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Ordinanza — n. 29636/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29636/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29636/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2043/2023R.G. proposto da PALUMBO ANTONIO E FERRARA CARMELINA, rappresentati e difesi dall’Avv. Ugo Della Monica –ricorrenti – contro EDIL ROCCA S.R.L.S. A SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Sabato Salvati –controricorrente – avverso la sentenza n. 1532 /202 2 del la CORTE DI APPELLO DI SALERNO, depositata il giorno 18 novembre2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;

Regesto Legislator

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art. 215 cod. proc. civ, art. 615 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 29636/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 2043/2023R.G. proposto da PALUMBO ANTONIO E FERRARA CARMELINA, rappresentati e difesi dall’Avv. Ugo Della Monica –ricorrenti – contro EDIL ROCCA S.R.L.S. A SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Sabato Salvati –controricorrente – avverso la sentenza n. 1532 /202 2 del la CORTE DI APPELLO DI SALERNO, depositata il giorno 18 novembre2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;

Parole chiave

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responsabilità dei coniugi colpa del patrocinatore responsabilità del responsabile di progetto onorario dell'architetto accollo delle spese condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 215 cod. proc. civ
art. 615 cod. proc. civ
a socio unico intimò a Carmelina Ferrara precetto per il pagamento della somma (in sorte capitale) di euro 5.750, in forza di due assegni bancari; l’intimata dispiegò opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, cod, proc.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2043/2023R.G. proposto da PALUMBO ANTONIO E FERRARA CARMELINA, rappresentati e difesi dall’Avv. Ugo Della Monica –ricorrenti – contro EDIL ROCCA S.R.L.S. A SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Sabato Salvati –controricorrente – avverso la sentenza n. 1532 /202 2 del la CORTE DI APPELLO DI SALERNO, depositata il giorno 18 novembre2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;

OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 2043/2023 Cons. est. Raffaele Rossi Rilevato che la Edil Rocca s.r.l.s. a socio unico intimò a Carmelina Ferrara precetto per il pagamento della somma (in sorte capitale) di euro 5.750, in forza di due assegni bancari; l’intimata dispiegò opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, cod, proc. civ., disconoscendo l’autografia delle sottoscrizioni apposte sui titoli e comunque negando l’esistenza di un proprio obbligo; nel costituirsi in lite, l’intimante-opposta chiese l’autorizzazione a chiamare in causa Antonio Palumbo, del quale domandò la condanna al pagamento degli importi portati dagli assegni, in solido con la moglie Carmelina Ferrara, anche a titolo di corrispettivo di lavori edili effettuati su committenza deglistessi coniugi; disposta ed espletata l’evocazione del terzo in causa, anche Antonio Palumbo disconobbe le sottoscrizioni dei titoli; all’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Nocera Inferiore accolse l’opposizione di Carmelina Ferrara, sul rilievo che i titoli di credito erano stati emessi da Antonio Palumbo ed accertò il diritto della Edil Rocca s.r.l.s. a procedere esecutivamente nei confronti di quest’ultimo proprio in virtù degli assegni bancari; sugli appelli interposti dalle parti reciprocamente soccombenti (in via principale, da Antonio Palumbo; in via incidentale, dalla Edil Rocca s.r.l.s.), la decisione in epigrafe indicata ha, rigettando l’altra impugnazione, condannato Carmelina Ferrara ed Antonio Palumbo, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 5.750, oltre interessi variamente decorrenti, quale corrispettivo di lavori di manutenzione di immobile da ambedue commessi in appalto alla società; ricorrono uno actu per cassazione Carmelina Ferrara ed Antonio Palumbo, affidandosi a due motivi; resiste, con controricorso, la Edil Rocca s.r.l.s.; parte controricorrente deposita memoria illustrativa; r.g. n. 2043/2023 Cons. est.

Raffaele Rossi il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che il primo motivo censura la ritenuta ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla Edil Rocca s.r.l.s.; parte ricorrente assume, in sintesi, che «il convenuto nel giudizio di opposizione a precetto può riconvenzionare il petitumsolo se vanta un altro titolo esecutivo, giudiziale o stragiudiziale, nel frattempo perfezionato in suo favore»,sicché «non avendo la Edil Rocca s.r.l.s., creditrice opposta, altri titoli esecutivi al di fuori degli assegni sottesi al precetto, la domanda riconvenzionale era inammissibile»; con il secondo motivo, per violazione dell’art. 215 cod. proc. civ., sostiene che il giudice territoriale non poteva tener conto degli assegni poiché, «stante l’operato disconoscimento delle firme di traenza» la Edil Rocca s.r.l.s. non aveva invocato la verificazione degli stessi nelle forme prescritte dal codice; parte controricorrente eccepisce, in via preliminare, la globale inammissibilità del ricorso, ravvisando conflitto d’interessi tra le parti ricorrenti, dacchépatrocinate da unico difensore; il rilievo è infondato; per consolidato indirizzo di nomofilachia, la costituzione nel giudizio di legittimità a mezzo di uno stesso procuratore di due o più parti in conflitto di interessi (tanto attuale, quanto virtuale) importa la inammissibilità del ricorso (o del controricorso), atteso che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, investendo siffatta violazione il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti (v.

