Ordinanza — n. 29786/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3506/2023R.G. proposto da BONANNI GIOVANNINO, rappresentato e difes o dall’Avv. Roberta Duò –ricorrente – contro PHOENIX ASSET MANAGEMENT S.P.A., QUALE MANDATARIA DI AURORA SPV S.R.L. E DI POPP-1 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Benedetto Gargani e dall’Avv. Guido Gargani –controricorrente – nonché contro BONANNI ERMELINDA, BONANNI SABATINO, BONANNI AMERIGO, BONANNI ADELAIDE, BONANNI IOLE,rappresentati e difesi dall’Avv. Giovanna Cantoni –controricorrenti – APPELLO – INAMMISSIBILITÀ r.g. n. 3506/2023 Cons. est.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 325 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 29786/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che l’unico motivo, per nullità della sentenza e del procedimento, censura la declaratoria di inammissibilità dell’appello; r.g. n. 3506/2023 Cons. est. Raffaele Rossi ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello ha ritenuto superato il termine per il deposito del ricorso fissato dall’art. 325 cod. proc. civ., senza esaminare «i documenti allegati al ricorso, come ben descritti nell’indice redatto a conclusione dello stesso […] e l’indice redatto ai fini del deposito telematico dove l’allegato pdf D) è espressamente così indicato “notifica sentenza avv.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3506/2023R.G. proposto da BONANNI GIOVANNINO, rappresentato e difes o dall’Avv. Roberta Duò –ricorrente – contro PHOENIX ASSET MANAGEMENT S.P.A., QUALE MANDATARIA DI AURORA SPV S.R.L. E DI POPP-1 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Benedetto Gargani e dall’Avv. Guido Gargani –controricorrente – nonché contro BONANNI ERMELINDA, BONANNI SABATINO, BONANNI AMERIGO, BONANNI ADELAIDE, BONANNI IOLE,rappresentati e difesi dall’Avv. Giovanna Cantoni –controricorrenti – APPELLO – INAMMISSIBILITÀ r.g. n. 3506/2023 Cons. est.
Raffaele Rossi avverso la sentenza n. 7502/2022della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata il giorno 23 novembre2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; Rilevato che nella procedura di espropriazione forzata promossa in danno di Giovannino Bonanni, avente ad oggetto quota di proprietà indivisa su un immobile in contitolarità di Nino Bonanni (cui lite pendente sono succeduti, a causa di morte, Ermelinda, Sabatino, Amerigo, Adelaide e Iole Bonanni), il debitore esecutato formulò istanza di estinzione del procedimento, adducendo la tardiva riassunzione dello stesso (sospeso nelle more dello svolgimento del giudizio di divisione «endoesecutiva») ad opera delprocedente, Phoenix Asset Management S.p.A.; il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma rigettò l’istanza, pronuncia poi confermata in sede di reclamo exart. 630 cod. proc. civ.; la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato l’inammissibilità per tardività dell’appello interposto da Giovannino Bonanni, sul rilievo del deposito del ricorso in data 3 novembre 2022, elasso il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, avvenuta il 3 ottobre 2022; ricorre per cassazione Giovannino Bonanni, per un motivo; resistono all’impugnazione la Phoenix Asset Management S.p.A. e, con altro ma unitario controricorso, Ermelinda, Sabatino, Amerigo, Adelaide e Iole Bonanni; le parti controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine stabilito dal secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
Considerato che l’unico motivo, per nullità della sentenza e del procedimento, censura la declaratoria di inammissibilità dell’appello; r.g. n. 3506/2023 Cons. est. Raffaele Rossi ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello ha ritenuto superato il termine per il deposito del ricorso fissato dall’art. 325 cod. proc. civ., senza esaminare «i documenti allegati al ricorso, come ben descritti nell’indice redatto a conclusione dello stesso […] e l’indice redatto ai fini del deposito telematico dove l’allegato pdf D) è espressamente così indicato “notifica sentenza avv.
Cantoni del 4.10.2021”»; per contro «agli atti del processo è presente la notifica della sentenza via pec del 4.10.2021 (e non del 3.10.2021)», sicché l’appello era tempestivo; il motivo è inammissibile; la censura sollevata imputa al giudice territoriale di aver mal individuato la data di notifica della sentenza impugnata (ovvero il dies a quodell’appello) per effetto di un’errata lettura degli atti processuali, non già di un apprezzamento in iurenon corretto circa (ad esempio) il momento perfezionativo del procedimento notificatorio; la deduzione così formulata non concreta un vizio processuale e nemmeno descrive un errore di giudizio, ma si risolve nell’allegazione di un errore di percezione; invero, per consolidato indirizzo di nomofilachia, l’errore di fatto previsto dall’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che induca , anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; detto errore, dunque, postula l’esistenza di un contrasto-risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive - t ra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dallasentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (ex aliis, Cass, Sez.
U, 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171); r.g. n. 3506/2023 Cons. est. Raffaele Rossi nell’àmbito di siffatto vizio revocatorio, questa Corte ha ricondotto fattispecie similari a quella in esame: l’erronea individuazione della data di notifica di un atto di citazione di primo grado, ogni qual volta essa sia frutto di una svista percettiva e non di un’errata valutazione delle emergenze processuali (Cass. 30/01/2019, n. 2712); l’errore sulla data di consegna all’ufficiale giudiziario del ricorso per la sua notificazione (Cass. 22/02/2012, n. 2610); nella specie, il denunciato errore di percezione,non avendo formato oggetto di discussione tra le parti nel processo a quo (soltanto in tal caso potendo integrare la fattispecie di impugnazione di legittimità prevista dall’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.), era denunciabile unicamente con lo strumento della revocazione; tanto giustifica l’inammissibilità del ricorso in esame; il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza, con liquidazione operata secondo tariffa, parametrata alle attività difensive effettivamente esplicate nel presente giudizio di legittimità da ciascuna controricorrente e, segnatamente, tenuto conto delle caratteristiche e del contenuto della memoria illustrativa depositata dalla Phoenix Asset Management S.p.A., circoscritta ad una pura e semplice relatio al controricorso, senza esposizione di altre argomentazioni; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte:
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, com ma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13 ; p. q. m . dichiara inammissibile ilricorso; r.g. n. 3506/2023 Cons. est. Raffaele Rossi condanna parte ricorrente al pagamento in favore d elle parti controricorrenti delle spese del presente giudizio, liquidate: per Phoenix Asset Management S.p.A. in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; per Ermelinda, Sabatino, Amerigo, Adelaide e Iole Bonanni in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a no