, oltre al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale da determinare in corso di causa.

Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 7291/2021, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., ha rigettato la domanda attrice, ritenendo che ai contratti non si applicava (in concreto) la disciplina prevista dall’art. 1526, comma 1, del Codice civile, ma dovevano trovare applicazione le clausole penali contenute all’art. 15.3 dei contratti intercorsi tra le parti. Contestualmente ha rigetta to la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno svolta dalla Banca, ritenendola generica e non contenente elementi utili per la sua determinazione.

Inoltre, il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile la costituzione di Neprix srl, in quanto “non risultava provata la sua legittimazione”.

2. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 3289/2022 pubblicata il 20.10.2022, ha riten uto ammissibile la costituzione di Neprix srl, atteso che ai sensi dell’art. 111 comma 3 c.p.c l’intervento può̀ essere legittimamente effettuato anche in grado d’appello, con conseguente infondatezza dell’eccezione di inammissibilit̀̀ della produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione volta a dimostrare la legittimazione di Neprix ad intervenire nel processo. Dai documenti versati in atti e, in particolare, dalla copia integrale del contratto di cessione dei crediti sottoscritto il 25.6.2020 da Banco BPM spa con DORIA SPV s.r.l. (di cui Neprix ̀ procuratrice e mandataria), con i relativi allegati nei quali figurano tra i rapporti ceduti i riferimenti specifici ai tre contratti oggetto di causa, nonché̀ dalla dichiarazione scritta rilasciata dal Banco BPM con la quale quest’ultimo conferma l’intervenuta cessione dei crediti afferenti ai contratti di leasing espressamente richiamati nella medesima dichiarazione, risultava pienamente provata l’intervenuta cessione dei contratti di leasing in oggetto alla Doria SPV con conseguente sua legittimazione a partecipare al presente giudizio.

Nel merito ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale perché aderente all’orientamento giurisprudenziale indicato anche dalla Corte di Cassazione con la pronuncia a SSUU del 28 gennaio 2021 n. 2061. Ha altresì rigettato l’appello incidentale del Banco BPM.

3. Avverso tale sentenza Sidera Real Estate S.r.l. propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi. 3.1. Resistono con autonomi controricorsi le società Banco BPM s.p.a. e Arec Neprix S.p.a., nella sua qualità di procuratrice e mandataria di DORIA SPV S.r.l.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la la violazione dell’art. 2909 c.c.,in riferimento all’art. 360, 1 comma n. 3, c.p.c., Lamenta che la decisione impugnata si po n e in contrasto con i principi in tema di giudicato esterno, dal momento che causa petendie petitum , nel giudizio de quo e in quello di opposizione a decreto ingiuntivo (definito con sentenza n. 4111/2020 del Tribunale di Milano, passata in giudicato), sarebbero distinti. Pertanto, alcun giudicato sull’inapplicabilit̀ dell’art. 1526 c.c. si sarebbe verificato per effetto di tale sentenza. 4.2.

Con il secondo motivo denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 384, comma 2, 324 c.p.c. e 2909 c.c., nonché delle norme sul giudizio di rinvio (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Si duole che, a fronte della disciplina contenuta nell’art. 15 delle condizioni generali di contratto, la corte di merito abbia erroneamente ritenuto inapplicabile l’art. 1526 c.c., richiamando espressamente a sostegno di tale decisione la sentenza n. 2061/2021 delle Sezioni Unite, laddove (i) questa decisione, nell’ipotesi di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore ha riconosciuto l’eccessivit̀ della penale che consente al concedente di mantenere sia la proprietà del bene che i canoni riscossi, detraendo quanto ricavato dalla futura vendita del medesimo bene; (ii) il citato art. 15 è in contrasto con la disciplina dettata dall’art. 1526, commi 1 e 2, c.c., con conseguente nullità della pattuizione contrattuale. 4.3.

Con il terzo motivo la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, comma 4, c.p.c., in relazione art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Lamenta essere la motivazione dell’impugnata sentenza illogica e incomprensibile, e pertanto nulla, avendo - c ome già il primo giudicedi prime cure- la c orte d’appello ritenuto applicabile d’ufficio la penale, malgrado il rigettodella relativa domanda. 4.4. Con il quarto motivo denunzia la violazione degli artt. 334, comma 1, 327 c.p.c., 3 e 111, comma 2, Cost., nonché la falsa applicazione dell’art. 343 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

Lamenta essere l’appello incidentale proposto dalla Banca inammissibile per tardività, atteso che l’interesse ad impugnare la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale – volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’art. 15 delle condizioni generali– non è in sorto con l’impugnazione principale, bensìin via autonoma, essendo pertanto controparte decadut a dal diritto di proporre il gravame. 5.Il primo motivo è inammissibile. Come questa Corte ha avuto ripetutamente modo di affermare, perché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria.

Attestazione, questa, indispensabile, dato che la parte che eccepisce (o contesta come nel caso di specie) il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola dell’idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (Cass.

S.U. n. 4909/2016; Cass. 9746/2017; Cass. n. 21469/2013; Cass.19883/2013; Cass. n. 10623/2009; Cass. n. 27881/2008; Cass. n. 8478/2008; Cass. 22644/2004). Pertanto, alla luce di tale orientamento, l’attestazione del Cancelliere sarebbe mezzo di prova indispensabile del giudicato, e ciò anche in caso di mancata contestazione da parte del controinteressato. Orbene, nella specie la società ricorrente non ha depositato la sentenza di cui contestail passaggio in giudicato. 5.1.Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilit̀ prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che la ricorrente non riporta debitamente nel ricorso per intero l’art. 15 delle condizioni generali dei tre contratti di leasing asseritamente in contrasto con il disposto del citato art. 1526, 1 e 2comma, c.c. (cfr. p. 5, ricorso principale).

Inoltre, il motivo è inammissibile perché nell’impugnata sentenza la corte territoriale ha fatto invero piena e corretta applicazione dei principi affermati da Cass., Sez. Un., n. 2061 del 2021. Né la ricorrenteadduce argomenti idonei a superare i principi sopra affermati, con conseguente declaratoria di inammissibilità del motivo in esame ai sensi dell’art. 360 bis, 1 comma n. 1, c.p.c. 5.2.Il terzo motivo è inammissibile. Va al riguardo posta in rilievo l’insussistenza della lamentata contraddizione della motivazione d ella decisione impugnata – invero nemmeno debitamente segnalata nel ricorso, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.–per converso adeguatamente motivata anche in temadi clausola penale.

Aggiungasi che le Sezioni Unite di questa Corte, a partire dalla sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, a cui sono seguite numerose pronunce conformi, hanno affermato che, in sede di legittimità, il vizio di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione, violativo dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sussiste solo quando la motivazione manca graficamente, ovvero quando si tratta di “motivazione del tutto apparente”, o di “motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile”, o ancora di “manifesta e irriducibile sua contraddittoriet̀”, dovendo peraltro detti vizi emergere dalla obiettiva lettura della decisione impugnata, senza possibilità di ricavarla da altri elementi (cfr.

Cass. civ., Sez. I, Ord., 11 aprile 2024, n. 9776; Cass. civ., Sez. II, Ord., 31 marzo 2022, n. 10525; Cass. civ., Sez. II, Ord., 30 luglio 2021, n. 21937; Cass. civ., Sez. VI, 11 agosto 2021, n. 22698). Nel caso, la Corte di appello ha motivato in modo coerente, logico e adeguato la sua decisione, richiamando la decisione di primo grado, che ha espressamente condiviso, e spiegando che l’applicazione dell’art. 1526 c.c. non ̀ automatica e non ̀ giustificata quando, come nel caso di specie, le parti hanno regolato pattiziamente gli effetti della risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore (cfr. pp. 5-6, sentenza n. 3289/2022). 5.3.

Il quarto motivo di ricorso (mediante il quale, come s’̀ visto, la ricorrente sostiene che il giudice d’appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile per tardivit̀ l’appello incidentale proposto dalla Banca, dal momento che l’interesse ad impugnare la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale – volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’art. 15 delle condizioni generali –in via autonoma) è infondato. Infatti, l’appello incidentale proposto dalla Banca (in ordine alla propria richiesta risarcitoria) ̀ stato respinto dalla Corte d’appello, con conseguente venir meno dell’interesse della ricorrente all’attuale motivo di impugnazione.

6. All’inammissibilit̀ e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle controricorrenti società Banco BPM s.p.a. e Arec Neprix S.p.a.,seguono la soccombnza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000 ,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge , in favore della controricorrente società Arec Neprix S.p.a.; in complessivi euro 9.200,00, di cui euro 9.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore in favore della controricorrente società Banco BPM s.p.a. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu