Ordinanza — n. 29627/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3148/2023R.G. proposto da ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avv. Francesco Napolitano –ricorrente – contro ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE BARBATO ASSOCIATI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Gaetano Barbato –controricorrente – nonché contro ZURICH INSURANCE COMPANY LTD (GIA’ ZURITEL S.P.A.) –intimata – avverso la sentenza n. 3953/2022della CORTE DI APPELLO DINAPOLI, depositata il giorno 23 settembre2022;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 483 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 29627/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 3148/2023R.G. proposto da ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avv. Francesco Napolitano –ricorrente – contro ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE BARBATO ASSOCIATI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Gaetano Barbato –controricorrente – nonché contro ZURICH INSURANCE COMPANY LTD (GIA’ ZURITEL S.P.A.) –intimata – avverso la sentenza n. 3953/2022della CORTE DI APPELLO DINAPOLI, depositata il giorno 23 settembre2022;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3148/2023R.G. proposto da ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avv. Francesco Napolitano –ricorrente – contro ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE BARBATO ASSOCIATI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Gaetano Barbato –controricorrente – nonché contro ZURICH INSURANCE COMPANY LTD (GIA’ ZURITEL S.P.A.) –intimata – avverso la sentenza n. 3953/2022della CORTE DI APPELLO DINAPOLI, depositata il giorno 23 settembre2022;
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 3148/2023 Cons. est. Raffaele Rossi udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; Rilevato che il giorno 1° giugno 2016, l’Associazione Professionale Studio Legale Barbato Associati notificò alla Zurich Insurance Public Limited Company ed alla Zurich Insurance Company Ltd (già Zuritel S.p.A.) ventiduedistinti atti di precetto (più precisamente: ventuno alla prima ed uno alla seconda), ciascuno per il pagamento delle somme (sorte capitali ed interessi) portate da altrettanti decreti ingiuntivi, divenuti definitivi a seguito del rigetto delle relative opposizioni (in specie, di quelle decise, previa riunione, con le sentenze numm. 1654/2016, 1659/2016, 1666/2016 e 1668/2016 del Giudice di pace di Caserta); avverso tutti questi precetti le società intimate dispiegarono una unitaria opposizione exart. 615, primo comma, cod. proc. civ.; a suffragio dell’impugnativa, dedussero, in sintesi, la violazione dei principi di correttezza e buona fede, con abusivo esercizio del processo e parcellizzazione del creditoad opera dell’intimante, al solo scopo di aggravare la posizione del debitore, nonché l’illegittima richiesta di interessi al saggio di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231; l’opposizione, rigettata in prime cure dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata parzialmente accolta, in sede di appello, dalla decisione in epigrafe indicata, limitatamente agli interessi intimati, ritenuti dovuti all’(inferiore) saggio legale exart. 1284 cod. civ.; ricorre per cassazione la Zurich Insurance Public Limited Company, affidandosi a due motivi; resiste, con controricorso, l’Associazione Professionale Studio Legale Barbato Associati; non svolge difese in grado di legittimità la Zurich Insurance Company Ltd(già Zuritel S.p.A.); ambedue le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa; r.g. n. 3148/2023 Cons. est.
Raffaele Rossi il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che preliminarmente, si rileva che l’impugnazione di legittimità è stata proposta soltanto dalla Zurich Insurance Public Limited Company, sicché la decisione della Corte d’appello napoletana deve ritenersi oramai definitiva (e passata in cosa giudicata) in ordine all’opposizione all’esecuzione minacciata con l’unico precetto nei riguardi della Zurich Insurance Company Ltd (pure intimata nel presente giudizio); il primo motivo, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonché per violazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ., contesta alla gravata decisione la mancata considerazione degli elementi (la contestuale notificazione, nello stesso giorno, di ventuno precetti sulla scorta di altrettanti decreti ingiuntivi di identico tenore, in guisa da determinare un illegittimo incremento delle competenze di precetto) denotanti un abuso del processo da parte del creditore, con contegno diretto ad iniquo peggioramento della posizione del debitore; il secondo motivo, per violazione dell’art. 483 cod. proc. civ. e degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., sostiene la contrarietà ai doveri di buona fede e correttezza del contegno del creditore, ovvero l’azionamento parcellizzato di plurimi titoli esecutivi formatisi tra le stesse parti; i motivi –da vagliare congiuntamente, per l’intrinseca connessione che li avvince –sono fondati; statuendo su vicenda pianamente sovrapponibile a quella in esame, oltremodo interessante le medesime parti, questa Corte ha di recente affermato il principio di diritto per cui in sede esecutiva configura abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore che -senza alcun vantaggio o interesse - notifichi plurimi atti di precetto in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore; in tal caso il giudice dell’esecuzione è tenuto a liquidare al creditore procedente le r.g. n. 3148/2023 Cons. est.
Raffaele Rossi sole spese e compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d’un solo precetto in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati, il cui numero può assumere rilievo esclusivamente nella determinazione del compenso tra i valori minimi e massimi della forbice tariffaria prevista, escluso ogni automatismo(Cass. 16/05/2024, n. 13606); l’enunciato principio rappresenta applicazione anche al processo esecutivo (ed in specie al precetto, atto necessariamente prodromico ad esso) del divieto di abusivo frazionamento del credito (già peraltro in precedenza affermato da pronunce di nomofilachia: ex aliis, Cass.03/03/2023, n. 6513;
Cass. 09/04/2013, n. 8576), fondata sulla ribadita centralità dei doveri di buona fede e correttezza pure nella fase di concreta realizzazione dei propri diritti; a questa regula iuris (cui lacontroricorrente, necessariamente ben consapevole del citato arresto inter partes , non muove nemmeno puntuali critiche in sede di memoria illustrativa) non si è conformata la impugnata pronuncia, la quale va pertanto cassata, con rinvio per nuovo esame della causa, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione; al giudice del rinvio è altresì demandatala regolamentazione delle spese dell’intero giudizio, ivi incluse quelle del presente grado; p. q. m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio d