Ordinanza — n. 29634/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAHa pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20206/2022R.G., proposto da: Sergio D’Elia; rappresentat o e difeso dall’Avv. Antonio Sconza, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Gabriella Gerundo, Franco Buglione; rappresentatie difesidall’Avv. Enrico Cicchetti, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti - nonché di Giuseppe D’Avino; -intimato- avverso la sentenza n. 1824/2022della CORTE d’ APPELLO di NAPOLI , depositata il giorno 2 maggio 2022, notificata l’11 maggio 2022;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29634/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Scoditti Est. Spaziani Paolo Spaziani est. 7242; Cass.20/01/2015, n. 901), rivelando, tuttavia, il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio ( ex multis : Cass. 06/12/2004, n. 22806; Cass. 11/10/2013, n. 23161; Cass.27/07/2018, n. 19907); in ragione della sopravvenienza del difetto di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente cessazione della materia del contendere, il ricorso stesso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese tra le particostituite; vertendosi in ipotesi di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
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Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20206/2022R.G., proposto da: Sergio D’Elia; rappresentat o e difeso dall’Avv. Antonio Sconza, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Gabriella Gerundo, Franco Buglione; rappresentatie difesidall’Avv. Enrico Cicchetti, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti - nonché di Giuseppe D’Avino; -intimato- avverso la sentenza n. 1824/2022della CORTE d’ APPELLO di NAPOLI , depositata il giorno 2 maggio 2022, notificata l’11 maggio 2022;
A.C. 24.10.2024 N. R.G. 20206/2022 Pres. Scoditti Est. Spaziani Paolo Spaziani est. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024dal Consigliere Paolo Spaziani. Rilevato che: la Corte d’appello di Napoli, confermando la sentenza del locale Tribunale ha rigettato la domanda proposta da Sergio D’Elia nei confrontidi Gabriella Gerundo, Franco Buglione e Giuseppe D’Avino, di condanna al risarcimento dei danni provocatigli dalle diffamazioni e dalle calunnie, nonché dalla frode contrattuale e processuale e dall’appropriazione indebita di somme provenienti dalle casse del Condominiosito in Via Falvo 20, Napoli, asseritamente subìte; ha proposto ricorso per cassazione Sergio D’Elia sulla base di quattro motivi; hanno risposto con controricorso Gabriella Gerundo e Franco Buglione, depositando anche certificato di morte di Giuseppe D’Avino, per il quale nessuno si è costituito in sede dilegittimità; la trattazione delricorso è stata fissata in adunanza camerale; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; non sono state depositate memorie.
Considerato che: successivamente alla proposizione del ricorso il difensore del ricorrente, Avv. Antonio Sconza, ha fatto pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione iscritto al n. 20206/2022 RG, invocando l’ “estinzione del procedimento”. l’atto di rinuncia non è stato sottoscritto personalmentedalla parte ricorrente e il difensore, Avv. Antonio Sconza,non è munito di mandato specialeai sensi dell’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.; la mancanza in capo al difensore delmandato speciale a rinunciare e, in generale, l’insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., rendono il suddetto atto inidoneo a produrre l’effetto dell'estinzione del giudizio di cassazione (cfr. già Cass. 21/05 / 1976, n.1844; successivamente , Cass. 26/03/2010, n. A.C. 24.10.2024 N. R.G. 20206/2022 Pres.
Scoditti Est. Spaziani Paolo Spaziani est. 7242; Cass.20/01/2015, n. 901), rivelando, tuttavia, il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio ( ex multis : Cass. 06/12/2004, n. 22806; Cass. 11/10/2013, n. 23161; Cass.27/07/2018, n. 19907); in ragione della sopravvenienza del difetto di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente cessazione della materia del contendere, il ricorso stesso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese tra le particostituite; vertendosi in ipotesi di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Per Questi Motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazi