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Ordinanza — n. 29810/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on independent guarantee bonds, citing lack of good faith violation and irrelevant statutory derogation nullity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29810/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the claimants' challenge against a lower court's confirmation of a mandatory payment order. The court found that the lower court correctly identified the bonds as independent guarantees where good faith principles did not apply due to the impossibility of verifying construction works, and the alleged nullity of a specific banking sector derogation was irrelevant. Consequently, the court rejected the arguments regarding the accessory nature of the contracts and ordered the appellants to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 1175 c.c.; Art. 1375 c.c.; Art. 1957 c.c.; Art. 1957 c.c. (deroga); Art. 1957 c.c. (nullità): In independent guarantee contracts, the principle of good faith does not apply, and alleged nullities of specific banking sector derogations are irrelevant to the validity of the guarantee.

Parole chiave

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independent guarantee bonds good faith principles statutory derogation nullity accessory nature mandatory payment order Cassation appeal dismissal construction cost insurance surrogazione delle Comunità

Disposizioni normative citate

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Art. 1175 c.c.
Art. 1375 c.c.
Art. 1957 c.c.
Ambrosi comporta di regola la non applicabilità dell'art. 1957 c.c., caratterizzandosi il rapporto per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà, ferma restando l'esperibilità dell'exceptio doli (tra tante e di recente, Cass.
Art. 380-bis 1 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma
art. 1957 cod. civ
360 n.3 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1957 cod. civ., CC 25.06.2024 Ric.
art. 1957 c.c
Ambrosi omessa valutazione di fatti rilevanti.”; in particolare, lamentano la nullità della deroga all’art. 1957 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., Sez. 3, 16/04/2024, n. 10161
Cass. Sez. 3, 22/11/2019 n. 30509
1957 c.c., caratterizzandosi il rapporto per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà, ferma restando l'esperibilità dell'exceptio doli (tra tante e di recente, Cass. Sez. 3, 22/11/2019 n. 30509 , Cass.
Cass. Sez. 3, 3/11/2021 n. 31313
30509 , Cass. Sez. 3, 3/11/2021 n. 31313);
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Ordinanza — n. 12578/2024 — snciv
Italian Court dismisses appeal on subrogation and recourse, upholding lower court's rejection of res judicata and prescription defenses.
Ordinanza — n. 12800/2026 — snciv
Cassation court dismisses appeal against autonomous guarantee enforcement due to lack of specific legal argumentation.
Ordinanza — n. 2024/2025 — snciv
Italian Court of Cassation dismisses administrative jurisdiction claim, allowing ordinary court to hear insurance bond disputes.
Ordinanza — n. 2292/2024 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeals against first-instance liability ruling for road collapse and custodian negligence.
Ordinanza — n. 26557/2021 — snciv
Cassation Court dismisses jurisdiction regulation appeals regarding precautionary measures as inadmissible. The court rules that jurisdiction regulation appeals are not admissible for precautionary proceedings. The court held that jurisdiction regulation appeals are inadmissible for precautionary measures because no appeal exists against their finality, and the requirement for a substantive trial to be pending is not met by a mere suspension decree. The court decided the appeals are inadmissible because the substantive trial is not yet pending, and the mere issuance of a suspension decree does not satisfy the requirement for a pending substantive trial. The court ruled that jurisdiction regulation appeals are inadmissible for precautionary measures since no appeal exists against their finality, and the requirement for a pending substantive trial is not met by a mere suspension decree. The court decided the appeals are inadmissible because the substantive trial is not yet pending, and the mere issuance of a suspension decree does not satisfy the requirement for a pending substantive trial.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30853/2021R.G. proposto da Carla DEL QUATTRO rappresentata e difes a dall’avv. Francesco Felaco,come da procura in calce al ricorso, e Francesco FELACO , difeso da sé medesimo (Pec : francesco.felaco@ordineavvocatipescarapec.it), elettivament e domiciliatiin ROMA presso la Cancelleria della Corte di cassazione, Piazza Cavour; -ricorrenti - contro Oggetto:Fideiussione – Garanzia autonoma. CC 25.06.2024 Ric. n. 30853/2021 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a. , in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Sciuto e Ruggero Barile (P ec : fi l ipposciuto @ ordineavvocatiroma.it, ruggero.barile@milano.pecavvocati.it), giusta procura in calce al controricorso , elettivamente domiciliata presso lo studiodel primo, in ROMA , V ia E. Gianturco n. 6/10 ; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n . 2 59 1 /2021, depositata in data 8.09.2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 /0 6 /202 4 dalla ConsiglieraDott.ssa Irene Ambrosi .