Cass. 10/11/2022, n. 33228 ; Cass.30/12/2021, n. 42064; Cass. 25/06/2013, n. 15884); r.g. n. 2043/2023 Cons. est. Raffaele Rossi nella specie, per co nverso, le doglianze dedotte a suffragio dell’impugnazione di legittimità si incentrano su argomenti «comuni» ad ambedue i ricorrenti (cioè a dire non riferiti, singolarmente e distintamente, alla posizione dell’uno o dell’altra ricorrente), e condurrebbero – qualora in ipote si fondate – ad un identico risultato utile tanto per la Ferrara quanto per il Palumbo: pertanto conflitto d’interessi non si ravvisa; il primo motivo non supera lo scrutinio di ammissibilità imposto dall’art. 360-bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ.; l’argomentazione di parte ricorrente si basa su una distorta lettura dell’orientamento di legittimitàrichiamato (in ricorso si menziona Cass.16/11/1994, n. 9695), reputando necessaria, in capo al convenuto in opposizione a precetto, la sussistenza di altro titolo esecutivo ai fini dell’ammissibilità della proposizione di domanda riconvenzionale; ma in senso inequivocamentecontrario, questa Corte (proprio con riferimento ad opposizione a precetto cambiario con riconvenzionale fondata su azione causale) ha chiarito che,in seguito alla proposizione di una opposizione a precetto e all’esecuzione, a norma dell’art. 615 cod. proc. civ., si instaura un giudizio di cognizione all’interno del quale è consentito all’opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell’opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quello azionato o in sostituzione di esso, se invalido (così, ex plurimis , Cass. 27/05/2 0 0 3 , n. 8399;

Cass.29/03/2006, n. 7225; Cass. 20/04/2007, n. 9494; Cass. 15/02/2011, n. 3688; Cass. 10/03/2011, n. 5708; Cass. 18/07/2011, n. 15731; Cass. 21/01/2014, n. 1123; Cass. 18/12/2019, n. 33728); gliarresti citati convergono dunque sull’affermazione - d ella quale ricorso non prospetta elementi di criticità – secondo cui la domanda riconvenzionale dell’opposto in sede di giudizio ex art. 615 cod. proc. r.g. n. 2043/2023 Cons. est. Raffaele Rossi civ. può essere diretta a costituire nuovo titolo che si aggiunga o si sostituisca a quello azionato, cioè a dire finalizzata, per l ’ ipotesi di accoglimento dell’avversa opposizione, ad ottenere la condanna del la parte opponenteal medesimo credito portato dal titolo esecutivo ; a questi princìpi si è conformata la gravata pronuncia, quindi meritevole di conferma; anche il secondo motivo è inammissibile, pur per altra ragione; esso si concreta, invero, in una deduzione del tutto generica (e, come tale, non integrante una censura precisa, puntuale e pertinente della ratio decidendidell’ impugnata sentenza, come invece prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.) rispetto alla gravata pronuncia; quest’ultima, infatti, ha diffusamente argomentato (con appropriati riferimenti alla giurisprudenza di nomofilachia) sulla possibilità di una formulazione in via implicita dell’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta, diffondendosi sui presupposti integranti detta fattispecie everificandone la sussistenza n el caso esaminato; motivazione in nulla attinta dal motivo in scrutinio, circoscritto ad assunti astratti e disancorati dalla vicenda come scrutinata; il ricorso è inammissibile; il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza, con liquidazione operata secondo tariffa e distrazione in favore del difensore della controricorrente, per dichiarazione di anticipo resa; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte:

Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrenti - ai sensi de ll ’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari r.g. n. 2043/2023 Cons. est. Raffaele Rossi a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; ritenuto, infine, che non può darsi seguito all’istanza di parte ricorrente di oscuramento dei dati: essa è rimessa alla valutazione dell’autorità procedente e, al riguardo, non sussistono al riguardo i motivi legittimi, da intendersi quali “opportuni”, poiché la materia oggetto di causa (concernente diritti a contenuto e funzione esclusivamente patrimoniale) non può di per sé definirsi sensibile, né tanto meno caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza ; sicché ogni relativa sollecitazione in tal senso della parte va disattesa ( cfr.

Cass. 06/09/2024, n. 24048; Cass. 23/08/2023, n. 25173); p. q. m . dichiara inammissibile il ricorso principale; condanna parte ricorrente alla refusione in favore d i parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.100 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge, con distrazione all’Avv. Sabato Salvati, per dichiarazione di anticipo resa; rigetta l’istanza di oscuramento dei dati sensibili; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i al competente ufficio di merito dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello,