Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29729/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the lower court correctly ruled on an execution objection, requiring appeal not cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29729/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the lower court properly adjudicated an execution objection, which is exclusively appealable. The appellant argued the defendant lacked ownership and claimed a set-off, but the trial court addressed these merits within the execution objection framework. Since the first-instance judgment resolved the execution dispute, the correct remedy was an appeal, rendering the extraordinary cassation remedy procedurally incorrect.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 615 cod. proc. civ.; Art. 380-bis cod. proc. civ.: A judgment ruling on an execution objection under Art. 615 is appealable, not subject to cassation, as the ordinary appeal is the sole remedy for such decisions.

Parole chiave

Generato dall'IA
execution objection cassation inadmissibility wrong remedy appeal vs cassation legitimate interest retrocessione di beni espropriati petizione d'eredità residenze secondarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 615 cod. proc. civ.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
36329; Cass. 13/11/2023, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
art. 615 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 02/04/2024, n. 8693
Cass. 28/12/2023, n. 36329
Cass. 28/12/2023, n. 36329; Cass.
Cass. 13/11/2023, n. 31549
36329; Cass. 13/11/2023, n. 31549; Cass.
Cass. 18/11/2022, n. 34107
31549; Cass. 18/11/2022, n. 34107; Cass.20/10/2021, n.
Cass. 20/10/2021, n. 29194
Cass. 18/03/2021, n. 7588
29194; Cass. 18/03/2021, n. 7588; Cass.
Cass. 21/06/2019, n. 16762
7588; Cass. 21/06/2019, n. 16762; Cass.
Cass. 08/05/2018, n. 10945
16762; Cass. 08/05/2018, n. 10945; Cass.
Cass. 21/09/2017, n. 21379
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1737/2023R.G. proposto da MATTIOLI COSETTA, rappresentata e difes a dall’Avv. Valentina Lo Bartolo –ricorrente – contro PERUGINI ROBERTO –intimato – avverso la sentenza n. 509 /202 2 del TRIBUNALE DI PESARO, depositata il giorno 7 luglio2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; Rilevato che avverso la procedura di espropriazione immobiliare promossa in suo danno da Roberto Perugini innanzi il Tribunale di Pesaro Cosetta Mattioli dispiegò opposizione;

OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 1737/2023 Cons. est. Raffaele Rossi addusse, a suffragio della domanda, il proprio difetto di titolarità del diritto dominicale sul cespite staggito, costituente bene della massa ereditaria relitta dal padre Giannino Mattioli, eredità non accettata (ed anzi oggetto di rinuncia) dalla esecutata; eccepì poi la compensazione con un controcredito vantato nei confronti del procedente; all’esito del giudizio di prime cure, dipanatosi secondo la scansione bifasica connotante le opposizioni esecutive, la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’opposizione; avverso detta sentenza ricorre per cassazione Cosetta Mattioli, affidandosi a duemotivi; non svolgedifese in grado di legittimità Roberto Perugini; con provvedimento del 22 aprile 2024 è stata formulat a , ai sensi del novellato art. 380-bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizione del ricorso per improcedibilità dello stesso; la proposta argomenta da l mancato deposito della copia della sentenza impugnata, evidenziando come «l’eventuale produzione della copia del provvedimento impugnato, in modalità telematica, in un file la cui denominazione non ne renda assolutamente individuabile il contenuto e in mancanza della specificazione, in sede di deposito del ricorso, della stessa tipologia di atto regolamentare, non può, pertanto, ritenersi idonea allo scopo»; a seguito di tempestiva istanza di decisione formulata da parte ricorrente è stata fissata l’adunanza camerale sopra indicata; in relazione a quest’ultima, il P.G. ha depositato conclusioni motivate con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, mentre parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine stabilito dal secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; r.g. n. 1737/2023 Cons. est.

Raffaele Rossi Considerato che preliminarmente, il rilievo del vizio riscontrato nella proposta di definizione e qualificato come causa di improcedibilitàpuò considerarsi superato per effetto della successiva puntualizzazione, operata dal ricorrente in sede di istanza di decisione, della riferibilità del file denominato «attoACQ.pdf.p7m», di certo acquisito agli atti entro il termine previsto a pena di improcedibilità,alla produzione della copia della sentenza impugnata; pertanto, solo in tal modo ed in tale momento è lecito superare le perplessità indotte dalle non corrette intestazione ed indicizzazione del medesimo file, pure tempestivamente prodotto, il quale effettivamente contiene copia del provvedimento oggetto del ricorso, mentre il file nominato con riferimento ad esso non lo conteneva; resta così impregiudicata la questionedegli effetti dell’attribuzione, ad opera del ricorrente, al file recante copia del provvedimento impugnato di una denominazione non consentanea (ovvero che renda ambigua l’individuazione del suo contenuto) oppure dell’incasellamento di siffatto file in una tipologia di atto regolamentare diversa da quella sua propria, tale da determinarne lo scorretto inserimento nel fascicolo telematico; tanto precisato e superati i dubbi di improcedibilità , il ricorso de quo - definibile come straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. e dell’art. 360, ultimo comma, cod. proc. civ., dacché proposto contro una sentenza di primo grado- va dichiarato inammissibile;

è consolidato nella giurisprudenza di nomofilachia il principio c.d. dell’apparenza, in forza del quale l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla prospettazione o sussunzione sub specie r.g. n. 1737/2023 Cons. est. Raffaele Rossi juris operata dalle parti; qualora, tuttavia, una qualificazione ad opera del giudice a quo sia mancata oppure non possa reputarsi effettiva (quando cioè essa si risolva in affermazioni a carattere generico, anodino o meramente apparente), l’attività di qualificazione deve essere svolta, anche di ufficio, dal giudice ad quem, adito con la impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa del gravame (ex plurimis, in tema di opposizioni esecutive, cfr., da ultimo, Cass. 02/04/2024, n. 8693;

Cass. 28/12/2023, n. 36329; Cass. 13/11/2023, n. 31549; Cass. 18/11/2022, n. 34107; Cass.20/10/2021, n. 29194; Cass. 18/03/2021, n. 7588; Cass. 21/06/2019, n. 16762; Cass. 08/05/2018, n. 10945; Cass. 21/09/2017, n. 21379); orbene, nella gravata sentenza - priva di significato l’indicazione ricavabile dall’«oggetto» del giudizio riportato nell’epigrafe («opp.ne all’esecuzione») siccome annotazione riservata alla Cancelleria e, comunque, ex se non dirimente -il giudice territoriale ha : -) expresse ricondotto il primo motivo (quello afferente l’asserito difetto di titolarità del diritto di proprietà) nell’alveo dell’opposizione all’esecuzione (in maniera, peraltro, del tutto ineccepibile in iure , risolvendosi la censura nella contestazione del diritto a procedere, riguardatosotto il profilo della legittimazione passiva all’azione); -) non ha invece proceduto, nemmeno in via implicita o ppure attraverso l’enunciazione della disposizione normativa di riferimento, a sussumere la seconda doglianza dell’opponente (ovvero l’eccezione di compensazione con controcredito) inuna delle due tipologie di giudizi oppositivi astrattamente prospettabili, adoperando, al riguardo, la anodina e non meglio specificatalocuzione «opposizione»; anche questa seconda deduzione concreta tuttavia, senza dubbio alcuno, una tipica fattispecie di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.: essa, infatti, prospetta un fatto (in tutto o in parte) estintivo dell’azionato diritto a procedere ad esecuzione; r.g. n. 1737/2023 Cons. est.

Raffaele Rossi discende da quanto sopra che la sentenza in discorso, dacché statuente su una opposizione all’esecuzione,poteva essere impugnata (soltanto ed esclusivamente) con l’ordinario rimedio dell’appello; il ricorso straordinario per cassazione in scrutinio è pertanto inammissibile, con esonero della Corte dalla disamina e valutazione di fondatezza o meno dei motivi proposti; il ricorso è dichiarato inammissibile; la non conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata esclude l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 380-bis cod. proc. civ.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, non avendo ivi svolto difese la parte intimata; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte:

Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 13del d.P.R. n. 115 del 2002, commi 1-bis e 1 - quater ; p. q.m. dichiara inammissibile ilricorso; ai sensi dell’art. 13, co. 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoal competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principal