Ritenuto che 1. la Corte d’ A ppello di Milano ha rigettato il gravame proposto da Carla Del Quattro in qualità di erede di Gino Battistel e da Francesco F elaco avverso la sentenza n.11381/2018 del Tribunale di Milanoe ha condannato entrambi gli appellanti,in solido, a rifondere le spese del grado in favore della società appellata; 2.per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Milano aveva rigettato l ’ opposizione proposta da Francesco Felaco e Carla Del Quattro e per l’effetto,confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 16071/2017 con cui ilTribunale di Milano aveva loro ingiunto, su ricorso diUnipolSai Assicurazioni, proposto in via di rivalsa e di surrogacon riferimento alle polizze fideiussorie nn. 7000048124 e D23502477, sottoscritte entrambe da Gino Battistel e da Francesco Felaco, emesse a favore del Comune di Pescara a garanzia dell’obbligazione di pagamento di costi di costruzione ed oneri di urbanizzazione meglio descritti in polizza, nonché in ragione delle appendici per pattuizione di coobbligazione solidale annesse ad entrambe le polizze, dalla assicurazione saldate in favore dello stesso Comune;

CC 25.06.2024 Ric. n. 30853/2021 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi nello specifico, la Compagnia assicurativa aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 16071/2017 con cui aveva ingiunto, tra gli altri,a Carla Del Quattro (erede di Gino Battistel) di pagare la somma di € 22.816,56 e d a Francesco Felaco il pagamento della somma di € 36.264,64, oltre interessi e spese del monitorio;

3. a vverso la sentenza d ella Corte d’ appello di Milano , Carla Del Quattro e Francesco Felaco hannoproposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; haresistito con controricorso Unipolsai Assicurazionis.p.a.; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; le parti hanno depositato rispettivamemoria. Considerato che 1.con il primo motivo i ricorrenti censura no a norma dell’ “ a rt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e omessa valutazione di fatti rilevanti”; in particolare, lamentano che la Corte d’appello abbia erroneamente interpretato il titolo de quo quale contratto autonomo di garanzia , non abbiavalutato le dichiarazioni formulate del Comune di Pescara da cui risultava che le opere oggetto di garanzia erano state regolarmente eseguite e non collaudate solo per inadempienza del Comunestesso (realizzazione vasca primo accumulo acqua piovana e impianto di sollevamento) e d omesso di decidere se la mancata costituzione da parte della UNIPOLSAI Ass.ni nel giudizio promosso dal Comune di Pescara, in seguito alle contestazioni sollevate stragiudizialmente dalla resistente, costituisca o meno, palese violazione dei doveri di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) da parte della Unipolsai, con conseguente legittimo rifiuto da parte dei fideiussori all’azione di rivalsa. 2.con il secondo motivo denunciano a norma dell’ “ Art. 360 n.3 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1957 cod. civ., CC 25.06.2024 Ric. n. 30853/2021 Pres L.A.Scarano Est.

I. Ambrosi omessa valutazione di fatti rilevanti.”; in particolare, lamentano la nullità della deroga all’art. 1957 c.c. e contestano che la decisione impugnata si sia limitata a richiamare « l’orientamento già espresso nella propria decisione pubblicata in data 22.7.20, sulla base del quale il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2.5.2005 si riferisce soltanto al settore bancario»; insistono nel ritenere che dal momento in cui la società di assicurazione svo l ge un’attività creditizia e tale deve ritenersi il rilascio di fideiussione, in mancanza di espressa previsione legislativa, andranno applicate per analogia le regoleprescritte p er l’attività creditizia svolta dalle banche, con le preclusioni e nullità della clausola di deroga ex art.1957 cod. civ. 3.i motivi, che p ossono essere congiu n tamente esaminati per l’evidente nesso di connessione, sono inammissibili ; in primo luogo , va osservato che con essi i ricorrenti denunziano vizio di motivazione ex n. 5 dell’art 360, 1° comma, c.p.c. per avere la corte territoriale omesso l’ esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;

è sufficiente in proposito evidenziare che trattandosi di “doppia conforme” la censura non è ammissibile e che, peraltro, non costituisce "fatto" suscettibile di fondare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. l'omesso esame delle argomentazioni o deduzioni difensive della parte (v. in tal senso, tra altre, Cass. Sez. 5, 13/04/2021 n. 9637); in secondo luogo,a prescindere dalla formale intestazione dei motivi le censure formulate da entrambi i mezzi attengono nella sostanza a profili di fatto prospettando in realtà la richiesta a questa Corte di un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espletato dalla c orte d' a ppello, omettendo di considerare che tanto l'accertamento dei fatti, quanto l'apprezzamento -ad esso funzionale -delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a CC 25.06.2024 Ric. n. 30853/2021 Pres L.A.Scarano Est.

I. Ambrosi dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (si veda, da ultimo, Cass. civ., Sez. 3, 16/04/2024, n. 10161); invero,i ricorrenti - reiterando con il ricorso di legittimità le doglianze già proposte avverso la sentenza di prime cure - non si confrontanocon la ratio decidendi della decisione impugnata , in base alla quale è pacifica tra le stesse parti la natura di contratti autonomi di garanzia di entrambe le polizze fideiussorie in esame (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata, all’inizio), avendo la corte di merito escluso,condividendo le argomentazioni già svolte dal Tribunale,che con la mantenuta condotta la compagnia di assicurazione abbia violato i canoni di buon fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.,tenuto conto che le richieste di escussione erano giustificate dall’impossibilità di collaudo delle opere di urbanizzazione ( ga rantit e dalle due polizze conclusedalle società costruttric i a garanzia dell'esecuzione ) , senza possibilità per l’assicurazionegarante di opporre eccezioni di sorta e che, per l’altro verso, il pagamento era avvenuto a seguito di specifica ordinanza giudiziale emessa d al Tribunale di Pescara , sebbene l’assicurazione si fosse attivata tempestivamente per contrastare l’escussione delle polizze in esame; la corte di merito ha inoltre sinteticamente spiegato, pur premettendo che il Tribunale non ha effettivamente risposto alla doglianza degli originari opponentied odierni ricorrenti in ordine alla pretesa nullità della deroga all’art. 1957 c.c., che i ricorrenti non avevano censurato la sentenza di prime cure - come avrebbero dovuto-per omessa pronuncia, altresì osserva nd o che la denunciata nullità della deroga ex art. 1957 c.c . contenuta nelle appendici di coobbligazioneè comunque irrilevante , in quanto « il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2.5.2005 si riferisce soltanto al settore bancario» (pag. 7 della motivazione della sentenza impugnata); nella sentenza impugnata la corte di merito , pertanto , si è sostanzialmente uniformata all’orientamento di questa Corte secondo cui la stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, CC 25.06.2024 Ric. n. 30853/2021 Pres L.A.Scarano Est.

I. Ambrosi comporta di regola la non applicabilità dell'art. 1957 c.c., caratterizzandosi il rapporto per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà, ferma restando l'esperibilità dell'exceptio doli (tra tante e di recente, Cass. Sez. 3, 22/11/2019 n. 30509 , Cass. Sez. 3, 3/11/2021 n. 31313);

4. le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoin favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso . C ondanna i ricorrent i al pagamento, in solido , delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie al 15% e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma